Sentenza n. 9160/2026 - Roma, Sezione 4
per la condanna - del Ministero dell'Istruzione e del Merito al risarcimento danni da violazione di interessi legittimi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: condotta amministrativa e provvedimento di esclusione dagli elenchi aggiuntivi di sostegno delle GPS della provincia di Reggio Calabria
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, già esclusa con provvedimento del 27 agosto 2021 dagli elenchi aggiuntivi di prima fascia per le classi di concorso A046 e ADSS delle graduatorie provinciali per le supplenze, aveva ottenuto l’annullamento dell’esclusione con sentenza del TAR Lazio n. 4573 del 2022. Ha quindi chiesto il risarcimento dei danni derivanti dall’illegittimo provvedimento, sostenendo che, ove fosse stata correttamente inserita negli elenchi ADSS, avrebbe certamente ottenuto una supplenza dal 13 settembre 2021 al 30 giugno 2022, poiché erano state assegnate supplenze a docenti della stessa fascia con punteggio inferiore e a numerosi docenti della fascia successiva. Ha dedotto l’ingiustizia del danno, il nesso causale tra esclusione e perdita della supplenza, la colpa dell’amministrazione, desunta dall’illegittimità dell’atto e dall’assenza di errore scusabile, nonché danni economici e giuridici, questi ultimi collegati al minor punteggio maturato. Ha precisato di avere comunque svolto supplenze brevi per alcuni periodi, chiedendo la detrazione dei relativi compensi dal danno complessivo.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda risarcitoria. Ha chiarito che l’annullamento giurisdizionale del provvedimento illegittimo non determina automaticamente il diritto al risarcimento, essendo necessari un danno ingiusto causalmente riconducibile alla condotta amministrativa e l’elemento soggettivo della colpa. L’illegittimità dell’atto può fondare una presunzione semplice di colpa, ma tale presunzione è superabile mediante la prova dell’errore scusabile. Nel caso concreto, il Collegio ha ritenuto non ravvisabile la colpa dell’amministrazione, poiché al momento dell’esclusione la disciplina applicabile risultava composta dall’O.M. n. 60 del 2020, dal D.M. n. 51 del 2021 e dal sopravvenuto art. 59, comma 4, del d.l. n. 73 del 2021, convertito dalla l. n. 106 del 2021. La loro successione e interrelazione non erano di lineare interpretazione; inoltre, la materia del riconoscimento dei titoli esteri presentava obiettive complessità e orientamenti giurisprudenziali non univoci. Anche la sentenza che aveva annullato l’esclusione aveva riconosciuto la particolarità delle questioni esaminate. Tali elementi integrano un errore scusabile derivante dall’incertezza del quadro normativo e impediscono di configurare l’elemento soggettivo della responsabilità aquiliana dell’amministrazione. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 30 c.p.a.
La responsabilità risarcitoria per lesione di interessi legittimi richiede, oltre all’illegittimità dell’azione amministrativa, la prova del danno ingiusto, del nesso causale e dell’elemento soggettivo della colpa.
O.M. n. 60 del 10 luglio 2020
Disciplina generale delle graduatorie provinciali e di istituto e del conferimento delle supplenze; costituisce uno degli elementi del quadro normativo ritenuto complesso e non univoco.
D.M. n. 51 del 3 marzo 2021
Disciplina gli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze di prima fascia; la sua interrelazione con le altre fonti ha contribuito all’incertezza interpretativa.
art. 59, comma 4, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla l. 23 luglio 2021, n. 106
La disposizione sopravvenuta, introducendo un piano straordinario di assunzioni poco prima dell’esclusione, ha concorso a rendere non univoco il quadro normativo applicabile.
Massime di principio
- L’annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo illegittimo non comporta automaticamente il diritto al risarcimento del danno: il privato deve dimostrare anche il danno ingiusto, il nesso causale secondo il criterio della regolarità causale e la colpa dell’amministrazione.
- L’illegittimità del provvedimento amministrativo costituisce un elemento fondante di una presunzione semplice della colpa dell’amministrazione, ma tale presunzione può essere superata dalla prova dell’errore scusabile.
- L’errore dell’amministrazione è scusabile quando l’atto illegittimo sia stato adottato in presenza di un quadro normativo incerto o ambiguo, di contrasti giurisprudenziali, oppure di una situazione di fatto obiettivamente complessa, purché tali elementi incidano concretamente sulla comprensibilità della regola di azione.
- Quando la regola amministrativa violata è chiara, univoca e cogente, la sua violazione è normalmente indicativa della colpa dell’amministrazione; quando invece la regola è ambigua o lascia un elevato margine interpretativo, la colpa richiede un esercizio del potere in palese spregio dei principi di imparzialità, correttezza, buona fede, proporzionalità e ragionevolezza.
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