Sentenza n. 826/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 391/2025 emessa dal Tribunale di Cuneo, Sezione Lavoro, nel giudizio R.G. n. 1136/2024, pubblicata in data 21.05.2025, notificata il 28.05.2025 e passata in giudicato, con cui l’intimato Ministero è stato condannato alla corresponsione in favore della ricorrente della somma di € 9.904,95, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute, oltre interessi legali e l’eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione monetaria e gli interessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cuneo, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 9.904,95 per indennità sostitutiva delle ferie non godute, oltre interessi legali e maggior somma eventualmente spettante
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza civile notificata al Ministero e rimasta ineseguita. Ha chiesto l'ordine di pagamento delle somme liquidate a titolo di capitale e interessi legali, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera costituzione formale, senza contestare l'inadempimento. Il TAR ha verificato la sussistenza dei presupposti processuali: la sentenza azionata era stata attestata conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c., come modificato dal d.lgs. 149/2022, era stata notificata via PEC al Ministero presso il domicilio reale e, alla data del ricorso, era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 per l'avvio di azioni esecutive contro le amministrazioni.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ordinando al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato civile e di pagare alla ricorrente le somme ivi liquidate, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della direzione generale competente, assegnando anche al commissario un termine di sessanta giorni per l'esecuzione sostitutiva. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nel trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza, trattandosi di funzioni connesse ai compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio, rilevando il carattere seriale dell'inerzia ministeriale nell'esecuzione di giudicati civili relativi a crediti di docenti precari e il possibile maturare di ulteriori interessi, penalità di mora e spese.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, per l'inerzia, un commissario ad acta.
art. 475 c.p.c.
La sentenza civile può essere prodotta come titolo esecutivo mediante attestazione di conformità all'originale; nel caso esaminato tale requisito è stato ritenuto soddisfatto.
art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022
Ha riformulato l'art. 475 c.p.c. nell'ambito della disciplina del titolo esecutivo.
art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022
Ha abrogato, a decorrere dal 28 febbraio 2023, la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Impone il decorso di un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo prima dell'avvio di azioni esecutive contro l'amministrazione; il TAR ne ha affermato l'applicabilità anche al giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione per l'esecuzione di un giudicato civile di condanna al pagamento di somme, il ricorso è procedibile quando il titolo sia stato notificato all'amministrazione e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
- La sentenza civile azionata in ottemperanza può essere prodotta mediante attestazione di conformità all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c.; dopo l'entrata in vigore delle modifiche introdotte dal d.lgs. 149/2022 non è necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva.
- Accertata l'inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di un giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'adempimento entro un termine determinato e può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l'eventuale successiva esecuzione sostitutiva.
- Quando il commissario ad acta sia individuato in un dirigente o funzionario pubblico e l'incarico sia connesso ai compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza, il relativo compenso può ritenersi compreso nel trattamento economico già percepito, senza autonoma liquidazione a carico delle parti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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