Cassazione Civile, Ordinanza n. 08551/2023 del 24/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento per omesso o tardivo versamento dell'imposta comunale relativa all'annualità 2008, deducendo: nullità o illegittimità della notifica per carenza di legittimazione del soggetto notificatore, difetto di motivazione dell'avviso, erronea individuazione del proprietario dell'immobile e mancato riconoscimento delle agevolazioni per l'abitazione principale. La CTP aveva rigettato il ricorso; in appello, la CTR aveva accolto solo in parte, riducendo l'imposta del 50% per la contitolarità del cespite con il coniuge. In cassazione gli eredi del contribuente hanno dedotto due motivi: il primo per violazione dell'art. 8 d.lgs. 504/1992 in tema di abitazione principale ai fini ICI e per vizio motivazionale; il secondo per violazione di norme processuali e sostanziali, nonché omessa pronuncia, in relazione alla legittimazione del messo notificatore e alla notifica dell'atto. Il Comune è rimasto intimato.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la CTR avesse escluso l'agevolazione per il solo fatto che le unità immobiliari fossero intestate a soggetti diversi, circostanza non decisiva ai fini del beneficio, senza però verificare gli ulteriori presupposti di legge per l'applicazione dell'agevolazione 'prima casa'. Il secondo motivo è stato respinto: la censura sulla legittimazione del notificatore è stata ritenuta infondata perché la notificazione degli avvisi impositivi non richiede una specifica qualità soggettiva del messo comunale e, comunque, un'eventuale nullità risulta sanata dal raggiungimento dello scopo per effetto dell'impugnazione tempestiva dell'atto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per accertare la sussistenza delle condizioni per usufruire dell'agevolazione sull'abitazione principale.
Norme richiamate
art. 8 d.lgs. 504/1992
Ai fini ICI, l'abitazione principale è quella che costituisce residenza anagrafica del soggetto passivo; il beneficio non è escluso per il solo fatto che l'immobile sia composto da più unità catastali o intestato a soggetti diversi, purché sia provata l'effettiva destinazione complessiva ad abitazione principale e sussistano gli altri requisiti di legge.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
La Corte ribadisce che non è consentita la mescolanza di censure eterogenee nella medesima doglianza, ma nel caso concreto ha ritenuto comunque intellegibili i motivi e li ha esaminati separatamente.
art. 384 c.p.c.
È possibile integrare o correggere la motivazione della sentenza impugnata, anche in presenza di omessa pronuncia su questione di diritto, quando non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto.
art. 111, secondo comma, Cost.
Il principio di ragionevole durata del processo giustifica, ove possibile, la decisione nel merito o l'integrazione della motivazione evitando la cassazione con rinvio non necessaria.
art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602/1973
La notifica degli avvisi può avvenire anche tramite altri soggetti abilitati, non essendo imposto un modello soggettivo rigido per il notificatore.
art. 60 d.P.R. n. 600/1973
È richiamato come disciplina delle modalità di notifica degli atti tributari.
art. 137 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, ma la Corte non ravvisa una violazione decisiva sul punto nel caso concreto.
Massime di principio
- In materia di ICI, l'agevolazione per abitazione principale dipende dall'effettivo utilizzo dell'immobile come dimora principale del contribuente e non dal numero delle unità catastali o dalla sola intestazione formale delle porzioni immobiliari.
- Quando un complesso abitativo è formato da più unità catastali contigue, il beneficio può spettare se il bene complessivamente considerato è adibito ad abitazione principale e non supera la categoria catastale delle unità componenti; la detrazione compete una sola volta, ove ne ricorrano i requisiti.
- La circostanza che le unità immobiliari siano di proprietà di soggetti diversi, anche tra coniugi, non è di per sé ostativa all'applicazione dell'agevolazione fiscale sull'abitazione principale.
- La censura di omessa pronuncia su una questione di diritto può essere superata in cassazione quando la soluzione corretta è desumibile dagli atti e non richiede nuovi accertamenti in fatto, in coerenza con i principi di economia processuale.
- La nullità della notificazione di un atto impositivo è sanata se il destinatario ha comunque conseguito la piena conoscenza dell'atto e ha potuto proporre tempestiva impugnazione, realizzandosi così lo scopo legale della notificazione.
- La qualificazione del messo notificatore non richiede un rapporto giuridico predeterminato con il Comune, potendo l'ente avvalersi di soggetti diversi purché abilitati secondo la legge.
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