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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13059/2023 del 29/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 06/10/2022 del Tribunale della Libertà/Riesame di Roma che aveva confermato il decreto di sequestro preventivo a fini di confisca, emesso dal GIP del Tribunale di Velletri il 4/11/2021, relativo a somme e beni mobili/immobili. La misura era collegata a contestazioni per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n.74/2000), a carico della Monghese (capi 9-12) in qualità di amministratrice di fatto della società "Gruppo SO s.r.l.", in concorso con il padre Natalino. Il sequestro era fondato sull'assunto che un gruppo di società cooperative, prive di autonomia reale e dirette dalla capogruppo, emettesse fatture fittizie per consentire l'evasione fiscale del gruppo. La ricorrente ha censurato la mancanza di fumus commissi delicti (sostenendo che le società avevano autonoma struttura e che gli elementi offerti dall'accusa non provavano l'inesistenza delle prestazioni), l'inversione dell'onere della prova, l'insussistenza del periculum in mora (rilevando il pagamento corrispettivo per la cessione di quote pari a €183.840,00 e contestando l'errata indicazione del fatturato della Tecnosystem), e ha altresì contestato i presupposti per il sequestro per equivalente e la mancata valutazione della capienza patrimoniale aziendale.

La decisione

La Corte ha dichiarato i motivi principali inammissibili in quanto miravano a criticare la motivazione e la valutazione di merito del Tribunale del Riesame, quesiti non proponibili in cassazione per ordinanze su misure cautelari se non per violazione di legge nella nozione ristretta prevista dall'art. 325 c.p.p. Sul merito procedurale e sostanziale la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale non fosse "apparentemente" insufficiente: il Riesame aveva esposto un complesso di elementi investigativi (anomalie nella costituzione e gestione delle società, scritture contabili tenute dallo stesso Natalino Monghese, intercettazioni, dati IVA, nomine di prestanome, modeste consistenze finanziarie delle società) e aveva dato risposta alle deduzioni difensive. Anche quanto al periculum in mora la Corte ha ritenuto fondata la valutazione del Riesame sulla base di elementi oggettivi (modeste disponibilità finanziarie, possibili operazioni di alienazione non documentate) e soggettivi (comportamenti che destano fondato timore di depauperamento), osservando che il ricorrente non aveva dimostrato l'effettività del pagamento cui si era richiamata documentazione. Il motivo nuovo sul sequestro per equivalente è stato ritenuto estraneo ai capi impugnati e, comunque, travolto dall'inammissibilità dei motivi principali. Conseguentemente il ricorso è respinto/inammissibile; la ricorrente è condannata alle spese e al pagamento di una somma di €3.000,00 in favore della Cassa.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2

    Norma sostanziale che disciplina la fattispecie della dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, ossia il reato a cui sono ricollegate le attività investigativa e il sequestro.

  • D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 12-bis

    d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Prevede la confisca obbligatoria e disciplina il sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la Corte rileva che anche i provvedimenti di sequestro per confisca obbligatoria devono motivare il periculum in mora.

  • Codice di procedura penale, art. 325

    Limita i motivi di ricorso per cassazione nelle ordinanze su misure cautelari alla violazione di legge; la Corte osserva che non sono ammissibili censure meramente dirette a criticare la valutazione di merito o la logica argomentativa salva la mancanza o l'apparenza della motivazione nei termini di legge.

  • Codice di procedura penale, art. 585, comma 4

    Norma richiamata per l'effetto dell'inammissibilità dei motivi: travolge i motivi successivi e integrativi; la Corte ha applicato tale principio al motivo nuovo.

  • D.Lgs. n. 220/2002, art. 4

    Citato nella parte riferita alle revisioni del MISE come elemento difensivo volto a dimostrare l'operatività di alcune cooperative; la Corte ha ritenuto tali elementi non decisivi a smentire il quadro indiziario complessivo.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso ordinanze su misure cautelari è ammissibile solo per violazione di legge nella nozione ristretta dell'art. 325 c.p.p.; non è strumento per un nuovo esame critico della motivazione se questa non è manifestamente inesistente o priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza.
  • Per valutare il fumus commissi delicti il giudice cautelare può valorizzare un insieme di elementi indiziari (anomalie nella struttura societaria, presenza di prestanome, scritture contabili tenute da terzi, incongruenze nei dati IVA, intercettazioni) senza che ciascun elemento da solo debba provare l'inesistenza delle operazioni; tuttavia la mera eterodirezione societaria non è di per sé sufficiente a dimostrare la fittizietà delle fatture.
  • Il periculum in mora ai fini del sequestro preventivo può essere desunto sia da circostanze oggettive (modeste disponibilità liquide, composizione patrimoniale, operazioni di vendita non documentate) sia da elementi soggettivi (comportamenti del soggetto che fanno temere disposizioni patrimoniali), e spetta alla parte che contesta il periculum fornire elementi probatori idonei a confutarlo (es. documentazione bancaria, atti di cessione con prova di pagamento).
  • Il sequestro per equivalente richiede attenzione alla prova della non rintracciabilità del profitto del reato o alla insufficiente capienza patrimoniale; eccezioni tardive o nuove censure in cassazione possono risultare inammissibili se estranee ai motivi originari o travolte dall'inammissibilità dei motivi principali.
  • Chi intende difendersi efficacemente dalle misure cautelari deve predisporre e depositare documentazione chiara e completa (contratti, ricevute di pagamento, visure, movimenti bancari, atti di cessione) già nella fase di riesame per poter efficacemente contrastare sia la ricostruzione del fumus che la valutazione del periculum.

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