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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22815/2022 del 20/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

Gli eredi di un consorziato hanno impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva ritenuto legittime due cartelle di pagamento per contributi consortili di esercizio irriguo relativi agli anni 1999 e 2000. La pretesa del Consorzio era stata quantificata tramite delibere della Deputazione Amministrativa. I ricorrenti hanno dedotto: 1) nullità della sentenza per mancato rilievo dell'inammissibilità dell'appello del Consorzio e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che in primo grado era stata accolta una autonoma ratio decidendi sulla violazione dell'art. 53, terzo comma, dello statuto, non specificamente impugnata; 2) violazione delle disposizioni statutarie e delle norme di legge sulla ripartizione dei contributi, perché la Deputazione Amministrativa non avrebbe potuto sostituirsi al Consiglio dei delegati nella classificazione del territorio e nella predeterminazione dei criteri di riparto, e perché i contributi non avrebbero potuto essere determinati in via forfettaria o presuntiva anziché sulla base dei costi di bilancio; 3) nullità della sentenza per avere la CTR quantificato i contributi nonostante l'annullabilità delle delibere per vizio formale di incompetenza, che avrebbe precluso ogni valutazione di merito del giudice tributario; 4) nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione alla compensazione delle spese, ritenuta dai ricorrenti non sorretta da specifica impugnazione sul punto e comunque ostacolata dal giudicato relativo alla fase sulla giurisdizione. La Corte ha ritenuto infondato o inammissibile ciascun motivo: ha affermato che l'appello del Consorzio investiva comunque l'intero criterio di determinazione del contributo e quindi anche la ratio di primo grado; che la doglianza sulla violazione dello statuto era inammissibile perché gli statuti degli enti pubblici non hanno valore normativo e la censura non denunciava violazione dei canoni ermeneutici; che, escluso il vizio di incompetenza, il giudice di merito poteva esaminare il quantum e la CTR aveva correttamente ritenuto provvisoria e conforme a legge la determinazione dei ruoli sulla base di indici presuntivi di beneficio; che la censura sulle spese era troppo oscura e ipotetica. Il ricorso è stato infine rigettato con condanna alle spese e applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso degli eredi del contribuente. Ha confermato la legittimità delle cartelle per contributi consortili irrigui per gli anni 1999 e 2000, ritenendo corretta la ricostruzione della CTR sia quanto alla competenza della Deputazione Amministrativa a deliberare i ruoli di contribuenza in via provvisoria, sia quanto alla possibilità di determinare i contributi sulla base di indici presuntivi di beneficio in assenza del piano di classifica, sia quanto al governo delle spese processuali. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre agli ulteriori oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    utilizzato come norma sul perimetro dei vizi denunciabili in cassazione; le censure sono state ritenute in parte infondate e in parte inammissibili perché non correttamente formulate.

  • art. 53 statuto del Consorzio

    il secondo comma consente, in via provvisoria, la ripartizione dei contributi sulla base di indici presuntivi del beneficio conseguibile; il terzo comma richiama il criterio dei costi di bilancio, ma la Corte ha valorizzato l'interpretazione complessiva della norma e la possibilità di un criterio provvisorio.

  • art. 24 statuto del Consorzio

    attribuisce al Consiglio dei delegati la competenza a deliberare il piano di classifica e ad approvare bilancio preventivo e consuntivo.

  • art. 27 statuto del Consorzio

    attribuisce alla Deputazione Amministrativa la predisposizione del bilancio e del rendiconto e la deliberazione dei ruoli di contribuenza sulla base del piano di classifica e del bilancio approvati; le competono anche le materie non attribuite ad altri organi e le delibere d'urgenza.

  • art. 28 statuto del Consorzio

    consente alla Deputazione Amministrativa di deliberare in caso di urgenza sulle materie di competenza del Consiglio.

  • art. 11 R.D. 13 febbraio 1933, n. 215

    prevede che la ripartizione delle quote di spesa avvenga in via definitiva in ragione dei benefici conseguiti e in via provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile.

  • art. 5 L.R. Sardegna n. 21 del 1984

    richiamava, ratione temporis, il criterio di riparto di cui all'art. 11 R.D. n. 215/1933.

  • art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992

    invocato sul requisito di specificità dell'appello nel processo tributario; la Corte richiama un'interpretazione restrittiva della sanzione di inammissibilità.

  • art. 1362 c.c. e ss.

    le disposizioni statutarie degli enti pubblici, non avendo valore normativo, sono censurabili in cassazione solo per violazione dei criteri ermeneutici contrattuali.

  • artt. 2, 7 e 35 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamati dai ricorrenti a sostegno della tesi che il giudice tributario non potesse quantificare il tributo in presenza di un vizio formale dell'atto; la Corte ha escluso l'operatività del principio perché il vizio di incompetenza non è stato ritenuto sussistente.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per lamentare un vizio di ultrapetizione/incongruenza sul governo delle spese; la censura è stata ritenuta inammissibile per oscurità e ipoteticità.

  • art. 92 c.p.c.

    evocato indirettamente in tema di compensazione delle spese per giusti motivi; la Corte non ha ritenuto censurata in modo specifico la relativa statuizione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il requisito di specificità dei motivi di appello va interpretato in senso non formalistico: l'impugnazione è ammissibile quando, dal contenuto complessivo dell'atto, emerga in modo inequivoco la volontà di censurare la decisione di primo grado anche se la formulazione è sintetica.
  • Le disposizioni contenute negli statuti o regolamenti interni degli enti pubblici non hanno, di per sé, valore normativo; in cassazione la loro violazione è deducibile solo come violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 c.c. e seguenti.
  • In tema di contributi consortili di bonifica, la ripartizione può essere effettuata in via provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile, soprattutto quando non sia ancora intervenuta la definitiva approvazione del piano di classifica.
  • Se il giudice di merito esclude il vizio formale dell'atto impositivo, non opera il limite che impedisce al giudice tributario di entrare nel merito della pretesa: resta quindi consentita la verifica della legittimità sostanziale e della corretta quantificazione del tributo entro le domande di parte.
  • Le censure di legittimità devono essere formulate in modo specifico e autosufficiente; doglianze oscure, meramente ipotetiche o che non individuino con precisione il capo di sentenza impugnato sono inammissibili.
  • La mera contestazione del criterio di quantificazione del contributo non è sufficiente a paralizzare la pretesa quando il giudice di merito accerti che il criterio adottato sia coerente con la disciplina applicabile e, in concreto, più favorevole all'utenza rispetto alla copertura integrale dei costi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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