Cassazione Civile, Ordinanza n. 29064/2025 del 03/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un atto pubblico con cui una società ha acquistato dalla cedente la piena proprietà di alcuni immobili per un prezzo complessivo dichiarato al netto IVA. A seguito di attività istruttoria, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che, poiché le due società erano sostanzialmente consociate e avevano intrattenuto rapporti commerciali, l'operazione dovesse essere riqualificata non come mera compravendita immobiliare ma come cessione frazionata di azienda o di ramo d'azienda, con conseguente applicazione dell'imposta di registro e recupero dell'imposta non versata in ragione dell'assoggettamento ad IVA. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente valorizzando, ai fini della stima del ramo d'azienda, l'esistenza di passività gravanti sugli immobili e un avviamento negativo della società cedente per vicende penali che avrebbero inciso sull'attività immobiliare. La CTR aveva respinto l'appello dell'Agenzia, ritenendo che la questione del sequestro penale fosse compresa nelle doglianze introduttive. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto: violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 18 d.lgs. 546/1992, sostenendo che il contribuente non avesse mai chiesto la determinazione di un avviamento negativo o di un valore aziendale pari a zero; violazione degli artt. 43 e 51 d.P.R. 131/1986, perché la CTR avrebbe illegittimamente rideterminato il valore dell'azienda e considerato deducibili i mutui accollati, che sarebbero invece solo modalità di pagamento; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per errata valutazione delle prove e motivazione illogica. Il contribuente ha proposto ricorso incidentale lamentando omesso esame e omessa pronuncia sulla dedotta violazione dell'art. 12, comma 7, l. 212/2000 e sulla nullità dell'accertamento. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, il contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della lite e ha documentato il pagamento della prima rata, chiedendo l'estinzione del giudizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata della controversia. Ha rilevato che, non essendo stato notificato nel termine di legge un diniego dell'amministrazione alla domanda di definizione, ricorrevano i presupposti per l'estinzione ai sensi della disciplina sulla definizione agevolata richiamata in sentenza. Ha inoltre richiamato la successiva disciplina interpretativa che attribuisce al versamento della prima rata efficacia estintiva del giudizio e comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti non ancora passati in giudicato. Le spese sono state compensate e non è stato applicato il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Richiamato come parametro della censura di ultrapetizione/omessa pronuncia proposta dall'Agenzia e come tema dell'appello; non è stato però esaminato nel merito per sopravvenuta definizione della lite.
art. 18 d.lgs. 546/1992
Richiamato dall'Agenzia nel primo motivo per sostenere i limiti del petitum del ricorso introduttivo del contribuente.
artt. 43 e 51 d.P.R. 131/1986
Richiamati nel secondo motivo per contestare la rideterminazione del valore e l'applicazione dell'imposta di registro sulla base del valore dichiarato nell'atto.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Richiamati nel terzo motivo per censurare la valutazione delle prove e il libero convincimento del giudice.
art. 12, comma 7, L. 212/2000
Invocato dal contribuente nel ricorso incidentale quale violazione dei diritti del contribuente e come causa di nullità dell'accertamento.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Parametro formale del primo motivo di ricorso principale, in relazione alla dedotta violazione processuale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Parametro formale del secondo e del terzo motivo di ricorso principale, per violazione di legge sostanziale e processuale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Parametro del ricorso incidentale, per omesso esame di fatto decisivo.
art. 46, comma 3, d.lgs. 546/1992
Richiamato per la richiesta di estinzione del giudizio e compensazione delle spese in conseguenza della definizione agevolata.
art. 5 della legge n. 130/2022
Fondamento della definizione agevolata della controversia tributaria richiamata dalla parte contribuente e dalla Corte.
art. 5, comma 11, della legge 31 agosto 2022, n. 130
Interpretato nel senso che il diniego della definizione poteva essere notificato entro trenta giorni dalla domanda.
art. 5, comma 12, della legge 31 agosto 2022, n. 130
Applicato quale base per dichiarare l'estinzione del procedimento in mancanza di diniego tempestivo.
art. 12-bis l. 84/2025
"il pagamento della prima rata determina ex se l'estinzione"
La Corte richiama la disposizione interpretativa che collega il perfezionamento della definizione e l'estinzione del giudizio al versamento della prima o unica rata, con inefficacia delle sentenze di merito non passate in giudicato.
art. 1, comma 190, L. 197/2022
Richiamato dalla parte ricorrente nell'istanza di sospensione per avvalersi della definizione agevolata.
art. 1, comma 235, L. 197/2022
Richiamato nella disciplina interpretativa sulla definizione agevolata dei debiti oggetto del giudizio.
art. 1, comma 236, L. 197/2022
Disposizione interpretata dalla Corte nel senso che il pagamento della prima o unica rata perfeziona la definizione ai fini dell'estinzione del giudizio.
art. 1, comma 241, L. 197/2022
Richiamato come documento/comunicazione da produrre ai fini della dichiarazione di estinzione.
art. 3-bis, comma 2, lett. c), d.l. 202/2024
Richiamato insieme alla disciplina sulla definizione agevolata e alla documentazione necessaria per l'estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Quando, in materia tributaria, interviene una definizione agevolata della controversia e l'amministrazione non notifichi tempestivamente il diniego previsto dalla disciplina applicabile, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
- Il versamento della prima o unica rata, ove la legge interpretata lo preveda, è sufficiente a perfezionare la definizione agevolata ai fini dell'estinzione del processo e travolge le decisioni di merito non ancora passate in giudicato.
- In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese possono essere compensate e non si applica il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di misura prevista per i soli esiti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
- Le questioni di merito sulla riqualificazione dell'operazione, sul valore imponibile e sulla prova non vengono esaminate quando sopravviene una causa estintiva del giudizio che assorbe l'intero processo.
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