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Sentenza

Sentenza n. 14892/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’annullamento in parte qua, del provvedimento del Gestore dei Servizi Energetici - G.S.E. S.p.A. prot. GSE/P20250744777 del 15.10.2025, recante "Comunicazione esito del procedimento di controllo mediante verifica documentale, ai sensi della Legge 129/2010 e dell’art. 42 del D.lgs. 28/2011, relativo all’impianto fotovoltaico 234021, di potenza pari a 995,52 kW, sito in Contrada Badessa, Snc, nel Comune di Mesagne (BR). Soggetto Responsabile: BPS Mesagne 216 S.r.l.", limitatamente alla parte in cui il GSE ha disposto che "l’impianto non può fruire dei benefici di cui alla Legge 129/2010 in quanto è carente dei requisiti cui è subordinato l’accesso" (doc. 1); di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto dall’odierna ricorrente, ivi compreso: (i) il provvedimento del GSE prot. GSE/P20240392486 del 20.5.2024, relativo all’avvio del procedimento di verifica; (ii) il provvedimento del GSE prot. GSE/P20250405776 del 11.6.2025, relativo alla richiesta alla società di fornire osservazioni e/o integrazioni documentali (doc. 2); (iii) laddove interpretata in senso conforme al GSE, la comunicazione (prot. 0722898), recante "Avanzamento attivazione impianto di produzione", trasmessa da ENEL Distribuzione S.P.A alla odierna ricorrente in data 6.5.2011 (doc. 3); (iv) preavviso di rigetto del GSE prot. GSE/P20110069695 adottato nel 2011 limitatamente alla richiesta di ulteriore documentazione per provare la ultimazione dei lavori; (v) laddove possa occorrere, la "Procedura operativa per la gestione delle comunicazioni al GSE di fine lavori degli impianti fotovoltaici (Legge n. 129 del 13 agosto 2010)" pubblicata dal GSE sul proprio sito in data 12 novembre 2010 (doc. 4).

Giustizia amministrativa202515474

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del GSE che, all'esito di una verifica documentale, ha escluso l'impianto dai benefici della proroga del Secondo Conto Energia per tardiva comunicazione di fine lavori al gestore di rete e lo ha contestualmente ammesso al Quarto Conto Energia

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore incentivato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il GSE, a distanza di quasi quattordici anni dall'ammissione agli incentivi del Secondo Conto Energia, ha ritenuto tardiva la comunicazione di fine lavori al gestore di rete, risultata trasmessa il 24 giugno 2011 anziché entro il termine del 31 dicembre 2010, disponendo la fuoriuscita dal Secondo Conto Energia e la contestuale ammissione al Quarto Conto Energia. Sono stati dedotti: violazione dei limiti e dei presupposti dell'autotutela e dell'art. 21-nonies l. 241/1990; violazione dei principi di buona fede, certezza del diritto, legittimo affidamento, proporzionalità e ragionevolezza; erronea interpretazione dell'art. 1-septies d.l. 105/2010, dell'art. 42 d.lgs. 28/2011 e del decreto controlli; incompetenza del GSE; difetto di istruttoria e motivazione, per mancata verifica della data effettiva di trasmissione e ricezione della comunicazione presso il gestore di rete; violazione delle garanzie partecipative e del divieto di aggravamento del procedimento, anche in relazione al precedente procedimento del 2011. Il GSE ha sostenuto che la tempestiva comunicazione costituisse requisito sostanziale per l'accesso al Secondo Conto Energia, che la decadenza non fosse soggetta alla disciplina dell'autotutela e che la verifica avesse fatto emergere una nuova circostanza decisiva.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, in modo dirimente, sul primo motivo e ha assorbito le ulteriori censure. Il provvedimento è stato qualificato come decadenza dal Secondo Conto Energia, nonostante l'effetto economico parzialmente analogo a una decurtazione tariffaria e la contestuale ammissione al Quarto Conto Energia. La decadenza determina infatti la fuoriuscita da un sistema incentivante e l'accesso a un sistema diverso, mentre la decurtazione e la rideterminazione mantengono il beneficiario all'interno dello stesso sistema. In base all'art. 42, comma 3, d.lgs. 28/2011, come modificato dal d.l. 76/2020, l'esercizio del potere decadenziale richiede i presupposti dell'art. 21-nonies l. 241/1990. Non essendo state dedotte false rappresentazioni o dichiarazioni mendaci riconducibili all'art. 21-nonies, comma 2-bis, operava il termine prefissato per l'autotutela, decorrente dall'ammissione agli incentivi del 17 novembre 2011. Tale termine era già scaduto, secondo il calcolo indicato dal TAR, il 17 gennaio 2022; pertanto il GSE non poteva adottare la decadenza il 15 ottobre 2025. Il provvedimento è stato annullato nella parte impugnata, con mantenimento delle tariffe del Secondo Conto Energia. Il GSE è stato condannato al pagamento di 4.000 euro oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 1-septies d.l. 105/2010, convertito dalla l. 129/2010

    La proroga dell'accesso al Secondo Conto Energia era subordinata, tra l'altro, alla comunicazione di fine lavori al gestore di rete entro il 31 dicembre 2010.

  • art. 42 d.lgs. 28/2011

    "i provvedimenti di decadenza e rigetto possono essere emessi in presenza dei presupposti di cui all'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241"

    Il potere di decadenza del GSE, quando esercitato nella fattispecie temporale considerata, è subordinato ai presupposti dell'annullamento d'ufficio, inclusi i limiti temporali applicabili.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    La decadenza dal sistema incentivante, strutturalmente distinta dalla decurtazione e dalla rideterminazione tariffaria, è soggetta al termine previsto per l'autotutela, salvo il caso di false rappresentazioni o dichiarazioni mendaci riconducibili al comma 2-bis.

  • art. 11 d.m. 31 gennaio 2014

    Il decreto controlli distingue le violazioni che determinano decadenza da quelle che comportano soltanto la rideterminazione dell'incentivo; tale potere di rideterminazione non può essere confuso con la fuoriuscita da un sistema incentivante.

  • art. 56, commi 7 e 8, d.l. 76/2020, convertito dalla l. 120/2020

    Ha introdotto, per i provvedimenti di decadenza e rigetto del GSE, il necessario riferimento ai presupposti dell'art. 21-nonies e ha disciplinato il riesame di determinati provvedimenti già adottati.

  • art. 57-quater d.l. 50/2017, convertito dalla l. 96/2017

    Ha introdotto una specifica procedura di sanatoria e decurtazione per alcune violazioni relative ai moduli fotovoltaici, distinta dalla decadenza.

  • art. 42, commi 4-bis, 5 e 6, d.lgs. 28/2011

    Le disposizioni distinguono ulteriori forme di intervento sugli incentivi, comprese la sanatoria mediante decurtazione e la disciplina regolamentare dei controlli.

Massime di principio

  • Quando il GSE interrompe il rapporto incentivante riconosciuto nell'ambito di un determinato Conto Energia e ammette contestualmente l'operatore a un diverso Conto Energia, il provvedimento è strutturalmente una decadenza dal primo sistema incentivante, non una mera decurtazione o rideterminazione tariffaria, anche se l'effetto economico può essere analogo.
  • La decadenza dagli incentivi adottata dal GSE, per i procedimenti soggetti ratione temporis all'art. 42, comma 3, d.lgs. 28/2011 come modificato dal d.l. 76/2020, deve rispettare i presupposti e i limiti temporali dell'art. 21-nonies l. 241/1990.
  • In assenza di una specifica deduzione e accertamento di false rappresentazioni o dichiarazioni mendaci riconducibili all'art. 21-nonies, comma 2-bis, il termine per l'esercizio del potere decadenziale decorre dal provvedimento di ammissione al beneficio economico ed è soggetto al termine prefissato previsto per l'autotutela.
  • La qualificazione giuridica del potere esercitato dal GSE dipende dalla struttura e dagli effetti del provvedimento, secondo i principi di tipicità e nominatività degli atti amministrativi, e non dalla sola eventuale coincidenza quantitativa tra la riduzione tariffaria e l'effetto economico di un diverso sistema incentivante.
  • La decadenza interrompe il rapporto incentivante e fa fuoriuscire l'operatore dal sistema cui era stato ammesso; la decurtazione riduce percentualmente l'incentivo all'interno dello stesso sistema, mentre la rideterminazione ricalcola la tariffa, la fascia o il premio spettanti senza determinare tale fuoriuscita.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiAutotutela
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaTermini del procedimentoPrincipio di legalità e tipicitàLegittimo affidamento

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