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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 31080/2023 del 08/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR Lombardia che aveva escluso l'applicazione dell'addizionale del 10% prevista dall'art. 33 del D.L. n.78/2010 alle somme erogate dal sostituto d'imposta Lazard s.r.l. a favore del contribuente, ritenendo che 'settore finanziario' debba intendersi limitato agli intermediari indicati nel Titolo V del T.U.B. (d.lgs. n.385/1993). L'Agenzia delle Entrate contestava tale qualificazione restrittiva e sosteneva che la nozione di settore finanziario debba essere interpretata in senso più ampio, includendo anche società che svolgono consulenza finanziaria.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, censurando l'interpretazione restrittiva della CTR. Ha affermato che l'art. 33 del D.L. n.78/2010 instaura una clausola generale sul 'settore finanziario' intesa nella sua globalità e finalità socio-economica, con lo scopo preventivo di evitare effetti distorsivi indotti da incentivi retributivi: pertanto rientrano nel perimetro anche soggetti non necessariamente sottoposti a vigilanza o iscritti ad albi (come società di consulenza finanziaria) se attivi sulla scena finanziaria e capaci di generare torsioni di mercato tramite retribuzioni variabili. Non è necessario dimostrare l'effettiva produzione di distorsioni. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla CTR Lombardia in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 33 D.L. n. 78/2010 (conv. L. n.122/2010)

    norma che prevede l'addizionale del 10% sui compensi variabili eccedenti la parte fissa per dirigenti e collaboratori del settore finanziario

    La Corte interpreta il riferimento al 'settore finanziario' come una clausola generale di portata socio-economica, non limitata esclusivamente agli intermediari disciplinati dal T.U.B.; la norma ha finalità preventive e si applica anche a soggetti non vigilati che operano nella scena finanziaria e possono, tramite incentivi retributivi, generare effetti distorsivi

  • art. 23, comma 50-bis, D.L. n. 98/2011 (conv. L. n.111/2011)

    Integra l'art. 33 precisando che l'addizionale si applica sulla parte che eccede la componente fissa della retribuzione; richiamata come precisazione operativa della disciplina

  • Testo Unico Bancario (d.lgs. n. 385/1993), Titolo V, art. 106

    La CTR aveva ritenuto che la nozione di 'settore finanziario' debba coincidere con gli intermediari indicati dal Titolo V del TUB; la Corte di legittimità esclude però un vincolante rinvio al TUB per l'interpretazione fiscale dell'art. 33, ritenendo tale riferimento non espresso nel testo normativo

  • d.lgs. n. 87/1992

    Richiamato nella disputa come disciplina antecedente e in parte abrogata: la Corte rileva che non è possibile basare l'interpretazione dell'art. 33 su un rinvio a norme abrogate o su testi originari non più vigenti

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 201/2014

    La Corte costituzionale ha dichiarato la legittimità della norma ritenendo circoscritta la categoria dei soggetti passivi in ragione della loro professionalità, autonomia operativa e capacità di porre in essere attività speculative; la Cassazione fa riferimento a questo principio a sostegno della legittimità dell'approccio prevenivo e della natura della fattispecie

Massime di principio

  • Il concetto di 'settore finanziario' ai fini dell'art. 33 D.L. n.78/2010 va interpretato in senso ampio e funzionale: non è limitato ai soli intermediari regolamentati dal T.U.B., ma comprende chiunque operi sulla scena finanziaria e possa, tramite compensi variabili, influire sulla stabilità dei mercati
  • La qualificazione formale (iscrizione ad albi, sottoposizione a vigilanza) non è condizione necessaria per l'applicazione dell'addizionale; rileva la natura socio-economica dell'attività svolta e il potenziale impatto finanziario
  • Per soggetti come società di consulenza finanziaria, l'eventuale imposizione dell'addizionale si basa sul ruolo e sugli incentivi retributivi che possono generare distorsioni, senza necessità di provare che tali distorsioni si siano effettivamente verificate
  • Nella valutazione della sussistenza del 'settore finanziario' occorre considerare elementi di fatto: tipologia di servizi prestati (consulenza finanziaria, assistenza societaria), collegamenti e influenza sui mercati o sulle decisioni di investimento, composizione e natura delle remunerazioni (presenza di bonus/stock options), ruolo decisionale dei destinatari
  • In presenza di incertezza interpretativa, non essendovi un rinvio esplicito del legislatore ad altre fonti, va preferita un'interpretazione sistematica e teleologica che persegua l'obiettivo preventivo della norma
  • Il sostituto d'imposta che eroga emolumenti variabili in favore di dirigenti o collaboratori operanti nella sfera finanziaria deve verificare l'applicabilità dell'addizionale e trattenere l'imposta, anche quando il prestatore dell'attività non sia un intermediario vigilato

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