Direttiva 2007/18
Direttiva 2007/18/CE della Commissione, del 27 marzo 2007 , che modifica la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione o l'inclusione di taluni enti dal suo campo di applicazione e il trattamento delle esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo (Testo rilevante ai fini del SEE )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna la direttiva 2006/48/CE su due punti: l'elenco degli enti esclusi dal suo campo di applicazione e l'elenco delle banche multilaterali di sviluppo cui si applica un fattore di ponderazione del rischio pari allo 0%. La modifica riflette cambiamenti nella denominazione di un ente danese e l'inclusione di due organismi internazionali, lo Strumento internazionale di finanziamento per le vaccinazioni e la Banca islamica di sviluppo. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 30 settembre 2007 e applicarle dal 1° ottobre 2007.
Modifica della direttiva 2006/48/CE per aggiornare l'elenco degli enti esclusi dal campo di applicazione e quello delle banche multilaterali di sviluppo con esposizioni a ponderazione di rischio zero.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell'Unione europea in quanto destinatari dell'obbligo di recepimento, e incide sul regime prudenziale degli enti creditizi disciplinato dalla direttiva 2006/48/CE. In particolare, riguarda: l'esclusione di taluni enti dal campo di applicazione della direttiva 2006/48/CE (articolo 2 di tale direttiva) e il trattamento, ai fini della ponderazione del rischio, delle esposizioni verso determinate banche multilaterali di sviluppo (allegato VI, parte 1, punto 20).
Modifica della direttiva 2006/48/CE per enti esclusi ed esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo
La direttiva interviene in modo puntuale sulla direttiva 2006/48/CE, che disciplina l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio. L'obiettivo è aggiornare l'elenco degli enti esclusi dal campo di applicazione della disciplina e ampliare l'elenco delle banche multilaterali di sviluppo per le quali le esposizioni beneficiano di un fattore di ponderazione del rischio pari a zero.
Finalità e contesto normativo
La Commissione osserva che l'articolo 2 della direttiva 2006/48/CE contiene l'elenco degli enti espressamente esclusi dal suo ambito, mentre l'allegato VI, parte 1, punto 20, individua le esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo cui si applica la ponderazione di rischio dello 0%. La modifica si fonda su richieste di aggiornamento provenienti, da un lato, dalle autorità danesi in relazione a taluni enti nazionali e, dall'altro, da organismi internazionali che hanno chiesto l'inclusione dei rispettivi istituti nell'elenco prudenziale.
Enti esclusi dal campo di applicazione
Per la Danimarca, il quarto trattino dell'articolo 2 della direttiva 2006/48/CE viene sostituito. L'elenco comprende ora:
- "Dansk Eksportfinansieringsfond";
- "Danmarks Skibskredit A/S";
- "KommuneKredit".
La modifica recepisce l'esito dell'esame dello status giuridico del Dansk Landbrugs Realkreditfond, che giustifica la sua cancellazione dall'elenco, e tiene conto del cambiamento di denominazione del Danmarks Skibskreditfond in "Danmarks Skibskredit A/S".
Esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo a ponderazione zero
L'allegato VI, parte 1, punto 20, viene sostituito per includere, tra le banche multilaterali di sviluppo le cui esposizioni hanno fattore di ponderazione del rischio pari a 0%, anche:
- lo Strumento internazionale di finanziamento per le vaccinazioni (International Finance Facility for Immunisation);
- la Banca islamica di sviluppo.
Resta ferma l'applicazione dello 0% alle esposizioni verso gli altri enti già elencati, tra cui la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, la Società finanziaria internazionale, la Banca interamericana di sviluppo, la Banca asiatica di sviluppo, la Banca africana di sviluppo, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Nordic Investment Bank, la Banca di sviluppo dei Caraibi, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, la Banca europea per gli investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti e l'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti.
Ragioni dell'inclusione dei nuovi organismi
La Commissione motiva l'inclusione dello Strumento internazionale di finanziamento per le vaccinazioni evidenziando che si tratta di un nuovo ente internazionale di finanziamento allo sviluppo, fondato su impegni di pagamento giuridicamente vincolanti degli Stati donatori, e che opera per finanziare programmi di vaccinazione nei paesi più poveri attraverso prestiti sui mercati dei capitali e successiva erogazione di sovvenzioni. Il rischio è ritenuto equivalente a quello delle altre banche multilaterali già presenti nell'elenco.
Analogamente, la Banca islamica di sviluppo è descritta come istituita da 29 paesi con popolazione prevalentemente musulmana per promuovere sviluppo economico e progresso sociale dei paesi membri e delle comunità musulmane, operando anche tramite investimenti azionari, prestiti, finanziamenti commerciali e assistenza tecnica. Anche per tale istituto la Commissione ritiene sussistente un profilo di rischio equivalente a quello degli altri organismi già ammessi allo 0%.
Recepimento, applicazione e obblighi informativi
Gli Stati membri devono:
- adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 30 settembre 2007;
- applicare tali disposizioni dal 1° ottobre 2007;
- comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure di recepimento e una tavola di concordanza tra queste e la direttiva;
- comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.
È inoltre previsto che, in sede di recepimento, le disposizioni nazionali rechino un riferimento alla presente direttiva oppure siano corredate di tale riferimento in occasione della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse alla scelta dello Stato membro.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono tutti gli Stati membri, tenuti a trasporre le modifiche nel proprio ordinamento entro i termini indicati.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell'elenco degli enti esclusi
L'articolo 1, punto 1, sostituisce il quarto trattino dell'articolo 2 della direttiva 2006/48/CE per la Danimarca. L'elenco comprende ora il "Dansk Eksportfinansieringsfond", il "Danmarks Skibskredit A/S" e il "KommuneKredit". La modifica elimina il riferimento al "Dansk Landbrugs Realkreditfond" e recepisce la nuova denominazione del "Danmarks Skibskreditfond".
Esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo a rischio zero
L'articolo 1, punto 2, sostituisce l'allegato VI, parte 1, punto 20, della direttiva 2006/48/CE. Viene confermato che le esposizioni verso le banche multilaterali di sviluppo elencate sono ponderate al 0%, includendo anche lo Strumento internazionale di finanziamento per le vaccinazioni e la Banca islamica di sviluppo.
Termine di recepimento e applicazione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro il 30 settembre 2007 e applicarle dal 1° ottobre 2007. Devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure di recepimento e una tavola di concordanza.
Obbligo di riferimento alla direttiva nel recepimento
Quando adottano le disposizioni nazionali di trasposizione, gli Stati membri devono contenerne un riferimento alla presente direttiva oppure corredarle di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse alla scelta nazionale.
Comunicazione delle disposizioni interne essenziali
Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
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