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Sentenza

Sentenza n. 1096/2026 - Firenze, Sezione 1

per l’esecuzione della Sentenza n. 725/2024 – R.G. n. 366/2024 – pubblicata il 06/11/2024, emessa dal Tribunale di Siena, Sez. lavoro;

Giustizia amministrativa202501756

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Siena, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta del docente e all'accredito dei relativi importi per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24, oltre interessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Siena, divenuta irrevocabile, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico annuo di 500 euro tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e a ricevere gli accrediti relativi agli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24, oltre interessi legali. Ha dedotto l'inadempimento del Ministero, chiedendo l'ordine di esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il TAR ha verificato l'ammissibilità dell'azione, accertando il passaggio in giudicato della sentenza prima della proposizione del ricorso, la notificazione del titolo al Ministero presso la sede reale il 6 febbraio 2025 e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Il Ministero, benché ritualmente evocato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato, rilevando che dagli atti non risultava l'esecuzione della sentenza ottemperanda. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, mettendo a disposizione della ricorrente la carta del docente e i relativi importi per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24, oltre agli interessi dal dovuto al saldo. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario dello stesso Ufficio; il commissario dovrà provvedere entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, successiva all'inutile scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre oneri, accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; sulla base di tale disposizione il TAR ha ordinato all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e ha nominato, per l'eventuale ulteriore inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È la disposizione istitutiva del beneficio economico annuo di 500 euro tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, oggetto del giudicato da eseguire.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di poter procedere all'esecuzione forzata o all'ottemperanza nei confronti dell'amministrazione debitrice; il TAR ne ha accertato l'inutile decorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione debitrice e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
  • L'omessa esecuzione di una sentenza passata in giudicato legittima il giudice dell'ottemperanza a ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato, specificando le attività necessarie per la completa soddisfazione del diritto riconosciuto nel titolo.
  • In caso di persistente inottemperanza dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compito di adottare gli atti necessari all'esecuzione del giudicato e di effettuare i pagamenti dovuti.
  • Il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza può essere autorizzato a delegare le attività esecutive a un funzionario dell'amministrazione o dell'ufficio individuato dal giudice, nei limiti stabiliti dal provvedimento.
  • Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza dell'amministrazione rimasta inadempiente, anche quando la controversia presenti carattere seriale e limitata complessità.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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