Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 02/02/2018 n. 2568 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio sostenendo che l'avviso notificato il 21 settembre 2007, relativo al recupero della maggiore imposta ordinaria di registro per agevolazioni "prima casa" ritenute non spettanti, fosse tardivo. In particolare, ha contestato l'applicazione della proroga biennale dei termini di accertamento prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1, anche alle violazioni relative alle agevolazioni tributarie disciplinate dal comma 1-bis. Ha inoltre dedotto il divieto di interpretazione estensiva o analogica delle norme eccezionali e una carenza di motivazione della sentenza regionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittima l'applicazione della proroga biennale dei termini anche alle violazioni agevolative previste dall'art. 11, comma 1-bis, della L. n. 289 del 2002, sulla base di un'interpretazione letterale e logico-sistematica della norma, non considerandola un'applicazione analogica. La proroga è stata ritenuta coerente con la finalità di consentire agli uffici di gestire l'aggravio di lavoro derivante dal condono. È stata esclusa la condanna alle spese per mancata attività difensiva dell'amministrazione, ma il ricorrente è stato obbligato a versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 11, commi 1, 1-bis e 10

    Le violazioni relative all'applicazione di agevolazioni tributarie sulle imposte indicate dal comma 1 possono essere definite; la disciplina comprende anche la proroga biennale dei termini di rettifica e liquidazione.

    La proroga biennale prevista per le ipotesi del comma 1 si applica anche alle violazioni relative alle agevolazioni fiscali disciplinate dal comma 1-bis. La Corte ha ritenuto che ciò derivi dall'interpretazione letterale e sistematica dell'intero art. 11, senza ricorrere all'analogia.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, comma 3

    I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti d'imposta non possono essere prorogati.

    Il divieto non impedisce una proroga stabilita da una successiva legge di pari rango, come la L. n. 289 del 2002, art. 11.

  • Disposizioni sulla legge in generale, art. 14

    Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.

    Il divieto di analogia non è stato ritenuto ostativo, perché la proroga è stata applicata sulla base di un'interpretazione sistematica dei commi 1 e 1-bis, non mediante estensione analogica a un caso estraneo.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76, comma 2

    La disciplina ordinaria dei termini per l'accertamento dell'imposta di registro opera salvo l'applicazione della specifica proroga prevista dalla normativa sul condono.

  • Costituzione, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Sono state richiamate come norme processuali relative, rispettivamente, alla violazione o falsa applicazione di legge e al vizio di motivazione; entrambi i motivi sono stati ritenuti infondati.

Massime di principio

  • Quando una legge di condono disciplina più ipotesi tra loro strettamente collegate e prevede una proroga dei termini per una di esse, la proroga può essere applicata anche alle altre ipotesi se ciò risulta dalla struttura complessiva della norma, dalla sua finalità e dall'equivalenza delle situazioni disciplinate.
  • Il divieto di prorogare i termini previsto dallo Statuto del contribuente non è assoluto: una proroga può essere introdotta da una successiva legge ordinaria di pari rango, purché sia formulata o ricavabile in modo sufficientemente chiaro.
  • La disciplina delle proroghe dei termini tributari, pur incidendo su termini di decadenza, non viene necessariamente interpretata in modo restrittivo quando la norma mostra una ratio unitaria e la soluzione restrittiva produrrebbe un trattamento irragionevolmente diverso tra fattispecie equivalenti.
  • Per valutare la tempestività di un avviso di accertamento occorre verificare non solo il termine ordinario previsto dalla disciplina dell'imposta, ma anche eventuali proroghe speciali collegate a condoni, definizioni agevolate o procedure straordinarie applicabili al caso concreto.
  • In presenza di un orientamento consolidato della Corte di cassazione, la contestazione di un'interpretazione già costantemente adottata richiede argomenti particolarmente solidi, soprattutto quando tale orientamento sia stato ribadito dalle Sezioni Unite o coordinato con la ratio della normativa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.