Cassazione Penale, Sentenza n. 9457/2025 del 07/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione proposta dalla parte civile (Reforgiato) avverso la sentenza della Corte d\'appello di Catania che aveva dichiarato inammissibile l\'appello della parte civile contro l\'assoluzione (art. 530, comma 2 c.p.p.) di Paola Gallo per il reato ex art. 590-bis c.p. Il ricorrente aveva censurato la declaratoria di difetto di interesse ad impugnare, sostenendo che il petitum di euro 100.000,00 indicato in appello rappresentava la differenza tra la domanda originaria di euro 250.000,00 e l\'importo già corrisposto dalla compagnia assicurativa (euro 143.653,07), per cui rimaneva un interesse concreto a proseguire l\'impugnazione per ottenere l\'integrale ristoro del danno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato: ha accertato che la Corte d\'appello ha errato nella valutazione dell\'interesse ad impugnare della parte civile, avendo interpretato in modo parziale gli atti e ritenuto erroneamente che il petitum fosse già coperto dall\'importo versato dall\'assicurazione. La Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania perché proceda al giudizio che non è stato svolto.
Norme richiamate
art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen. (menzionato)
La Corte ha ritenuto non applicabile tale disposizione alla fattispecie perché la costituzione di parte civile è avvenuta prima dell\'entrata in vigore (30/12/2022) della norma.
art. 568, comma 4 cod. proc. pen.
Interpretato nel senso che l\'ammissibilità dell\'impugnazione richiede un interesse concreto, attuale e correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento impugnato; l\'impugnazione deve essere idonea a produrre per l\'attore una situazione pratica più vantaggiosa rispetto a quella esistente.
art. 576 cod. proc. pen. (denunciato dal ricorrente)
La censura avente ad oggetto violazione di norme procedurali e di principio (art. 576) è stata valutata nel contesto della fondatezza del motivo di nullità della declaratoria di inammissibilità: la Cassazione ha ritenuto che la decisione d\'appello fosse carente di logica e abbia errato nella valutazione dell\'interesse ad impugnare.
art. 530, comma 2 cod. proc. pen. (sentenza di primo grado)
Richiamato come norma applicata dal Tribunale per l\'assoluzione dell\'imputata (per "fatto non sussiste").
art. 100 cod. proc. civ. (menzionato)
Richiamato a titolo comparativo per il principio generale secondo cui l\'azione è subordinata all\'esistenza di un interesse giuridicamente apprezzabile.
Massime di principio
- La parte civile conserva interesse ad impugnare anche se ha ricevuto una somma dall\'assicurazione: l\'interesse sussiste quando l\'impugnazione mira ad ottenere il ristoro dell\'intero credito residuo non soddisfatto.
- Per valutare l\'ammissibilità dell\'impugnazione, il giudice deve esaminare il petitum e gli atti processuali nel loro insieme, considerando se la richiesta d\'appello rappresenti effettivamente una differenza non già soddisfatta da pagamenti anticipatori.
- La mancanza di interesse ad impugnare deve essere fondata su rigida corrispondenza tra domanda e quanto effettivamente già acquisito: pagamenti dell\'assicurazione non sopprimono automaticamente il diritto della vittima di perseguire integralmente la sua pretesa verso il debitore principale.
- Se la Corte d\'appello dichiara l\'inammissibilità dell\'impugnazione per difetto di interesse in modo illogico o parziale, la Cassazione può annullare la decisione e rinviare gli atti al medesimo giudice perché effettui la valutazione corretta e il giudizio che manca.
- La disciplina introdotta dall\'art. 573, comma 1-bis (d.lgs. n.150/2022) trova applicazione solo per le costituzioni di parte civile avvenute dopo la data di entrata in vigore; occorre sempre verificare la temporalità della costituzione rispetto alle modifiche normative.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9410/2025 del 07/03/2025
- Sentenza penale · 7 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9411/2025 del 07/03/2025
- Sentenza penale · 7 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9412/2025 del 07/03/2025
- Sentenza penale · 7 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9413/2025 del 07/03/2025
- Sentenza penale · 7 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9414/2025 del 07/03/2025
- Sentenza penale · 7 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9415/2025 del 07/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →