Direttiva 2007/20
Direttiva 2007/20/CE della Commissione, del 3 aprile 2007 , recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il diclofluanide come principio attivo nell’allegato I della direttiva (Testo rilevante ai fini del SEE )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2007/20/CE della Commissione inserisce il diclofluanide nell’allegato I della direttiva 98/8/CE, consentendo agli Stati membri di autorizzare, modificare o revocare le autorizzazioni dei biocidi che lo contengono nel tipo di prodotto 8. La misura deriva dalla valutazione del principio attivo nel quadro del programma decennale previsto dalla direttiva 98/8/CE e mira a garantire un’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri. Sono previste condizioni specifiche di impiego e di riduzione del rischio, oltre a termini di trasposizione e di applicazione differita.
Modifica della direttiva 98/8/CE per includere il diclofluanide come principio attivo nell’allegato I, con specifiche condizioni di autorizzazione per i biocidi del tipo di prodotto 8 (preservanti del legno).
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono recepire e attuare la modifica della direttiva 98/8/CE relativa all’immissione sul mercato dei biocidi. Riguarda in particolare i biocidi del tipo di prodotto 8, cioè i preservanti del legno contenenti diclofluanide, sia per usi industriali sia professionali; sono richiamati requisiti specifici per l’autorizzazione, l’etichettatura e l’uso. La direttiva è indicata come testo rilevante ai fini del SEE.
Direttiva 2007/20/CE: inserimento del diclofluanide nell’allegato I della direttiva 98/8/CE
La direttiva 2007/20/CE della Commissione modifica la disciplina sui biocidi contenuta nella direttiva 98/8/CE, includendo il diclofluanide nell’allegato I tra i principi attivi autorizzabili. La misura discende dalla valutazione effettuata nell’ambito del programma decennale di esame dei principi attivi e riguarda specificamente i biocidi del tipo di prodotto 8, cioè i preservanti del legno.
Finalità e contesto della modifica
La Commissione richiama che il diclofluanide è stato esaminato secondo il regolamento (CE) n. 2032/2003 e valutato in relazione all’uso come preservante del legno. Dall’esame non sono emerse questioni aperte tali da richiedere il coinvolgimento del comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali. La conclusione è che i biocidi contenenti diclofluanide possono soddisfare le condizioni dell’articolo 5 della direttiva 98/8/CE, con conseguente opportunità di iscrizione nell’allegato I per consentire agli Stati membri di rilasciare, modificare o revocare le autorizzazioni ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3.
Ambito di applicazione materiale e soggettivo
La direttiva è rivolta agli Stati membri, che devono recepirla nell’ordinamento interno. L’effetto pratico riguarda i biocidi del tipo di prodotto 8 contenenti diclofluanide, con particolare attenzione ai prodotti destinati a uso industriale e/o professionale. La direttiva è qualificata come testo rilevante ai fini del SEE, quindi destinata a operare anche nel contesto dello Spazio economico europeo.
Contenuto dell’iscrizione nell’allegato I
L’allegato della direttiva aggiunge una nuova voce relativa al diclofluanide nell’allegato I della direttiva 98/8/CE. Sono riportati i dati identificativi essenziali del principio attivo:
- nome comune: diclofluanide;
- denominazione IUPAC: N-(Diclorofluorometiltio)-N′,N′-dimetil-N-fenilsulfamide;
- numero CE: 214-118-7;
- numero CAS: 1085-98-9;
- purezza minima: superiore al 96% p/p.
Sono inoltre fissate:
- data di iscrizione: 1º marzo 2009;
- termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3: 28 febbraio 2011;
- scadenza dell’iscrizione: 28 febbraio 2019.
Obblighi e condizioni per le autorizzazioni nazionali
La direttiva lascia agli Stati membri il compito di applicare concretamente la disciplina autorizzatoria, ma impone un risultato uniforme. In particolare, le autorizzazioni nazionali dei prodotti contenenti diclofluanide devono essere subordinate a condizioni specifiche:
- i prodotti autorizzati per uso industriale e/o professionale devono essere impiegati con opportuni dispositivi di protezione individuale;
- devono essere adottate misure adeguate per ridurre i rischi per la matrice suolo;
- le etichette e/o le schede di sicurezza devono indicare che, dopo il trattamento, il legno va conservato su sostegni rigidi impermeabili, così da evitare lo scolo diretto dei residui sul suolo e consentire la raccolta degli eventuali scoli per il riutilizzo o lo smaltimento.
Recepimento, tempi di applicazione e obblighi informativi
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 29 febbraio 2008 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Devono inoltre trasmettere immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tavola di concordanza.
L’applicazione materiale delle misure nazionali è differita al 1º marzo 2009, data che coincide con la data di iscrizione del diclofluanide nell’allegato I. La direttiva richiede anche che gli atti nazionali di recepimento contengano un riferimento alla direttiva o siano corredati di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità decise dagli Stati membri. Inoltre, gli Stati devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.
Entrata in vigore e ratio della decorrenza differita
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione sottolinea che la decorrenza differita serve a consentire agli Stati membri e agli operatori di prepararsi agli obblighi derivanti dall’iscrizione, e a garantire ai richiedenti il pieno beneficio del periodo decennale di protezione dei dati previsto dall’articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della direttiva 98/8/CE.
Effetti pratici per operatori e consulenti
Per i professionisti, la direttiva comporta che i prodotti biocidi contenenti diclofluanide nel tipo di prodotto 8 possano essere autorizzati solo nel rispetto delle condizioni tecniche e di sicurezza indicate. Sul piano nazionale, occorre verificare il recepimento entro il termine del 29 febbraio 2008 e la concreta applicazione dal 1º marzo 2009, tenendo conto delle modifiche o revoche delle autorizzazioni già esistenti entro il termine del 28 febbraio 2011 per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE.
Disposizioni principali
Inserimento del diclofluanide nell’allegato I della direttiva 98/8/CE
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 98/8/CE secondo quanto previsto nell’allegato della direttiva. L’allegato aggiunge una nuova voce per il diclofluanide, principio attivo destinato ai biocidi del tipo di prodotto 8 (preservanti del legno).
Condizioni specifiche di autorizzazione e misure di gestione del rischio
Per i prodotti autorizzati per uso industriale e/o professionale gli Stati membri devono imporre l’uso di opportuni dispositivi di protezione individuale. Devono inoltre essere adottate misure adeguate per ridurre i rischi per la matrice suolo. Le etichette e/o le schede di sicurezza devono indicare che, dopo il trattamento, il legno deve essere conservato su sostegni rigidi impermeabili, per evitare lo scolo diretto dei residui sul suolo e consentire la raccolta degli scoli per il riutilizzo o lo smaltimento.
Dati tecnici del principio attivo e durata dell’iscrizione
Nell’allegato sono indicati: nome comune diclofluanide, denominazione IUPAC N-(Diclorofluorometiltio)-N′,N′-dimetil-N-fenilsulfamide, numero CE 214-118-7, numero CAS 1085-98-9, purezza minima superiore al 96% p/p. La data di iscrizione è fissata al 1º marzo 2009 e la scadenza dell’iscrizione al 28 febbraio 2019.
Termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE
Il termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, è fissato al 28 febbraio 2011, con la precisazione che per i prodotti contenenti più di un principio attivo si applica il termine risultante dalle ultime decisioni di iscrizione relative ai rispettivi principi attivi.
Recepimento e applicazione nazionale
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 29 febbraio 2008 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva e applicarle dal 1º marzo 2009. Devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure nazionali e una tavola di concordanza. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
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