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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30695/2021 del 29/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, ha accolto il secondo e il terzo motivo, ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario della contribuente contro la comunicazione di irregolarità. Ha inoltre compensato integralmente le spese di tutti i gradi di giudizio per la novità della questione trattata.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva notificato a una società una comunicazione di irregolarità contestando l'indebito riporto, nella dichiarazione 2011 per l'anno d'imposta 2010, del credito IVA maturato nel 2009. Secondo l'Ufficio, la società, non avendo presentato la dichiarazione IVA relativa al 2009, era decaduta dal beneficio della liquidazione dell'IVA di gruppo. La società aveva ammesso l'omissione, sostenendo però di averla sanata mediante remissione in bonis ex art. 2 d.l. n. 16 del 2012, con presentazione tardiva del modello IVA 26 e versamento della sanzione minima. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente e la CTR aveva confermato. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione dell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, per avere il giudice d'appello ritenuto impugnabile la comunicazione di irregolarità; 2) violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 633 del 1972, del d.m. n. 110065 del 1979 e dell'art. 2 d.l. n. 16 del 2012, per avere riconosciuto il beneficio dell'IVA di gruppo e la remissione in bonis nonostante l'omessa tempestiva dichiarazione; 3) violazione degli artt. 11 disp. prel. c.c. e 3 l. n. 212 del 2000, per avere applicato retroattivamente la remissione in bonis. La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo per novità, ma ha accolto il secondo e il terzo, affermando che la remissione in bonis richiede che l'adempimento omesso sia regolarizzato entro la prima dichiarazione utile, intesa come quella immediatamente successiva all'adempimento omesso, e che l'istituto non è applicabile retroattivamente a fattispecie ormai esaurite. Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della società contribuente.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992

    La Corte non ha esaminato nel merito la questione della impugnabilità della comunicazione di irregolarità, dichiarando il motivo inammissibile per novità.

  • art. 73 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato come norma violata dalla ricorrente in tema di liquidazione IVA di gruppo e decadenza dal relativo beneficio.

  • d.m. n. 110065 del 1979

    Richiamato come disciplina attuativa della liquidazione IVA di gruppo, ma non oggetto di autonoma interpretazione decisiva.

  • art. 2 d.l. n. 16 del 2012

    "La fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa..."

    L'istituto della remissione in bonis è una forma speciale di ravvedimento operoso; presuppone l'esistenza dei requisiti sostanziali, l'assenza di attività di accertamento già conosciuta formalmente e la regolarizzazione entro il termine della prima dichiarazione utile, che deve essere quella immediatamente successiva all'adempimento omesso.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    La norma processuale è richiamata quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    Richiamato per escludere che l'art. 2 d.l. n. 16 del 2012 possa operare retroattivamente in assenza di una specifica previsione.

  • art. 3 l. n. 212 del 2000

    Richiamato nel motivo sull'irretroattività della disciplina tributaria, ma la Corte ha ritenuto decisivo il dato testuale della norma e la mancanza di una previsione retroattiva.

  • art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992

    La Corte ha affermato che, quando l'Ufficio deduce in appello mere difese volte a contestare i fatti costitutivi della pretesa del contribuente, non vi è eccezione in senso stretto soggetta a preclusione.

  • art. 13 d.lgs. n. 472 del 1997

    Usato come termine di confronto: il ravvedimento operoso presenta una disciplina diversa e più articolata, che conferma la specificità della remissione in bonis e dei suoi termini temporali.

  • art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997

    Richiamato come parametro della sanzione minima da versare contestualmente alla regolarizzazione in remissione in bonis.

  • art. 17 d.lgs. n. 241 del 1997

    Richiamato per le modalità di versamento contestuale della sanzione minima.

  • L. n. 44 del 2012

    Legge di conversione del d.l. n. 16 del 2012, senza previsione di retroattività.

  • d.l. n. 119 del 2018

    Richiamato solo per l'istanza di definizione agevolata presentata nelle more, poi denegata dall'Agenzia, senza incidere sulla decisione.

  • circolare Agenzia delle entrate n. 38/E del 28 settembre 2012

    Richiamata come elemento confermativo dell'esistenza di un'incertezza applicativa e dell'individuazione, per il primo anno, del termine del 31 dicembre 2012 in ossequio a tutela dell'affidamento e della buona fede.

Massime di principio

  • La remissione in bonis consente di non perdere benefici fiscali o regimi opzionali quando un adempimento formale sia stato eseguito tardivamente, ma solo se il contribuente possiede fin dall'origine i requisiti sostanziali e regolarizza entro la prima dichiarazione utile immediatamente successiva all'omissione.
  • La locuzione "prima dichiarazione utile" va interpretata in modo coerente con la natura dell'adempimento omesso: essa coincide con la dichiarazione temporalmente immediatamente successiva e pertinente al beneficio richiesto, non con una qualsiasi dichiarazione presentata dopo l'entrata in vigore della norma.
  • L'istituto della remissione in bonis non ha portata retroattiva generale e non può essere applicato a fattispecie già integralmente esaurite in mancanza di una specifica previsione legislativa.
  • In sede tributaria, le difese dell'Ufficio che si limitano a contestare l'insussistenza dei fatti costitutivi allegati dal contribuente non integrano eccezioni in senso stretto e non sono soggette alle preclusioni dell'art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992.
  • La disciplina della remissione in bonis va tenuta distinta dal ravvedimento operoso: la prima tutela la conservazione di benefici fiscali collegati ad adempimenti formali, mentre il secondo riguarda la regolarizzazione di violazioni tributarie con termini e presupposti differenti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamento

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