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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35925/2022 del 07/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La società contribuente impugnava dinanzi alla Cassazione la sentenza della CTR Lazio che aveva confermato il rigetto del suo ricorso contro un avviso di accertamento relativo a IRES e IRAP per l'anno d'imposta 2006. La CTR aveva ritenuto esistente una duplicazione di fatturazione per gli stessi lavori, sulla base della corrispondenza tra le opere indicate in quattro fatture contestate e quelle riportate in un documento prodotto dall'Ufficio. In Cassazione, la ricorrente deduceva con due motivi: da un lato, violazione o falsa applicazione di norme tributarie e dell'art. 19 d.lgs. 446/1997, sostanzialmente contestando l'accertamento di merito compiuto dai giudici di appello; dall'altro, omessa pronuncia sulla nullità dell'atto impositivo per asserito mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'Amministrazione ex art. 2697 c.c. La Corte ha rilevato che entrambi i motivi erano formulati in modo generico e non specifico, e che il primo in realtà sollecitava una rivalutazione del fatto, mentre il secondo non individuava correttamente il vizio processuale denunciato né indicava quando e dove la questione fosse stata sollevata nei gradi di merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che il primo motivo non denunciava una vera violazione di legge, ma si risolveva in una critica alla ricostruzione fattuale e alla valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito; il secondo motivo era parimenti inammissibile perché, pur evocando formalmente l'omessa pronuncia, in sostanza prospettava una violazione di legge in modo generico e senza specificare in quale atto processuale la questione fosse stata proposta. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate, oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge riguarda l'erronea individuazione o applicazione della regola giuridica, non la ricostruzione del fatto o la valutazione delle prove.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    L'omessa pronuncia va dedotta con un motivo specifico e correttamente inquadrato nel vizio processuale, non con doglianze generiche o confuse tra più censure.

  • art. 2697 c.c.

    Il richiamo all'onere della prova non è sufficiente, di per sé, a fondare un motivo di ricorso se non è specificato dove e come la questione sia stata introdotta e decisa nei precedenti gradi.

  • art. 39 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato nel motivo, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il motivo è dichiarato inammissibile.

  • art. 9 d.lgs. n. 471/1997

    Richiamato nel motivo, ma non oggetto di esame nel merito per difetto di specificità della censura.

  • art. 19 d.lgs. n. 446/1997

    Richiamato nel motivo, ma la Corte non procede alla sua interpretazione sostanziale poiché la censura è inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    L'ulteriore importo dovuto è pari a quello previsto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la violazione di legge ex art. 360, n. 3 c.p.c. deve riguardare la regola giuridica applicata, non la mera contestazione della ricostruzione del fatto o della valutazione delle prove.
  • È inammissibile il motivo che, sotto la veste formale della violazione di legge, si risolva in una critica generica all'accertamento di merito compiuto dai giudici di appello.
  • L'omessa pronuncia va denunciata con un motivo specifico, chiaro e tecnicamente coerente con il vizio processuale dedotto, indicando altresì in quale fase e atto la questione sia stata proposta e rimasta senza decisione.
  • Nel giudizio di cassazione, la funzione selettiva dei motivi impone tassatività e specificità; censure confuse, cumulative o non riconducibili in modo univoco a uno dei vizi tipizzati sono inammissibili.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente è condannata alle spese e può essere tenuta al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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