Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4367/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 15090/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202509228

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva accolto parzialmente la domanda risarcitoria per perdita di chance derivante dall’illegittimo conferimento a soggetti esterni di incarichi dirigenziali regionali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (dirigente regionale)

Prevale il privato

La controversia

La dirigente aveva chiesto il risarcimento dei danni derivanti dall’illegittima attività amministrativa posta in essere dalla Regione Lazio nell’ambito di avvisi del 2013 per il conferimento di incarichi di direzione a professionalità esterne, già accertata con sentenza del Consiglio di Stato n. 4600 del 2020. La domanda riguardava la perdita di chance e la mancata promozione, con riferimento agli incarichi di Direzione Risorse Umane e Sistemi Informativi e di Direzione Salute e Integrazione Socio-Sanitaria, nonché ulteriori danni patrimoniali e non patrimoniali. Il TAR aveva riconosciuto parzialmente il danno, liquidandolo in misura pari a una quota delle differenze retributive tra l’incarico dirigenziale posseduto e quello di direttore. La Regione ha proposto appello deducendo: difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; insussistenza del nesso causale in termini prossimi alla certezza tra illegittimità amministrativa e danno; erroneità della quantificazione del danno. La dirigente ha proposto appello incidentale, contestando la quantificazione in misura pari a 1/20 e sostenendo che il danno avrebbe dovuto essere qualificato come danno da mancata promozione, anziché come perdita di chance.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto sia l’appello principale della Regione sia l’appello incidentale della dirigente. Ha riconosciuto la giurisdizione amministrativa, poiché la domanda risarcitoria traeva origine dall’illegittimità di provvedimenti amministrativi espressivi di discrezionalità amministrativa, già impugnati e annullati; la tutela risarcitoria provvedimentale è connessa alla giurisdizione sul provvedimento e può essere proposta, ai sensi dell’art. 30, comma 5, c.p.a., entro 120 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento. Nel merito, il Collegio ha ribadito che la chance risarcibile costituisce una possibilità qualificata, non una mera speranza, e deve essere provata mediante elementi oggettivi, seri e coerenti, anche per presunzioni, tali da dimostrare una probabilità elevata del conseguimento del bene della vita. Nel caso concreto, la dirigente aveva dimostrato la concreta probabilità di ottenere entrambi gli incarichi: per la Direzione Salute e Integrazione Socio-Sanitaria, l’erronea valutazione della sua esperienza professionale le aveva impedito di risultare l’unica candidata con quattro item positivi; per la Direzione Risorse Umane e Sistemi Informativi, la documentazione evidenziava una maggiore anzianità dirigenziale e specifica esperienza professionale rispetto ai candidati valutati positivamente. Non era quindi necessario un confronto con tutti i candidati, ma soltanto con quelli che presentavano un numero di item almeno pari a quello della dirigente. La liquidazione parametrata a 1/20 delle differenze retributive è stata ritenuta congrua: la percentuale di chance è rimessa alla valutazione equitativa del giudice e non deve necessariamente corrispondere a una rigida proporzione aritmetica tra il numero dei candidati. È stato invece escluso il danno da mancata promozione, poiché la dirigente non aveva dimostrato un diritto soggettivo certo all’incarico, idoneo a prevalere sulle valutazioni tecnico-discrezionali dell’amministrazione. Le spese del grado sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 30, comma 5, c.p.a.

    consente di chiedere il risarcimento del danno subito in conseguenza di un provvedimento amministrativo illegittimo, durante il giudizio di annullamento oppure entro 120 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha annullato il provvedimento

    La tutela risarcitoria per danno provvedimentale rientra nella giurisdizione amministrativa connessa alla cognizione dell’atto illegittimo e può essere proposta entro il termine di 120 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento.

  • art. 2043 c.c.

    per danno ingiusto risarcibile si intende non qualsiasi perdita economica, ma solo la perdita economica ingiusta, ossia verificatasi con modalità contrarie al diritto

    Il risarcimento della perdita di chance richiede la prova di una perdita economicamente valutabile e ingiusta, causalmente riconducibile all’attività amministrativa illegittima.

Massime di principio

  • Quando il danno risarcitorio deriva direttamente dall’illegittimità di un provvedimento amministrativo già impugnato e annullato, la relativa tutela risarcitoria provvedimentale rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo per connessione con la cognizione dell’atto e può essere proposta entro 120 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento, ai sensi dell’art. 30, comma 5, c.p.a.
  • La perdita di chance è risarcibile soltanto quando costituisce una possibilità qualificata e non una mera aspettativa o speranza; il danneggiato deve provare, anche per presunzioni, elementi oggettivi, seri e coerenti dai quali emerga una probabilità elevata del conseguimento del bene della vita perduto.
  • Nelle procedure selettive caratterizzate da valutazioni discrezionali dell’amministrazione, la perdita di chance non coincide con il diritto certo all’incarico: occorre dimostrare che, eliminata l’illegittimità, il candidato avrebbe avuto una concreta e apprezzabile probabilità di conseguire il risultato, senza che ciò implichi la certezza della nomina.
  • Per dimostrare la perdita di chance non è sempre necessario confrontare la posizione del ricorrente con quella di ogni candidato; il confronto può essere limitato ai candidati che, sulla base dei criteri selettivi applicati, presentino una posizione comparabile o un numero di elementi valutativi almeno pari a quello del danneggiato.
  • La quantificazione del danno da perdita di chance è rimessa alla valutazione equitativa del giudice e non è vincolata a formule matematiche rigide o alla mera proporzione aritmetica tra il numero dei candidati; la percentuale deve essere coerente con le risultanze istruttorie e con il grado di probabilità concretamente dimostrato.
  • Il danno da mancata promozione presuppone la dimostrazione di un diritto soggettivo certo all’avanzamento o all’incarico; quando il conferimento dipende da una valutazione comparativa tecnico-discrezionale dell’amministrazione, la posizione tutelabile può integrare soltanto una chance risarcibile.

Come è indicizzato

MaterieDirigenza e incarichiDanno da provvedimento illegittimoPerdita di chance e quantificazione del dannoGiurisdizione e riparto
RamiPubblico impiego e concorsiResponsabilità della pubblica amministrazioneProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneRisarcimento del danno da attività amministrativaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.