Sentenza del 12/05/2022 n. 15067 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento relativo all'IVA per l'anno 2005: l'Ufficio aveva rettificato la dichiarazione IVA sostenendo che alcune operazioni di esportazione diretta di beni non erano state assoggettate a imposizione perché non adeguatamente comprovate. La contribuente ha prodotto documentazione privata (documenti di trasporto internazionale, presa in carico da spedizionieri, contabili bancarie e dichiarazioni dei compratori) ma non ha prodotto documentazione doganale o attestazioni di pubbliche amministrazioni a conferma dell'effettiva uscita dei beni dal territorio nazionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte e ha rinviato la causa alla stessa Commissione in diversa composizione. Nel motivare la decisione la Corte ha richiamato il principio per cui, ai fini della non imponibilità IVA delle esportazioni, è necessaria la prova che i beni siano stati effettivamente trasportati fuori dall'Unione Europea; tale prova, in mancanza di attestazione della dogana di partenza, deve essere fornita mediante documentazione certa rilasciata da pubbliche amministrazioni o dogane estere. La Corte ha ritenuto insufficiente la sola documentazione privatistica quando l'Amministrazione contesta l'assenza di documentazione di origine pubblica. Ha inoltre precisato che i poteri istruttori officiosi delle Commissioni tributarie (D.Lgs. n. 546/1992, art. 7) si attivano solo se la parte prova l'impossibilità o la estrema difficoltà di assolvere l'onere probatorio per fatto imputabile a pubblica amministrazione, cosa che la ricorrente non ha dimostrato. Infine ha rimandato al giudice di merito l'applicazione del trattamento sanzionatorio più favorevole introdotto dal D.Lgs. n. 158/2015.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 8, comma 1, lett. a)
"L'esportazione deve risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta dall'ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della bolla di accompagnamento..."
Stabilisce le condizioni documentali nazionali ritenute idonee a provare la destinazione all'esportazione; la Corte interpreta che il legislatore ha esercitato la facoltà prevista dalla direttiva IVA di definire forme probatorie, includendo documenti privatistici solo se recanti vidimazione doganale.
T.U. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 346
Rilevante per il regime probatorio doganale: consente la prova dell'esportazione anche mediante documentazione rilasciata da pubbliche amministrazioni o dogana estera; la giurisprudenza della Corte di Cassazione richiede, in mancanza di documentazione doganale nazionale, attestazioni pubbliche estere o equivalente certezza probatoria.
Codice civile, art. 2697
Disciplina l'onere della prova; la Corte richiama che grava sulla parte fornire la prova e che la mera produzione di documenti privatistici non è sufficiente se contestata dall'Amministrazione e non corredata da prove pubbliche.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7
Attribuisce poteri istruttori officiosi alle Commissioni tributarie, ma la Corte ricorda che tali poteri possono essere esercitati solo quando la prova a carico del contribuente sia impossibile o sommamente difficile e purchè la parte abbia allegato e dimostrato la specifica situazione fattuale che determina tale impossibilità.
Direttiva IVA (art. 131 della direttiva e richiami a principi comunitari)
La disciplina comunitaria non impone forme probatorie precise; lascia agli Stati membri la possibilità di definire condizioni probatorie per la non imponibilità, compatibilmente con i principi di certezza del diritto e proporzionalità. Lo Stato può quindi richiedere documentazione precisa, purché il requisito sostanziale dell'esportazione sia effettivamente valutato.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 6
Norma sulle sanzioni per violazioni degli obblighi di documentazione/registrazione IVA; la Corte richiama l'applicabilità della versione più favorevole sopravvenuta.
D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, art. 15
Ha mitigato l'ammontare delle sanzioni applicabili per le violazioni documentali IVA; la Corte dispone che il giudice del rinvio applichi il trattamento sanzionatorio più favorevole.
Massime di principio
- Per ottenere la non imponibilità IVA delle esportazioni extra-UE è necessario provare l'effettiva uscita fisica dei beni dal territorio nazionale; la prova più solida è rappresentata da documentazione doganale ovvero da attestazioni di pubbliche amministrazioni estere che confermino la presentazione delle merci in dogana di uscita.
- La documentazione privatistica (fatture, bolle di accompagnamento, documenti di trasporto, ricevute bancarie, dichiarazioni degli acquirenti) può integrare la prova ma, se manca qualsiasi attestazione doganale e l'Amministrazione contesta l'esportazione, tali documenti da soli sono di norma insufficienti per beneficiare del regime di non imponibilità.
- Gli Stati membri possono legittimamente stabilire requisiti formali di prova (ex art. 131 direttiva IVA) purché tali requisiti rispettino i principi di certezza del diritto e proporzionalità; tuttavia, se i requisiti sostanziali dell'operazione sono manifestamente soddisfatti e l'uscita dei beni è effettiva e documentata in modo attendibile, la mera mancata osservanza di formalità non dovrebbe precludere automaticamente la non imponibilità.
- Il contribuente che non può ottenere documentazione pubblica per ragioni imputabili a terzi (es. dogana) deve allegare e dimostrare specificamente tale impossibilità e sollecitare il giudice all'esercizio dei poteri istruttori officiosi; senza tale allegazione dettagliata, il potere istruttorio non si attiva.
- Se, in corso di giudizio, intervengono norme con efficacia più favorevole per il contribuente in tema sanzionatorio, il giudice deve applicare il trattamento più mite a favore del contribuente.
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