Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27676/2021 del 12/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionario riscossione)

La controversia

La vicenda riguarda cartelle di pagamento, ricavate da estratti di ruolo, relative a imposta di pubblicità per gli anni 2003-2005, emesse per conto di un comune nei confronti di una società. La commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione di primo grado e annullato le cartelle, ritenendo: da un lato, sanata la nullità della notificazione del ricorso introduttivo in primo grado, benché eseguita tramite agenzia postale privata, per effetto della costituzione dell'agente della riscossione; dall'altro, fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva perché la società indicata non sarebbe stata quella effettivamente gestore della pubblicità tassata; inoltre, aveva considerato annullabili le cartelle perché non notificate e non precedute da regolari avvisi di accertamento. L'agente della riscossione ha proposto tre motivi di ricorso per cassazione: 1) violazione degli artt. 53 d.lgs. 546/1992 e 330 c.p.c., per non avere il giudice di appello rilevato la nullità/inammissibilità della notificazione dell'appello, avvenuta non presso il difensore domiciliatario ma presso la sede della parte; 2) violazione degli artt. 2699 c.c. e 137 ss. c.p.c., per non avere rilevato l'inammissibilità dell'appello perché notificato tramite posta privata, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado; 3) violazione dell'art. 19 d.lgs. 546/1992, per avere ritenuto impugnabili gli estratti di ruolo, mentre secondo la ricorrente l'impugnazione sarebbe stata proposta contro atti non autonomamente impugnabili e relativi a cartelle già notificate.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, rigettando il terzo. Ha affermato che la notificazione dell'atto di appello eseguita alla parte personalmente, in violazione dell'art. 330 c.p.c., è nulla e va rinnovata ex art. 291 c.p.c.; poiché la parte appellata era rimasta contumace, non vi era stata alcuna sanatoria. Ha inoltre precisato che la notificazione dell'appello eseguita da operatore di posta privata, nel periodo compreso tra il 2011 e il 2017, era nulla e non inesistente, con conseguente necessità di rinnovazione e non di automatica formazione del giudicato. Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha respinto richiamando il principio per cui il contribuente può impugnare la cartella conosciuta solo tramite estratto di ruolo quando deduca l'omessa o invalida notificazione della cartella stessa; resta però necessario l'accertamento in fatto sulla mancata notificazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, per sanare il contraddittorio, rinnovare il giudizio di appello e provvedere anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. 546/1992

    nel processo tributario l'impugnazione deve rispettare le forme previste, e la Corte richiama tale norma insieme all'art. 330 c.p.c. per valutare la validità della notificazione dell'appello

  • art. 330 c.p.c.

    la notificazione dell'impugnazione va eseguita presso il procuratore costituito; la notifica alla parte personalmente, in violazione della norma, determina nullità e impone la rinnovazione

  • art. 291 c.p.c.

    in presenza di notifica nulla dell'atto di appello, il giudice deve disporne la rinnovazione per ripristinare il contraddittorio

  • art. 2699 c.c.

    è richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo in tema di prova documentale della notificazione, ma la decisione si fonda soprattutto sulla disciplina della notifica degli atti processuali

  • artt. 137 ss. c.p.c.

    richiamati in relazione alle modalità di notificazione degli atti processuali

  • art. 19 d.lgs. 546/1992

    la Corte lo interpreta in senso costituzionalmente orientato, ammettendo l'impugnazione della cartella conosciuta tramite estratto di ruolo quando si deduca l'omessa o invalida notificazione

  • art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992

    l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente a quello successivo non esclude la possibilità di far valere prima l'invalidità della notifica, se il contribuente ne sia comunque venuto a conoscenza

  • direttiva n. 2008/6/CE

    viene richiamata nel ragionamento sulle notificazioni eseguite da operatori postali privati nel periodo transitorio considerato dalla giurisprudenza di legittimità

  • L. n. 124 del 2017

    è indicata come discrimine temporale rispetto al regime precedente delle notificazioni postali da parte di operatori privati

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la notificazione dell'atto di appello eseguita alla parte personalmente invece che al procuratore costituito è nulla; se il giudice del gravame non ordina la rinnovazione della notifica, la sentenza va cassata con rinvio per la regolarizzazione del contraddittorio.
  • La notificazione di un atto giudiziario eseguita da operatore di posta privata privo di idoneo titolo abilitativo, nel regime temporale antecedente alla riforma del 2017 e successivo alla direttiva del 2008, è nulla e non inesistente; la nullità non si converte automaticamente in giudicato se manca una valida sanatoria processuale.
  • La conoscenza della cartella di pagamento tramite estratto di ruolo consente al contribuente di proporne impugnazione quando alleghi e deduca l'omessa o invalida notificazione della cartella stessa.
  • L'art. 19 del processo tributario va letto in modo costituzionalmente orientato: la possibilità di impugnare l'atto successivo notificato non esclude, come unica via, la tutela giurisdizionale immediata contro la cartella non ritualmente notificata.
  • In caso di contestazione sulla notificazione della cartella, il giudice di merito deve accertare in fatto se la notificazione sia effettivamente mancata o viziata, poiché da tale dato dipende l'ammissibilità dell'impugnazione e la fondatezza della pretesa tributaria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.