Direttiva 2013/2
Direttiva 2013/2/UE della Commissione, del 7 febbraio 2013 , recante modifica dell’allegato I della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2013/2/UE della Commissione modifica l’allegato I della direttiva 94/62/CE per chiarire, con esempi aggiornati, quali articoli debbano essere considerati imballaggio e quali no. L’obiettivo è aumentare la certezza del diritto, favorire un’interpretazione armonizzata in tutta l’Unione e migliorare l’applicazione della disciplina sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. Gli Stati membri devono recepire la modifica entro il 30 settembre 2013.
Modifica dell’allegato I della direttiva 94/62/CE per chiarire, tramite esempi illustrativi, la nozione di "imballaggio" e rafforzarne l’applicazione uniforme.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono recepire la modifica nel proprio diritto interno. La direttiva incide indirettamente su operatori economici e autorità nazionali coinvolti nella qualificazione di prodotti e componenti come imballaggio o non imballaggio ai sensi della direttiva 94/62/CE. L’ambito materiale è limitato alla definizione di "imballaggio" e agli esempi illustrativi contenuti nell’allegato I della direttiva 94/62/CE, senza modificare nel testo fornito altri profili della disciplina sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio.
Direttiva 2013/2/UE della Commissione – modifica dell’allegato I della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
La direttiva interviene in modo puntuale sulla disciplina degli imballaggi, modificando l’allegato I della direttiva 94/62/CE. L’intento è chiarire, mediante esempi illustrativi aggiornati, la nozione di "imballaggio" per ridurre le incertezze interpretative e assicurare un’applicazione più uniforme nell’Unione.
Contesto e finalità
La Commissione richiama l’articolo 3, punto 1, della direttiva 94/62/CE, che contiene la definizione di imballaggio e i relativi criteri. Gli articoli elencati nell’allegato I di tale direttiva sono indicati come esempi illustrativi dell’applicazione dei criteri, ma alcuni casi restavano poco chiari.
La revisione degli esempi risponde, secondo i considerando, a esigenze di certezza del diritto, interpretazione armonizzata e rafforzamento dell’applicazione della direttiva. Viene inoltre sottolineata l’esigenza di creare condizioni di parità nel mercato interno per Stati membri e operatori economici.
Modifica normativa introdotta
L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato I della direttiva 94/62/CE con il nuovo testo allegato alla direttiva 2013/2/UE. La modifica non riscrive la definizione generale di imballaggio, ma aggiorna gli esempi che guidano l’applicazione dei criteri di qualificazione.
Termini di recepimento e obblighi degli Stati membri
L’articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di mettere in vigore entro il 30 settembre 2013 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. È previsto l’obbligo di comunicare immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Le disposizioni nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale. Le modalità tecniche del rinvio sono lasciate alla scelta degli Stati membri, a conferma del carattere tipico della direttiva come atto vincolante quanto al risultato ma flessibile nei mezzi.
L’articolo 2, paragrafo 2, prevede inoltre la comunicazione alla Commissione del testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.
Contenuto dell’allegato: esempi illustrativi per la nozione di imballaggio
L’allegato sostituito fornisce esempi distinti secondo i tre criteri previsti dall’articolo 3, punto 1, della direttiva 94/62/CE.
Criterio i)
Tra gli articoli considerati imballaggio rientrano, tra gli altri:
- scatole per dolci;
- pellicola che ricopre le custodie di CD;
- buste a sacco per l’invio di cataloghi e riviste contenenti riviste;
- pizzi per torte venduti con le torte;
- rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile, salvo quelli che sono parti di macchinari di produzione e non sono usati per presentare un prodotto come unità di vendita;
- vasi da fiori usati solo per la vendita e il trasporto di piante, non destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita;
- bottiglie di vetro per soluzioni iniettabili;
- spine di contenimento per CD vendute con i CD e non destinate a custodirli;
- grucce per indumenti vendute con un indumento;
- scatole di fiammiferi;
- sistemi di barriera sterili, comprendenti involucri, vassoi e materiali necessari a preservare la sterilità;
- capsule per sistemi erogatori di bevande lasciate vuote dopo l’uso;
- recipienti di acciaio ricaricabili per gas di vario tipo, esclusi gli estintori.
Tra gli articoli non considerati imballaggio figurano, tra gli altri:
- vasi da fiori destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita;
- cassette di attrezzi;
- bustine da tè;
- rivestimenti di cera dei formaggi;
- budelli per salsicce;
- grucce per indumenti vendute separatamente;
- capsule per sistemi erogatori di caffè, sacchetti di alluminio per caffè e bustine di carta per caffè filtro gettate insieme al caffè usato;
- cartucce per stampanti;
- custodie per CD, DVD e videocassette vendute insieme ai relativi supporti;
- spine di contenimento per CD vendute vuote e destinate a custodire i CD;
- bustine solubili per detersivi;
- lumini per tombe;
- macinini meccanici integrati in recipienti ricaricabili.
Criterio ii)
Sono considerati articoli da imballaggio progettati e destinati a essere riempiti nel punto vendita, ad esempio:
- sacchetti o borse di carta o di plastica;
- piatti e tazze monouso;
- pellicola retrattile;
- sacchetti per panini;
- fogli di alluminio;
- pellicola di plastica per gli indumenti lavati nelle lavanderie.
Non sono considerati imballaggio:
- agitatori;
- posate monouso;
- carta da imballaggio venduta separatamente;
- forme di carta per prodotti da forno vendute vuote;
- pizzi per torte venduti senza le torte.
Criterio iii)
Sono considerati imballaggio:
- etichette fissate direttamente o apposte sul prodotto.
Sono considerati parti di imballaggio:
- spazzolini per mascara che fanno parte integrante della chiusura dei recipienti;
- etichette adesive apposte su un altro articolo di imballaggio;
- graffette;
- fascette di plastica;
- dispositivo di dosaggio che fa parte integrante della chiusura della confezione dei detersivi;
- macinini meccanici integrati in recipienti non ricaricabili riempiti con un prodotto, ad esempio macinapepe contenente pepe.
Non sono considerati imballaggio:
- etichette di identificazione a radiofrequenza (RFID).
Rilievi operativi per il professionista
La direttiva ha natura chiaramente interpretativa e di armonizzazione applicativa: non introduce un nuovo regime generale sugli imballaggi, ma precisa il perimetro dell’esistente disciplina europea. Per gli operatori, il rilievo principale è la corretta qualificazione di prodotti e componenti ai fini degli obblighi derivanti dalla direttiva 94/62/CE e dalla normativa nazionale di recepimento.
Per i soggetti obbligati e i consulenti, la rilevanza pratica risiede nell’adeguamento delle classificazioni di prodotto, nella verifica delle catene di fornitura e nell’allineamento delle prassi interne ai nuovi esempi dell’allegato I, tenendo conto che il recepimento doveva avvenire entro il 30 settembre 2013.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato I della direttiva 94/62/CE
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato I della direttiva 94/62/CE con il testo allegato alla direttiva 2013/2/UE. La modifica riguarda gli esempi illustrativi relativi ai criteri di qualificazione dell’"imballaggio" di cui all’articolo 3, punto 1, della direttiva 94/62/CE.
Finalità interpretativa e di armonizzazione
Dai considerando emerge che la revisione degli esempi illustrativi mira a chiarire i casi in cui la distinzione tra imballaggio e non imballaggio è incerta, per rafforzare la certezza del diritto, l’interpretazione armonizzata della definizione e condizioni di parità nel mercato interno.
Termine di recepimento
L’articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 30 settembre 2013. È previsto l’obbligo di comunicare immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Rinvio esplicito nella normativa nazionale e comunicazione delle misure
Sempre l’articolo 2, paragrafo 1, richiede che le disposizioni nazionali di recepimento contengano un riferimento alla direttiva o siano corredate da un simile riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri. L’articolo 2, paragrafo 2, impone inoltre la comunicazione alla Commissione del testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.
Esempi aggiornati di imballaggio e non imballaggio
L’allegato sostituito elenca, per i criteri i), ii) e iii), esempi di articoli considerati imballaggio e articoli non considerati imballaggio. Tra i casi inclusi figurano, ad esempio, scatole per dolci, pellicole su custodie di CD, buste per cataloghi, bottiglie per soluzioni iniettabili, capsule per bevande lasciate vuote dopo l’uso e recipienti di acciaio ricaricabili per gas, mentre tra i casi esclusi compaiono vasi da fiori destinati a restare con la pianta, cassette di attrezzi, bustine da tè, cartucce per stampanti, bustine solubili per detersivi e etichette RFID.
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