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direttiva

Direttiva 2007/22

Direttiva 2007/22/CE della Commissione, del 17 aprile 2007 , recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati IV e VI (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32007L0022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna in modo mirato la disciplina UE sui cosmetici per adeguarla al progresso tecnico e alle valutazioni scientifiche sul rischio di esposizione allo iodio. Vengono revocate alcune autorizzazioni e modificate le condizioni d’uso dell’IPBC, con limiti di concentrazione e divieti specifici per talune categorie di prodotti e per l’uso nei bambini piccoli. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 18 gennaio 2008, mentre l’immissione sul mercato di prodotti non conformi è vietata dal 18 ottobre 2008 e la commercializzazione/messa a disposizione ai consumatori finali è vietata dal 18 aprile 2009.

Modifica tecnica della direttiva cosmetici 76/768/CEE per aggiornare gli allegati IV e VI, con restrizioni e revoche di autorizzazioni per alcune sostanze contenenti iodio.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica ai prodotti cosmetici disciplinati dalla direttiva 76/768/CEE, in particolare alle sostanze elencate negli allegati IV e VI e, quindi, ai fabbricanti della Comunità e agli importatori stabiliti nella Comunità che immettono tali prodotti sul mercato. Rilevano anche gli Stati membri per gli obblighi di recepimento e di controllo della commercializzazione; è espressamente richiamato il testo come rilevante ai fini del SEE. Sono coinvolti i prodotti cosmetici contenenti iodopropinilbutilcarbammato (IPBC) e le sostanze coloranti/conservanti oggetto di cancellazione dagli allegati.

Modifica tecnica della direttiva cosmetici per adeguamento al progresso tecnico

La direttiva 2007/22/CE della Commissione interviene sulla direttiva 76/768/CEE relativa ai prodotti cosmetici per aggiornare gli allegati IV e VI alla luce di valutazioni scientifiche sul profilo di sicurezza di alcune sostanze contenenti iodio. Il provvedimento si fonda, in particolare, sul parere del comitato scientifico dei prodotti di consumo (SCCP), che ha raccomandato di limitare l’esposizione allo iodio derivante dai cosmetici e di escludere taluni impieghi dell’IPBC.

Finalità e contesto scientifico

Il considerando centrale richiama il parere SCCP sull’uso sicuro del conservante iodopropinilbutilcarbammato (IPBC), secondo cui la dose giornaliera biodisponibile di iodio proveniente dai cosmetici non dovrebbe superare il 20 % della dose giornaliera raccomandata, pari a 150 μg, e l’IPBC non dovrebbe essere usato nei prodotti per l’igiene orale e per le labbra. Inoltre, per ridurre l’esposizione complessiva allo iodio, la Commissione ritiene opportuno revocare o limitare alcune autorizzazioni esistenti.

Ambito di applicazione

La direttiva incide sulla disciplina dei prodotti cosmetici armonizzata dalla direttiva 76/768/CEE. Il suo effetto pratico riguarda i fabbricanti della Comunità e gli importatori stabiliti nella Comunità, cui si applicano i divieti di commercializzazione di prodotti non conformi. Sono interessati, in particolare, i prodotti contenenti IPBC e le sostanze elencate negli allegati IV e VI della direttiva cosmetici.

Modifiche agli allegati IV e VI

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati IV e VI secondo l’allegato alla direttiva.

  • Nell’allegato IV, parte 1, il colorante CI 45425 è cancellato.
  • Nell’allegato VI, parte 1, il numero d’ordine 10 è cancellato.
  • Il numero d’ordine 56 è sostituito con una nuova disciplina dell’IPBC, comprensiva di concentrazioni massime autorizzate, limitazioni d’uso e avvertenze obbligatorie.

Disciplina dell’IPBC

Per l’iodopropinilbutilcarbammato (IPBC) sono fissati i seguenti limiti:

  • 0,02 % per i prodotti da eliminare con il risciacquo;
  • 0,01 % per i prodotti destinati a non essere eliminati con il risciacquo;
  • 0,0075 % per deodoranti/antitraspiranti.

Restano inoltre previste restrizioni specifiche:

  • divieto di uso per l’igiene orale e per le labbra;
  • divieto di uso in preparati destinati a bambini di meno di 3 anni, con eccezione dei prodotti per il bagno/gel per la doccia e degli shampoo;
  • divieto di uso in lozioni e creme per il corpo, con la nota che la restrizione riguarda prodotti destinati a essere applicati su un’ampia superficie del corpo.

Per alcune tipologie di prodotti devono essere riportate in etichetta le avvertenze obbligatorie, tra cui la dicitura "Da non usarsi per bambini di meno di 3 anni" nei casi indicati dalle note dell’allegato.

Obblighi per gli Stati membri e calendario di applicazione

L’articolo 2 impone agli Stati membri di assicurare che, dal 18 ottobre 2008, i fabbricanti della Comunità o gli importatori stabiliti nella Comunità non commercializzino prodotti cosmetici non conformi alle nuove prescrizioni. Inoltre, tali prodotti non devono essere commercializzati né messi a disposizione dei consumatori finali dopo il 18 aprile 2009.

Recepimento

Ai sensi dell’articolo 3, gli Stati membri devono adottare entro il 18 gennaio 2008 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure nazionali e una tavola di concordanza. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, cui compete la trasposizione e l’attuazione delle nuove condizioni di sicurezza per i prodotti cosmetici.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati IV e VI della direttiva cosmetici

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati IV e VI della direttiva 76/768/CEE secondo quanto previsto dall’allegato della direttiva 2007/22/CE. Le modifiche sono di natura tecnica e mirano ad adeguare la normativa al progresso scientifico e tecnico.

Cancellazione di autorizzazioni e restrizioni su sostanze contenenti iodio

Nell’allegato IV, parte 1, il colorante CI 45425 è cancellato. Nell’allegato VI, parte 1, il numero d’ordine 10 è cancellato. Il numero d’ordine 56 relativo all’iodopropinilbutilcarbammato (IPBC) è sostituito con nuove condizioni d’uso e limiti di concentrazione.

Limiti di concentrazione e divieti per l’IPBC

Per l’IPBC sono fissati limiti massimi autorizzati: 0,02 % per i prodotti da eliminare con il risciacquo; 0,01 % per i prodotti destinati a non essere eliminati con il risciacquo; per deodoranti/antitraspiranti, 0,0075 %. È stabilito che non sia usato per l’igiene orale e per le labbra. Sono previste ulteriori limitazioni, incluse restrizioni per preparati destinati a bambini di meno di 3 anni e divieti specifici per lozioni e creme per il corpo.

Avvertenze obbligatorie in etichetta

Per alcune categorie di prodotti contenenti IPBC devono comparire specifiche avvertenze in etichetta, tra cui la dicitura "Da non usarsi per bambini di meno di 3 anni" in relazione ai prodotti interessati dalle note (*2) e (*3) dell’allegato.

Obblighi di commercializzazione e date di applicazione

Gli Stati membri devono garantire che, a decorrere dal 18 ottobre 2008, i fabbricanti della Comunità o gli importatori stabiliti nella Comunità non commercializzino prodotti cosmetici non conformi. Devono inoltre assicurare che tali prodotti non siano commercializzati o messi a disposizione dei consumatori finali dopo il 18 aprile 2009.

Recepimento e comunicazioni alla Commissione

Gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 18 gennaio 2008. Devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni e una tavola di concordanza. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti cosmeticisicurezza dei consumatoriregolazione delle sostanze chimichemercato internoetichettatura dei prodotti

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