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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7449/2024 del 20/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere, deducendo violazione di legge per errata qualificazione giuridica del fatto. Sostiene che la condotta non costituisce pirateria/atti di depredazione ai sensi dell'art. 1135 cod.nav. e dell'art. 101 della Convenzione di Montego Bay, ma sarebbe configurabile come rapina aggravata ai sensi dell'art. 629 cod.pen.; inoltre deduce che non vi sarebbe stato costringimento psichico assoluto, che il traino iniziale fu spontaneo e che la richiesta di denaro era una mera richiesta di compenso, non estorsione, e che il fatto, essendo avvenuto fuori dal mare territoriale e in territorio non italiano, non rientrerebbe nella giurisdizione italiana.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure proposte fossero, in sostanza, una diversa valutazione dei fatti e delle circostanze, materie non sindacabili in questa sede salvo violazione di norme specifiche o manifesta illogicità della motivazione. Ha considerato la motivazione del Tribunale di Palermo adeguata e congrua: le dichiarazioni convergenti dei migranti e le indagini avrebbero dimostrato gravi indizi di colpevolezza e una condotta complessivamente riconducibile ad atti di depredazione ex art. 1135 cod.nav. e ad atti di violenza o rapina ai sensi dell'art. 101 della Convenzione di Montego Bay; perciò è stata ritenuta fondata la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 7 n.5 cod.pen. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Norma richiamata nella contestazione penale per la partecipazione in concorso al reato; utilizzata per inquadrare la responsabilità concorrente degli indagati

  • art. 1135 Cod. nav.

    Il Collegio ha ritenuto che la nozione di atti di depredazione comprenda lo spossessamento violento di beni altrui; la condotta degli indagati è stata valutata compatibile con questa fattispecie anche se alternatamente qualificabile come rapina o estorsione

  • art. 101 Convenzione di Montego Bay

    Richiamata per definire gli atti di violenza/rapina sulla navigazione internazionale; il Tribunale ha ritenuto sussistenti atti compatibili con questa disposizione

  • art. 7 n. 5 cod. pen.

    Utilizzato per fondare la giurisdizione italiana: il Collegio ha ritenuto radicata la competenza del giudice italiano in base a questo riferimento normativo

  • art. 274 lett. b) e c) cod. proc. pen.

    Richiamate come esigenze cautelari a fondamento della custodia in carcere (esigenze di prevenzione e tutela delle indagini/società)

  • art. 629 cod. pen.

    Norma evocata dalla difesa quale possibile diversa qualificazione del fatto (rapina aggravata); la Corte ha ritenuto però che la contestazione di merito sulla qualificazione non fosse sindacabile in cassazione salva specifiche violazioni di diritto

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata in relazione alla memoria depositata dal Pubblico Ministero

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alle conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso e all'onere delle spese e della sanzione pecuniaria

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro misure cautelari è ammissibile solo per violazione di norme specifiche o per manifesta illogicità della motivazione; non può essere usato per rimesse in discussione dei fatti o per chiedere una diversa valutazione probatoria
  • La Corte verifica l'adeguatezza e la completezza della motivazione del giudice di merito: se questa espone in modo chiaro gli elementi a favore e contro e argomenta la ricostruzione dei fatti, il sindacato di legittimità è limitato
  • La qualificazione del fatto (pirateria/atti di depredazione vs. rapina/estorsione) è in parte questione giuridica ma spesso dipende dalla ricostruzione fattuale; contestazioni esclusivamente fattuali sulla qualificazione sono difficilmente ammissibili in cassazione
  • La nozione di atti di depredazione ex art. 1135 cod.nav. comprende spossessamenti violenti di beni altrui anche quando la fattispecie possa alternativamente essere inquadrata come rapina o estorsione
  • Per evitare l'inammissibilità, in ricorsi avverso misure cautelari occorre concentrare i motivi su specifiche violazioni di diritto o dimostrare che la motivazione è manifestamente illogica, evidenziando lacune concrete nell'istruttoria o omissioni rilevanti nel giudizio di merito
  • La giurisdizione italiana può essere ritenuta radicata anche per fatti avvenuti su imbarcazioni straniere alla luce delle disposizioni richiamate (es. art. 7 cod. pen.), ma la validità di tale affermazione dipende dalla valutazione complessiva degli elementi probatori

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