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direttiva

Direttiva 2007/21

Direttiva 2007/21/CE della Commissione, del 10 aprile 2007 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda le date di scadenza dell’iscrizione nell’allegato I delle sostanze attive azossistrobina, imazalil, kresoxim-metile, spiroxamina, azimsulfuron, calcio-proesadione e fluroxipir (Testo rilevante ai fini del SEE )

Normativa europea32007L0021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva modifica la direttiva 91/414/CEE prorogando al 31 dicembre 2011 la durata dell’iscrizione nell’allegato I di sette sostanze attive fitosanitarie, così da consentire la presentazione e la valutazione delle domande di rinnovo. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 12 dicembre 2007 e applicarla dal 13 dicembre 2007. L’allegato contiene, per ciascuna sostanza, condizioni specifiche di autorizzazione e attenzioni particolari, soprattutto in relazione alla tutela delle acque, degli organismi acquatici, dell’operatore e dell’ambiente.

Proroga delle date di scadenza dell’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE per alcune sostanze attive di prodotti fitosanitari, in vista del rinnovo delle autorizzazioni.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri e incide sull’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di alcune sostanze attive impiegate nei prodotti fitosanitari: azossistrobina, imazalil, kresoxim-metile, spiroxamina, azimsulfuron, calcio-proesadione e fluroxipir. Riguarda, in concreto, la disciplina dell’immissione in commercio e dell’autorizzazione d’uso di tali sostanze sul mercato UE, con effetti sull’autorizzazione nazionale dei prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze.

Proroga delle date di scadenza dell’iscrizione di alcune sostanze attive fitosanitarie

La direttiva modifica la direttiva 91/414/CEE per prorogare le date di scadenza dell’iscrizione nell’allegato I di sette sostanze attive già approvate. La proroga è motivata dall’esigenza di consentire la presentazione delle domande di rinnovo e la successiva valutazione da parte della Commissione, che deve anche definire regole dettagliate per l’esame delle informazioni supplementari necessarie al rinnovo.

Finalità e contesto normativo

L’atto si colloca nell’ambito della disciplina UE sull’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. I considerando chiariscono che le sostanze interessate erano già iscritte nell’allegato I con precedenti direttive, ma con scadenze differenti; la Commissione ha ricevuto domande di rinnovo per tutte. Per evitare vuoti regolatori e consentire la conclusione del processo di valutazione, si rende necessario prorogare la validità dell’iscrizione fino al tempo necessario alla preparazione delle domande e all’esame delle stesse.

Ambito di applicazione

La direttiva riguarda esclusivamente le sostanze attive elencate nell’allegato e, indirettamente, i prodotti fitosanitari che le contengono. Gli Stati membri restano competenti per l’autorizzazione nazionale dei prodotti, ma devono adeguare la propria disciplina all’aggiornamento dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. L’atto è rilevante anche ai fini SEE.

Modifica dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE

L’articolo 1 rinvia all’allegato della direttiva, che sostituisce il testo delle righe 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Per tutte le sostanze considerate, la nuova data di scadenza dell’iscrizione è fissata al 31 dicembre 2011. Le sostanze interessate sono:

  • imazalil;
  • azossistrobina;
  • kresoxim-metile;
  • spiroxamina;
  • azimsulfuron;
  • fluroxipir;
  • calcio-proesadione.

Condizioni specifiche di autorizzazione per le singole sostanze

L’allegato non si limita a prorogare la durata dell’iscrizione, ma mantiene o precisa alcune condizioni d’uso che gli Stati membri devono considerare quando autorizzano i prodotti fitosanitari.

Per imazalil, sono ammesse solo utilizzazioni come fungicida. Il trattamento post-raccolta di frutta, ortaggi e patate è subordinato alla presenza di un adeguato sistema di decontaminazione oppure a una valutazione dei rischi favorevole; l’applicazione fogliare all’aperto è ammessa solo se la valutazione dei rischi esclude impatti inaccettabili per salute e ambiente.

Per azossistrobina, è consentito solo l’uso come fungicida; deve essere prestata particolare attenzione agli organismi acquatici e le condizioni di autorizzazione devono includere misure adeguate di mitigazione del rischio.

Per kresoxim-metile, è consentito solo l’uso come fungicida; gli Stati membri devono porre particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee in condizioni di vulnerabilità.

Per spiroxamina, è consentito solo l’uso come fungicida; occorre particolare attenzione alla sicurezza dell’operatore, con misure di protezione da specificare nelle condizioni di autorizzazione, e agli organismi acquatici, con misure di limitazione del rischio se necessarie.

Per azimsulfuron, è consentito solo l’uso come erbicida e non possono essere autorizzati mezzi aerei. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione agli organismi acquatici e alle piante terrestri non bersaglio, prevedendo se del caso misure di limitazione del rischio, come tempi minimi di permanenza dell’acqua nella coltivazione del riso prima dello scarico.

Per fluroxipir, è consentito solo l’uso come erbicida. Gli Stati membri devono considerare le informazioni complementari indicate nel punto 7 del rapporto di riesame, prestare particolare attenzione alle acque sotterranee e agli organismi acquatici e, se necessario, imporre misure di limitazione del rischio. È inoltre previsto un obbligo informativo verso la Commissione qualora gli studi e le informazioni complementari richiesti non siano presentati entro il 1o dicembre 2000.

Per calcio-proesadione, è consentito solo l’uso come fitoregolatore.

Obblighi per gli Stati membri e margine di discrezionalità

La direttiva vincola gli Stati membri quanto al risultato: essi devono aggiornare la disciplina nazionale in modo da riconoscere la proroga della validità dell’iscrizione delle sostanze e applicare le relative condizioni di autorizzazione. Tuttavia, resta agli Stati un margine di discrezionalità nella forma e nei mezzi del recepimento e, in particolare, nella concreta valutazione dei rischi e nella definizione delle misure di mitigazione da inserire nelle autorizzazioni nazionali, purché coerenti con i criteri fissati dall’atto UE.

Termine di recepimento e decorrenza

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 12 dicembre 2007 e applicarle dal 13 dicembre 2007. Devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni e una tavola di concordanza. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità decise dagli Stati membri.

Entrata in vigore

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati membri ne sono i destinatari.

Disposizioni principali

Proroga dell’iscrizione nell’allegato I

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE secondo l’allegato della direttiva. In sostanza, vengono aggiornate le date di scadenza dell’iscrizione per azossistrobina, imazalil, kresoxim-metile, spiroxamina, azimsulfuron, calcio-proesadione e fluroxipir, portandole al 31 dicembre 2011.

Termine di recepimento e applicazione

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 12 dicembre 2007 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, con applicazione dal 13 dicembre 2007. È richiesto inoltre l’invio immediato alla Commissione del testo delle disposizioni e di una tavola di concordanza. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati all’atto della pubblicazione ufficiale.

Entrata in vigore

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Destinatari

L’articolo 4 indica che la direttiva è destinata agli Stati membri.

Condizioni di autorizzazione per imazalil

L’allegato consente solo l’uso come fungicida. Il trattamento post-raccolta di frutta, ortaggi e patate è autorizzato solo se esiste un adeguato sistema di decontaminazione oppure se la valutazione dei rischi dello Stato membro dimostra che lo scarico della soluzione di trattamento non comporta un rischio inaccettabile per l’ambiente, in particolare per gli organismi acquatici. Per il trattamento post-raccolta delle patate occorre inoltre verificare che lo scarico dei reflui non comporti rischi inaccettabili per gli organismi acquatici. L’applicazione fogliare all’aperto è ammessa solo se la valutazione dei rischi esclude effetti inaccettabili su salute umana e animale e sull’ambiente.

Condizioni di autorizzazione per azossistrobina

L’allegato consente solo l’uso come fungicida. Nel processo decisionale secondo i principi uniformi occorre prestare particolare attenzione all’impatto sugli organismi acquatici e le condizioni di autorizzazione devono includere misure adeguate di limitazione del rischio.

Condizioni di autorizzazione per kresoxim-metile

L’allegato consente solo l’uso come fungicida. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee in condizioni di vulnerabilità quando adottano la decisione secondo i principi uniformi.

Condizioni di autorizzazione per spiroxamina

L’allegato consente solo l’uso come fungicida. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla sicurezza dell’operatore, specificando opportune misure di protezione nelle condizioni di autorizzazione, e alle conseguenze per gli organismi acquatici, includendo ove necessario misure di limitazione del rischio.

Condizioni di autorizzazione per azimsulfuron

L’allegato consente solo l’uso come erbicida. I mezzi aerei non possono essere autorizzati. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione all’impatto sugli organismi acquatici e sulle piante terrestri non bersaglio, prevedendo se del caso misure di limitazione del rischio, ad esempio tempi minimi di posa dell’acqua nella coltivazione del riso prima dello scarico.

Condizioni di autorizzazione per fluroxipir

L’allegato consente solo l’uso come erbicida. Gli Stati membri devono considerare le informazioni complementari indicate nel punto 7 del rapporto di riesame, prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee e agli organismi acquatici, inserendo ove necessario misure di limitazione del rischio. È previsto che gli Stati membri informino la Commissione se gli studi e le informazioni complementari richiesti non sono presentati entro il 1o dicembre 2000.

Condizioni di autorizzazione per calcio-proesadione

L’allegato consente solo l’uso come fitoregolatore.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturasalute e sicurezza alimentareprotezione dell'ambiente

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