Direttiva 2007/19
Direttiva 2007/19/CE della Commissione, del 30 marzo 2007 , che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e la direttiva 85/572/CEE del Consiglio che fissa l'elenco dei simulanti da impiegare per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna la direttiva 2002/72/CE sui materiali plastici a contatto con alimenti e, in coordinamento, la direttiva 85/572/CEE sui simulanti alimentari. Introduce nuove definizioni, rafforza le regole per multistrato e barriere funzionali, aggiorna gli elenchi positivi di monomeri e additivi, vieta l’azodicarbonammide e disciplina in modo più rigoroso le guarnizioni dei coperchi, gli ftalati e l’olio di soia epossidato. Fissa inoltre nuovi criteri di prova e una dichiarazione di conformità più articolata, con termini di recepimento e applicazione scaglionati.
Modifica delle norme UE sui materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, con aggiornamento degli elenchi di sostanze autorizzate, delle prove di migrazione e della documentazione di conformità.
Ambito di applicazione
Si applica ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, incluse le parti interamente plastiche, i materiali plastici multistrato e, in particolare, gli strati o rivestimenti plastici che costituiscono le guarnizioni di coperchi composti da più strati di materiali diversi. Incide anche sulle sostanze destinate alla fabbricazione di tali materiali/oggetti, sugli additivi, sui monomeri e sulle sostanze di partenza, nonché sulle modalità di prova di migrazione e sulla dichiarazione di conformità lungo la catena di commercializzazione. Restano esclusi, salvo la specifica eccezione per le guarnizioni dei coperchi, i materiali e oggetti composti da più strati in cui almeno uno strato non sia esclusivamente di materia plastica, anche se lo strato a contatto diretto con l’alimento è plastico.
Direttiva 2007/19/CE: aggiornamento della disciplina sui materiali plastici a contatto con alimenti
La direttiva interviene sulla direttiva 2002/72/CE, che costituisce la disciplina specifica di armonizzazione per i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, e sulla direttiva 85/572/CEE relativa ai simulanti alimentari. L’obiettivo è adeguare la normativa al progresso tecnico e ai nuovi dati scientifici di valutazione del rischio, rafforzando nel contempo la tutela della salute del consumatore e la certezza del diritto.
Obiettivi e finalità
La direttiva mira a:
- chiarire il campo di applicazione della disciplina sui materiali plastici, includendo espressamente le guarnizioni dei coperchi;
- aggiornare gli elenchi comunitari di monomeri, additivi e altre sostanze di partenza;
- introdurre criteri più accurati per la valutazione della migrazione, soprattutto per sostanze lipofile e per gli alimenti grassi;
- migliorare la tutela di lattanti e bambini;
- rendere più stringenti gli obblighi di documentazione nella catena di commercializzazione;
- armonizzare, per coerenza tecnica, il sistema dei simulanti previsto dalla direttiva 85/572/CEE.
Ambito di applicazione
L’articolo 1, come modificato, si applica ai materiali e oggetti che, allo stato finito, sono destinati a essere messi a contatto con gli alimenti o lo sono già in base alla loro destinazione, e in particolare:
- ai materiali e oggetti, nonché alle loro parti, costituiti esclusivamente di materia plastica;
- ai materiali e oggetti di materia plastica multistrato;
- agli strati o rivestimenti plastici che costituiscono le guarnizioni di coperchi composti complessivamente da due o più strati di materiali diversi.
Restano fuori dall’ambito generale, salvo la specifica eccezione per le guarnizioni dei coperchi, i materiali composti da almeno uno strato non esclusivamente plastico, anche se lo strato a contatto diretto con l’alimento è plastico.
Definizioni introdotte
È inserito un nuovo articolo 1 bis con tre definizioni chiave:
- "materiale od oggetto di materia plastica multistrato": materiale o oggetto composto da due o più strati, ciascuno esclusivamente plastico, tenuti insieme da adesivi o altri mezzi;
- "barriera funzionale di materia plastica": barriera costituita da uno o più strati plastici che garantisce la conformità del prodotto finito all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004 e alla direttiva;
- "alimenti non grassi": alimenti per i quali la direttiva 85/572/CEE prevede simulanti diversi dal simulante D.
Limiti di migrazione globale e tutela di lattanti e bambini
La direttiva conferma il limite di migrazione globale a 60 mg/kg di prodotto o simulante alimentare. In alternativa, il limite è espresso in 10 mg/dm2 per:
- recipienti o oggetti assimilabili o riempibili con capacità inferiore a 500 ml o superiore a 10 l;
- fogli, pellicole o altri oggetti che non possono essere riempiti o per i quali non è possibile valutare il rapporto tra superficie e quantità di alimento.
Per i materiali e oggetti destinati al contatto con alimenti per lattanti e bambini ai sensi delle direttive 91/321/CEE e 96/5/CE, il limite globale resta sempre 60 mg/kg.
Guarnizioni dei coperchi, additivi e regime transitorio
La direttiva dedica una disciplina specifica alle guarnizioni dei coperchi:
- per gli additivi elencati nell’allegato III si applicano le restrizioni e specifiche ivi previste;
- gli additivi non ancora inclusi nell’allegato III possono continuare a essere impiegati fino a ulteriore riesame, nel rispetto della legislazione nazionale;
- gli Stati membri possono continuare ad autorizzarli a livello nazionale;
- è vietato l’impiego dell’azodicarbonammide n. rif. 36640 (n. CAS 000123-77-3).
È inoltre prorogata al 1o aprile 2008 la data prevista all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2002/72/CE.
Barriera funzionale di materia plastica nei multistrati
Il nuovo articolo 7 bis stabilisce che ogni strato di un materiale multistrato deve, in linea generale, essere conforme alla direttiva. Tuttavia, uno strato non a diretto contatto con l’alimento e separato da una barriera funzionale può:
- non rispettare restrizioni e specifiche della direttiva;
- essere fabbricato con sostanze non comprese nella direttiva o negli elenchi nazionali.
A condizione che il materiale finito rispetti i limiti di migrazione globale e specifica, la migrazione delle sostanze non autorizzate non può superare 0,01 mg/kg nel prodotto o simulante alimentare. Il limite si applica anche a gruppi di composti correlati e comprende i trasferimenti per controstampa. Sono escluse sostanze classificate o classificabili come CMR.
Migrazione specifica: FRF, DRF e TRF
L’allegato I viene profondamente rivisto per introdurre strumenti di correzione della migrazione delle sostanze lipofile.
FRF, coefficiente di riduzione per i grassi
Per alimenti con tenore di grassi superiore al 20 %, la migrazione specifica delle sostanze lipofile può essere corretta mediante un coefficiente FRF compreso tra 1 e 5. Il valore misurato viene diviso per l’FRF prima del confronto con il limite legale.
Non si applica:
- agli alimenti con tenore di grassi inferiore al 20 %;
- agli alimenti per lattanti e bambini;
- alle sostanze con LMS = NR;
- alle sostanze usate dietro barriera funzionale con limite di 0,01 mg/kg;
- agli oggetti per i quali non sia possibile stimare il rapporto superficie/volume e per i quali si usi il fattore convenzionale 6 dm2/kg.
DRF e TRF nel simulante D
Per il simulante D e i suoi succedanei si introduce il DRF, coefficiente di riduzione per tenere conto del maggiore potere estrattivo del simulante rispetto all’alimento. Il DRF non si applica quando la migrazione specifica nel simulante supera l’80 % del contenuto della sostanza nel materiale finito, né alle sostanze con LMS = NR, né a quelle usate dietro barriera funzionale con limite di 0,01 mg/kg.
Se applicabili entrambi, FRF e DRF si combinano nel TRF, con valore massimo pari a 5.
Prove su capsule, coperchi, guarnizioni e altri dispositivi di chiusura
L’allegato I inserisce una disciplina specifica per capsule, coperchi, guarnizioni, tappi e dispositivi analoghi:
- se la destinazione d’uso è nota, la prova va eseguita applicando il dispositivo al contenitore cui è destinato, in condizioni normali o prevedibili;
- si presume il contatto con una quantità del contenuto del recipiente;
- i risultati si esprimono in mg/kg o mg/dm2 tenendo conto dell’intera superficie di contatto;
- se la destinazione non è nota, il dispositivo è sottoposto a prova separata e il risultato si esprime in mg/oggetto, da sommare eventualmente alla migrazione del contenitore.
Aggiornamento degli elenchi di monomeri, additivi e sostanze di partenza
La direttiva modifica gli allegati II e III della direttiva 2002/72/CE inserendo nuove sostanze e aggiornando alcune restrizioni.
Tra le principali aggiunte o modifiche figurano:
- nuovi monomeri e altre sostanze di partenza, come 4,4'-diaminodifenil-sulfone, N-metilolmetacrilammide e acido 5-solfoisoftalico, sale monolitico;
- nuove sostanze nella sezione degli additivi, tra cui nero di carbone, alcuni ftalati, olio di soia epossidato, resine idrocarburiche idrogenate e altri polimeri/additivi;
- trasferimenti di sostanze da una sezione all’altra per esigenze di certezza del diritto, in particolare il triossido di antimonio;
- soppressione di sostanze non più correttamente collocate negli elenchi.
Restrizioni rilevanti su alcune sostanze
La disciplina aggiorna restrizioni e specifiche per varie sostanze, con profili particolarmente significativi per la pratica professionale:
- alcuni ftalati sono ammessi solo per usi specifici, in particolare in materiali riutilizzabili o monouso per alimenti non grassi, con limiti aggiuntivi per coadiuvanti tecnologici;
- l’olio di soia epossidato (ESBO) è soggetto a limite generale di 60 mg/kg, ridotto a 30 mg/kg per le guarnizioni in PVC usate con vasetti di vetro contenenti alimenti per lattanti, alimenti di proseguimento e alimenti a base di cereali destinati a lattanti e bambini;
- il nero di carbone è soggetto a specifiche di purezza e impiego massimo nel polimero;
- le resine idrocarburiche idrogenate sono ammesse solo se rispettano stringenti caratteristiche fisico-chimiche.
Specifiche generali sugli ammine aromatiche primarie
L’allegato V sostituisce la parte A delle specifiche generali prevedendo che i materiali e gli oggetti di materia plastica non rilascino ammine aromatiche primarie in quantità rilevabile, fissata a LR = 0,01 mg/kg di prodotto o simulante alimentare. La restrizione non si applica alla migrazione delle ammine aromatiche primarie già incluse negli elenchi degli allegati II e III.
Dichiarazione di conformità e documentazione di supporto
Il nuovo allegato VI bis rafforza il sistema documentale. La dichiarazione scritta deve contenere almeno:
- identità e indirizzo dell’operatore che produce o importa materiali, oggetti o sostanze;
- identificazione dei materiali/oggetti/sostanze;
- data della dichiarazione;
- conferma di conformità alla direttiva e al regolamento (CE) n. 1935/2004;
- informazioni sulle sostanze soggette a restrizioni per consentire ai soggetti a valle di rispettarle;
- dati sui livelli di migrazione specifica e, se del caso, sui criteri di purezza;
- specifiche di impiego, come tipo di alimenti, tempi e temperature di contatto e rapporto superficie/volume;
- nel caso di barriera funzionale, conferma di conformità all’articolo 7 bis, paragrafi 2, 3 e 4.
La dichiarazione deve permettere una facile identificazione del materiale e va rinnovata in caso di modifiche significative del processo o di nuovi dati scientifici.
Modifiche alla direttiva 85/572/CEE
L’allegato della direttiva 85/572/CEE è aggiornato per rendere più coerente il sistema dei simulanti:
- viene chiarito il significato del coefficiente di riduzione per il simulante D (DRF);
- viene introdotto il punto 4 bis, che impone l’uso di etanolo al 50 % (v/v) quando nella tabella compare la lettera "b";
- viene modificata la tabella dei prodotti lattiero-caseari, includendo per alcuni casi il riferimento al simulante con la notazione specifica e mantenendo la logica dei simulanti più idonei ai prodotti grassi.
Recepimento, applicazione e obblighi degli Stati membri
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento entro il 1o aprile 2008 e comunicarle immediatamente alla Commissione, insieme a una tavola di concordanza.
Le regole di applicazione sono scaglionate:
- dal 1o aprile 2008 devono essere consentiti gli scambi e l’impiego dei materiali conformi alla direttiva 2002/72/CE come modificata;
- dal 1o giugno 2008 devono essere vietate la fabbricazione e l’importazione nella Comunità di coperchi con guarnizione non conformi alle restrizioni e specifiche aggiornate per taluni numeri di riferimento, nonché di materiali e oggetti plastici non conformi alle nuove restrizioni specifiche;
- dal 1o aprile 2009 deve essere vietata la fabbricazione e l’importazione nella Comunità dei materiali e oggetti plastici non conformi alla direttiva come modificata, salve le eccezioni previste per le categorie indicate.
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è rivolta agli Stati membri.
Disposizioni principali
Estensione dell’ambito di applicazione e definizioni
Modifica l’articolo 1 della direttiva 2002/72/CE includendo espressamente i materiali e oggetti interamente plastici, i materiali plastici multistrato e gli strati/rivestimenti plastici delle guarnizioni dei coperchi composti da due o più strati di materiali diversi. Introduce l’articolo 1 bis con le definizioni di "materiale od oggetto di materia plastica multistrato", "barriera funzionale di materia plastica" e "alimenti non grassi".
Limite di migrazione globale e regime per lattanti e bambini
Sostituisce l’articolo 2 della direttiva 2002/72/CE confermando il limite generale di migrazione globale pari a 60 mg/kg di prodotto o simulante alimentare, ovvero 10 mg/dm2 per recipienti di capacità inferiore a 500 ml o superiore a 10 l e per fogli/pellicole o oggetti per i quali non sia valutabile il rapporto superficie/quantità di alimento. Per i materiali destinati al contatto con alimenti per lattanti e bambini ai sensi delle direttive 91/321/CEE e 96/5/CE, il limite resta sempre 60 mg/kg.
Proroga e disciplina transitoria per le guarnizioni dei coperchi
L’articolo 4, paragrafo 2, è rinviato al 1o aprile 2008. Sono inseriti gli articoli 4 quater, 4 quinquies e 4 sexies: per le guarnizioni dei coperchi si applicano le restrizioni dell’allegato III, ma gli additivi non ancora elencati possono continuare a essere usati fino a ulteriore riesame nel rispetto della legislazione nazionale; gli Stati membri possono continuare ad autorizzarli a livello nazionale; è vietato l’uso dell’azodicarbonammide n. rif. 36640 (n. CAS 000123-77-3).
Obblighi documentali e dichiarazione di conformità
Sostituisce l’articolo 9 imponendo che, nelle fasi di commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio, i materiali/oggetti plastici e le sostanze destinate alla loro fabbricazione siano accompagnati da una dichiarazione scritta ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1935/2004. La dichiarazione deve contenere le informazioni dell’allegato VI bis e l’operatore deve tenere a disposizione delle autorità la documentazione di supporto (prove, calcoli, analisi e valutazioni di sicurezza).
Barriera funzionale e materiali multistrato
Inserisce l’articolo 7 bis: ogni strato di un multistrato plastico deve essere conforme alla direttiva, salvo che uno strato non a contatto diretto, separato da una barriera funzionale, possa non rispettare le restrizioni e persino essere composto da sostanze non incluse negli elenchi, purché il materiale finito rispetti i limiti di migrazione. La migrazione di tali sostanze non autorizzate non può superare 0,01 mg/kg e non può riguardare sostanze CMR; il limite si applica anche a gruppi di composti correlati e include i trasferimenti per controstampa.
Nuove regole di prova: FRF, DRF e TRF
Introduce nell’allegato I i coefficienti di riduzione per i grassi (FRF), per il simulante D (DRF) e il coefficiente totale (TRF), per stimare meglio l’esposizione reale alle sostanze lipofile. L’FRF si applica ai prodotti alimentari con tenore di grassi superiore al 20 % con formule e limiti precisi; non si applica agli alimenti per lattanti, alle sostanze con LMS = NR, alle sostanze dietro barriera funzionale con limite di 0,01 mg/kg e ad alcuni casi di oggetti per i quali non si può valutare il rapporto superficie/volume. Il DRF riguarda il simulante D e non si applica in determinate ipotesi, mentre il TRF può arrivare al massimo a 5.
Aggiornamento degli elenchi di sostanze autorizzate
Modifica gli allegati II e III inserendo nuovi monomeri, altre sostanze di partenza e numerosi additivi, e aggiornando restrizioni e specifiche per sostanze già elencate. Tra le modifiche rilevanti: inserimento di 4,4'-diaminodifenil-sulfone, N-metilolmetacrilammide, acido 5-solfoisoftalico sale monolitico; nuovi additivi quali nero di carbone, varie sostanze ftaliche e poliesteri; trasferimento del triossido di antimonio; soppressione di sostanze non più collocate nella sezione appropriata; nuove/aggiornate limitazioni per ESBO, ftalati e altri composti.
Specifiche tecniche e limiti qualitativi per additivi selezionati
Modifica l’allegato V introducendo specifiche per nero di carbone, resine idrocarburiche idrogenate derivate dal petrolio, poliestere di caprolattone con 1,4-butandiolo, polivinilpirrolidone e olio di soia epossidato. In particolare, il nero di carbone è soggetto a limiti su estratti al toluene, assorbimento UV, benzo(a)pirene e tenore massimo nel polimero; l’olio di soia epossidato deve rispettare parametri di ossirano e numero di iodio.
Modifiche alla direttiva 85/572/CEE sui simulanti
Adegua l’allegato della direttiva 85/572/CEE: chiarisce il meccanismo del DRF, introduce la prova con etanolo al 50 % (v/v) per i casi indicati con "b" e modifica la tabella relativa ai prodotti lattiero-caseari, sostituendo il simulante precedentemente utilizzato per alcuni prodotti. Ciò serve a rendere più coerente la simulazione con la reale natura grassa di taluni alimenti.
Termine di recepimento e applicazione scaglionata
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento entro il 1o aprile 2008 e comunicarle alla Commissione con tavola di concordanza. Le disposizioni devono consentire gli scambi e l’impiego dei materiali conformi dal 1o aprile 2008; vietare dal 1o giugno 2008 la fabbricazione e l’importazione di coperchi con guarnizione e di materiali/oggetti non conformi alle nuove restrizioni specifiche; e vietare dal 1o aprile 2009 la fabbricazione e l’importazione di materiali e oggetti plastici non conformi in generale, salve le eccezioni previste.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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