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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45272/2024 del 10/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza, ex art. 310 c.p.p., che ha disposto la custodia cautelare in carcere a seguito dell'accoglimento parziale dell'appello del Pubblico Ministero. Le imputazioni provvisorie rilevanti impugnate riguardavano: concorso in illecita detenzione e porto di armi comuni da sparo (capo 12), illecita detenzione e porto di ordigni esplosivi (capo 17) e concorso in estorsione aggravata (capo 23), tutti con l'aggravante dell'art. 416-bis. Le difese deducevano (i) violazione del diritto di difesa per non aver valutato memorie depositate in udienza come tardive, e (ii) carenza di gravi indizi perché le intercettazioni erano generiche e non chiarivano tempo, luogo e identità dei concorrenti; si sosteneva inoltre che alcuni fatti fossero, se del caso, riconducibili a fattispecie contravvenzionali o a detenzioni momentanee non rilevanti penalmente.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto legittima l'esclusione della memoria depositata in udienza per tardività, richiamando l'obbligo di conformarsi all'art. 127, comma 2, c.p.p. e alla giurisprudenza consolidata che impone la presentazione delle memorie almeno cinque giorni prima dell'udienza camerale. Quanto al merito, il Tribunale del riesame aveva fornito motivazione completa e autonoma rispetto al Giudice delle indagini preliminari, valutando nel complesso le intercettazioni ritenute significative e ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine ai capi 12, 17 e 23 (con aggravante ex art. 416-bis). La custodia cautelare in carcere è stata confermata; il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali; disposti gli adempimenti di comunicazione per l'esecuzione del provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma applicata come titolo del provvedimento impugnato; il rinvio alle "forme" di cui all'art. 127 è stato interpretato nel senso che il giudizio d'appello in materia cautelare segue le regole di deposito e ammissibilità delle memorie previste dall'art. 127.

  • art. 127, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 127, comma 2, c.p.p.

    Le memorie difensive devono essere depositate nei termini, in particolare fino a cinque giorni prima dell'udienza camerale; memorie depositate in udienza sono considerate tardive e possono non essere esaminate, a garanzia dell'effettività del contraddittorio.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Richiamato come aggravante e quadro associativo: le contestazioni sono valutate alla luce della qualità di partecipante a un'associazione mafiosa, con applicazione dell'aggravante ex art. 416-bis.1 laddove rilevabile.

  • Legge n. 895 del 1967, artt. 2 e 4

    Norme che disciplinano il porto e la detenzione di ordigni esplosivi: la Corte ha ritenuto che, comunque, l'assenza di indicazione precisa di luogo o tempo non escluda la rilevanza penale se il contesto e le ammissioni nelle intercettazioni attestano il trasporto/detenzione.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato per configurare il concorso di persone nel reato: le condotte contestate sono state considerate, ove emerso dagli elementi, compiute in concorso.

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato unitamente ad art. 110 per la disciplina delle circostanze che incidono sul regime sanzionatorio in caso di concorso di reati o di autori.

  • art. 629, comma 2, cod. pen.

    art. 629, comma 2, cod. pen.

    Norma che disciplina l'estorsione aggravata; la Corte ha ritenuto sussistenti indizi della partecipazione aggravata nell'ambito associativo identificato.

  • art. 697 cod. pen.

    Richiamato dalla difesa come possibile natura contravvenzionale di talune condotte (es. gettare bossoli), ma la Corte ha osservato che prove circa l'uso e la prova di un'arma possono comunque configurare detenzione penalmente rilevante se sussiste un minimo apprezzabile di disponibilità.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 616, comma 1, c.p.p.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente a seguito del rigetto.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    Norme indicate dalla difesa come presunte violazioni nell'impugnazione per motivi di legittimità; la Corte ha ritenuto le censure generiche e non fondate quanto a vizio di motivazione o violazione di legge.

Massime di principio

  • In appello cautelare le memorie difensive devono essere depositate nei termini previsti dall'art. 127, comma 2 c.p.p. (di norma almeno 5 giorni prima dell'udienza); memorie depositate in udienza possono essere escluse come tardive.
  • Il tribunale del riesame che riforma il provvedimento del giudice delle indagini preliminari deve motivare in modo autonomo e confrontarsi criticamente con le ragioni del rigetto precedente; se lo fa con argomentazione logica e completa la sua valutazione non è facilmente sindacabile in sede di legittimità.
  • La valutazione delle intercettazioni è attività di merito e fattuale: la Corte di legittimità non riesamina il tenore probatorio delle conversazioni se la motivazione del giudice di merito espone in modo coerente la lettura degli atti.
  • Sui reati di detenzione/porto di armi, la giurisprudenza richiede un minimo di disponibilità dell'arma per configurare la detenzione penalmente rilevante; tuttavia, comportamenti quali il provare un'arma o il trasporto ripetuto possono essere ritenuti compatibili con tale disponibilità e quindi con l'integrazione del reato.
  • Quanto agli ordigni esplosivi, l'esatta determinazione di tempo o luogo è meno determinante se il contesto associativo e le ammissioni nelle intercettazioni consentono di ricondurre i fatti al perimetro temporale e materiale della contestazione associativa.
  • La mera fornitura di un numero di telefono o contatti non è di per sé prova sufficiente del ruolo di mandante in un'estorsione: occorre un nesso causale e indizi specifici che colleghino l'azione al programma criminoso; tuttavia, all'interno di un contesto associativo e con elementi corroboranti, anche atti apparentemente periferici possono assumere rilievo indiziario.
  • Se il ricorso viene rigettato, il giudice può disporre la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente e i relativi adempimenti per l'esecuzione della misura cautelare devono essere comunicati secondo le norme procedurali.

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