Direttiva 2007/17
Direttiva 2007/17/CE della Commissione, del 22 marzo 2007 , che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati III e VI (Testo rilevante ai fini del SEE )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva modifica in modo puntuale la disciplina UE sui cosmetici per adeguare al progresso tecnico gli allegati III e VI della direttiva 76/768/CEE. Introduce nuovi limiti e avvertenze per alcune sostanze, rivede il regime di conservanti utilizzabili anche per altri scopi specifici e sopprime una sostanza ritenuta non sicura. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 23 settembre 2007 e garantire il divieto di commercializzazione dei prodotti non conformi dal 23 marzo 2008, nonché la loro non disponibilità ai consumatori finali dopo il 23 giugno 2008.
Modifica tecnica della direttiva 76/768/CEE sui prodotti cosmetici per aggiornare gli allegati III e VI: nuove restrizioni/limiti per alcune sostanze, adeguamento delle condizioni d’uso come conservanti e soppressione del metildibromo glutaronitrile.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti cosmetici commercializzati nell’Unione europea/Comunità, con effetti per fabbricanti della Comunità e importatori stabiliti nella Comunità, nonché per la messa a disposizione dei prodotti ai consumatori finali. Incide in particolare sulle sostanze elencate negli allegati III e VI della direttiva 76/768/CEE e sulle relative condizioni di impiego, concentrazioni massime, avvertenze obbligatorie ed esclusioni di sicurezza. La direttiva è rilevante anche ai fini SEE. Sono esclusi, per effetto delle modifiche, gli impieghi non conformi alle nuove restrizioni; il testo richiama inoltre alcune limitazioni specifiche per l’uso nei prodotti destinati ai bambini di età inferiore a 3 anni e per i prodotti per l’igiene orale.
Direttiva 2007/17/CE della Commissione: aggiornamento tecnico degli allegati III e VI della direttiva cosmetici
La direttiva interviene sulla direttiva 76/768/CEE per adeguare al progresso tecnico la disciplina dei prodotti cosmetici, alla luce dei pareri scientifici del comitato SCCP. L’obiettivo è riallineare i limiti di sicurezza, le limitazioni d’uso e le avvertenze per alcune sostanze, distinguendo tra impiego come conservante e impiego per altri scopi specifici.
Obiettivi e logica dell’intervento
Il provvedimento si fonda sull’esigenza di garantire un livello uniforme di tutela della salute dei consumatori nel mercato cosmetico europeo. I considerando chiariscono che, per alcune sostanze già presenti nell’allegato VI, l’uso in concentrazioni superiori a quelle previste può essere sicuro se la sostanza è impiegata per finalità diverse dalla conservazione; per altre sostanze, invece, la sicurezza non è stata confermata e devono restare applicabili le restrizioni proprie dei conservanti.
In questa prospettiva, la Commissione modifica sia l’allegato III, inserendo nuove sostanze e nuovi limiti massimi, sia l’allegato VI, aggiornando il regime dei conservanti e sopprimendo una sostanza ritenuta non sicura.
Ambito di applicazione
La direttiva riguarda i prodotti cosmetici immessi sul mercato nella Comunità/Unione e incide direttamente su fabbricanti della Comunità e importatori stabiliti nella Comunità. Le nuove regole si applicano alle sostanze elencate negli allegati III e VI della direttiva 76/768/CEE, con effetti sulla composizione dei prodotti, sulle concentrazioni massime autorizzate, sulle avvertenze in etichetta e sulle limitazioni di destinazione d’uso.
Sono particolarmente rilevanti le restrizioni relative ai prodotti destinati ai bambini di età inferiore a 3 anni, ai prodotti per l’igiene orale, ai prodotti da risciacquare e a quelli da non risciacquare.
Modifiche all’allegato III: nuove sostanze e limiti
L’allegato III, parte 1, viene integrato con i numeri d’ordine 98-101.
- Acido salicilico: autorizzato fino al 3,0% nei prodotti per capelli da eliminare con risciacquo e fino al 2,0% negli altri prodotti. Non deve essere usato nei preparati destinati ai bambini di età inferiore ai 3 anni, salvo gli shampoo; inoltre non deve essere usato per l’igiene dei bambini al di sotto dei 3 anni. L’uso è consentito solo per scopi diversi dall’inibizione della crescita dei microrganismi nel prodotto, scopo che deve risultare dalla presentazione del prodotto.
- Solfiti e bisolfiti non organici: limite fissato in percentuale di SO2 libero, differenziato per categoria di prodotto: 0,67% nei prodotti di ossidazione per la tintura dei capelli, 6,7% nei prodotti per lo stiramento dei capelli, 0,45% nei prodotti di autoabbronzatura per il viso e 0,40% negli altri prodotti di autoabbronzatura. Anche qui l’uso è ammesso per scopi diversi dall’inibizione microbiologica, che deve essere evidente dalla presentazione del prodotto.
- Triclocarban: autorizzato nei prodotti da eliminare con risciacquo fino all’1,5%. Sono fissati criteri di purezza, con 3,3',4,4'-tetracloroazobenzene e 3,3',4,4'-tetracloroazossibenzene entrambi sotto 1 ppm. L’impiego è ammesso solo per scopi diversi dalla conservazione.
- Zinco piritione: autorizzato nei prodotti per capelli da non eliminare con risciacquo fino allo 0,1%, sempre per scopi diversi dall’inibizione della crescita dei microrganismi nel prodotto.
Modifiche all’allegato VI: conservanti e coerenza del sistema
L’allegato VI è oggetto di una revisione articolata, con l’obiettivo di rendere coerente la disciplina dei conservanti e dei loro usi secondari.
Anzitutto, nella colonna relativa al simbolo "(*)", questo viene soppresso per numerosi numeri d’ordine e aggiunto per altri due, così da riflettere la valutazione di sicurezza effettuata dal SCCP per l’impiego di alcune sostanze in concentrazioni superiori quando utilizzate per altri scopi specifici.
Le modifiche puntuali sono le seguenti:
- Numero d’ordine 1: l’acido benzoico e il suo sale di sodio sono autorizzati fino al 2,5% (acido) nei prodotti da risciacquare, esclusi i prodotti per l’igiene orale; fino all’1,7% (acido) nei prodotti per l’igiene orale; fino allo 0,5% (acido) nei prodotti da non risciacquare.
- Numero d’ordine 1a: sono autorizzati altri sali di acido benzoico nonché gli esteri di acido benzoico fino allo 0,5% (acido).
- Numero d’ordine 8: lo zinco piritione (*) è autorizzato all’1,0% nei prodotti per capelli e allo 0,5% negli altri prodotti, ma solo nei prodotti da risciacquare e non nei prodotti per l’igiene orale.
- Numero d’ordine 36: è soppresso.
Il sistema delle note e del simbolo "(*)" serve a distinguere le sostanze che restano conservanti da quelle che, pur essendo elencate nell’allegato VI, possono essere impiegate anche per altri fini specifici a determinate condizioni.
Base scientifica delle modifiche
La direttiva esplicita che le modifiche derivano dai pareri del SCCP. Per l’acido benzoico, per lo zinco piritione e per altre sostanze il comitato ha ritenuto sicuri livelli di impiego aggiornati; per il metildibromo glutaronitrile, invece, il SCCP ha concluso che non esiste un livello di utilizzo sicuro nei prodotti cosmetici, sia da risciacquare sia da non risciacquare, sicché la sostanza viene rimossa dall’allegato VI.
La Commissione richiama anche la trasmissione di dati di sicurezza da parte dell’industria, utilizzati per verificare la compatibilità delle nuove condizioni d’impiego con la tutela della salute.
Recepimento, applicazione e scadenze
La direttiva presenta i tipici tratti degli atti di armonizzazione tecnica: vincola gli Stati membri quanto al risultato, lasciando loro la scelta della forma e dei mezzi di recepimento.
Gli obblighi temporali sono i seguenti:
- entro il 23 settembre 2007: gli Stati membri devono adottare e comunicare alla Commissione le disposizioni nazionali di recepimento, insieme a una tavola di concordanza;
- dal 23 marzo 2008: i fabbricanti della Comunità e gli importatori stabiliti nella Comunità non devono commercializzare prodotti cosmetici non conformi;
- dopo il 23 giugno 2008: gli Stati membri devono garantire che tali prodotti non siano commercializzati o messi a disposizione dei consumatori finali.
Le disposizioni nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità decise dagli Stati membri.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati III e VI della direttiva 76/768/CEE
L’articolo 1 stabilisce che gli allegati III e VI della direttiva 76/768/CEE sono modificati conformemente all’allegato della direttiva. Le modifiche riguardano soprattutto concentrazioni massime autorizzate, limitazioni d’impiego, avvertenze obbligatorie e la qualificazione di alcune sostanze come conservanti o come sostanze utilizzabili anche per altri scopi specifici.
Nuove voci nell’allegato III: acido salicilico, solfiti/bisolfiti, triclocarban e zinco piritione
Sono aggiunti i numeri d’ordine 98-101. Per l’acido salicilico: 3,0% nei prodotti per capelli da eliminare con risciacquo e 2,0% negli altri prodotti; non va usato nei preparati per bambini sotto i 3 anni, salvo gli shampoo, e non per l’igiene dei bambini sotto i 3 anni; l’uso è consentito solo per scopi diversi dall’inibizione della crescita microbica, scopo che deve risultare dalla presentazione del prodotto. Per i solfiti e bisolfiti non organici sono fissati limiti espressi in SO2 libero: 0,67% nei prodotti di ossidazione per la tintura dei capelli, 6,7% nei prodotti per lo stiramento dei capelli, 0,45% nei prodotti di autoabbronzatura per il viso e 0,40% negli altri prodotti di autoabbronzatura, con analoga clausola di uso non conservante. Il triclocarban è ammesso nei prodotti da eliminare con risciacquo fino all’1,5%, con criteri di purezza specifici per due impurità (entrambe < 1 ppm) e con la stessa limitazione di uso non conservante. Lo zinco piritione è ammesso nei prodotti per capelli da non eliminare con risciacquo fino allo 0,1%, sempre per scopi diversi dalla conservazione.
Riforma dell’allegato VI: conservanti, simbolo "(*)", limiti e soppressioni
Nell’allegato VI, parte 1, il simbolo "(*)" è soppresso per numerosi numeri d’ordine (1, 2, 4, 7, 12, 14, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 42 e 47) e aggiunto per i numeri 5 e 43, per rendere coerente la distinzione tra sostanze impiegate come conservanti e sostanze usate per altri scopi specifici. Il numero 1 è riscritto: acido benzoico e suo sale di sodio sono autorizzati fino al 2,5% (acido) nei prodotti da risciacquare, esclusi i prodotti per l’igiene orale; fino all’1,7% nei prodotti per l’igiene orale; fino allo 0,5% nei prodotti da non risciacquare. È aggiunto il numero 1a per altri sali di acido benzoico ed esteri di acido benzoico, con limite dello 0,5% (acido). Il numero 8 è sostituito: zinco piritione (*) è autorizzato all’1,0% nei prodotti per capelli e allo 0,5% negli altri prodotti, solo nei prodotti da risciacquare e non nei prodotti per l’igiene orale. Il numero 36 è soppresso.
Base scientifica e finalità di sicurezza
I considerando spiegano che le modifiche derivano dai pareri del comitato scientifico per i prodotti di consumo (SCCP). Per alcune sostanze il SCCP ha ritenuto sicuro l’impiego in concentrazioni superiori per altri scopi specifici rispetto alla conservazione; per altre ha invece escluso un livello d’uso sicuro, in particolare per il metildibromo glutaronitrile, che viene quindi eliminato dall’allegato VI. La Commissione richiama inoltre dati di sicurezza trasmessi dall’industria e la necessità di un approccio coerente tra allegati III e VI.
Termini di recepimento e di applicazione
L’articolo 3 impone agli Stati membri di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 23 settembre 2007, con comunicazione immediata alla Commissione del testo e di una tavola di concordanza. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate da tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale. L’articolo 2 prevede che, a decorrere dal 23 marzo 2008, i fabbricanti della Comunità o gli importatori stabiliti nella Comunità non commercializzino prodotti cosmetici non conformi; inoltre gli Stati membri devono assicurare che tali prodotti non siano commercializzati o messi a disposizione dei consumatori finali dopo il 23 giugno 2008.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 5 indica come destinatari gli Stati membri.
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