Cassazione Civile, Ordinanza n. 25363/2022 del 25/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (medici)
La controversia
I ricorrenti avevano agito per ottenere il risarcimento del danno da mancata o tardiva attuazione, da parte dello Stato italiano, delle direttive comunitarie che imponevano una adeguata remunerazione ai medici specializzandi. In primo grado il Tribunale aveva accolto in parte le domande, con varie esclusioni e limitazioni. In appello le amministrazioni avevano ottenuto il rigetto di numerose pretese: per alcuni medici perché la specializzazione sarebbe stata iniziata prima del 1° gennaio 1983, per altri perché la specializzazione non sarebbe stata compresa negli elenchi comunitari o comunque non sarebbe stata provata la corrispondenza/equipollenza. I ricorrenti hanno proposto sei motivi: 1) violazione delle norme sul risarcimento da omesso recepimento delle direttive, sostenendo che la Corte d'appello avesse rilevato d'ufficio una questione eccepita solo in appello; 2) erroneo rigetto delle domande di alcuni specializzandi, perché talune specializzazioni sarebbero state riconducibili alle denominazioni comunitarie o equipollenti; 3) erronea esclusione della tutela per i medici che avevano iniziato il corso prima o nel 1982 ma lo avevano terminato dopo, con questioni anche di omessa pronuncia; 4) erroneo diniego del risarcimento ai medici che avevano iniziato i corsi prima del 1° gennaio 1983; 5) censura sul criterio di liquidazione, sostenendo che il danno non dovesse essere parametrato all'art. 11 l. n. 370/1999 e che dovessero rilevare anche punteggi e riconoscimento del titolo; 6) censura sul mancato riconoscimento degli interessi compensativi dalla data dell'illecito. La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati la maggior parte dei motivi, ma ha accolto parzialmente il secondo motivo solo per il medico la cui specializzazione in Allergologia era espressamente compresa nell'elenco comunitario, e ha accolto il quarto motivo per i medici che avevano iniziato la specializzazione nell'anno 1982 o prima, ma comunque con diritto alla remunerazione solo dal 1° gennaio 1983, previo accertamento degli altri requisiti e della riconducibilità della specializzazione agli elenchi comunitari.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i motivi residui e ha accolto: il secondo motivo solo per Giuseppe Cannata, in relazione alla specializzazione in Allergologia; il quarto motivo per i medici la cui posizione era coinvolta in quella censura, cassando la sentenza impugnata limitatamente a tali posizioni e rinviando alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione per nuovo esame. Il ricorso è stato invece rigettato integralmente per tutti gli altri ricorrenti. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti soccombenti; per le posizioni accolte, la liquidazione è stata demandata al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 366 n. 6 c.p.c.
è necessario indicare specificamente gli atti e le allegazioni rilevanti per poter dedurre utilmente in cassazione la novità di una questione o la formazione di un accertamento di fatto nel giudizio di merito
art. 345, comma 2, c.p.c.
la contestazione in appello di un fatto costitutivo non integra, di regola, una eccezione in senso stretto preclusa in appello, ma una mera difesa, salvo il limite della non contestazione su fatti specificamente allegati e provati
artt. 5 e 189 Trattato CEE
richiamati come base del sistema di recepimento e della responsabilità dello Stato per mancata attuazione delle direttive comunitarie
direttiva 75/362/CEE
le specializzazioni elencate negli artt. 5 e 7 rilevano ai fini del diritto alla remunerazione adeguata e del risarcimento per tardiva attuazione
direttiva 75/363/CEE
costituisce, insieme alla direttiva 75/362/CEE, il quadro comunitario della formazione dei medici specialisti
direttiva 82/76/CEE
ha fissato il termine di adeguamento al 31 dicembre 1982 e ha rilevanza per la decorrenza del diritto alla remunerazione adeguata
d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
non ha efficacia retroattiva e non può essere usato come parametro diretto per liquidare il danno dei medici specializzandi antecedenti, trattandosi di disciplina che individua la remunerazione dovuta per il futuro
art. 11 l. 19 ottobre 1999, n. 370
costituisce parametro equitativo di quantificazione dell'obbligazione dello Stato per il ritardato recepimento, idoneo a coprire anche i pregiudizi ulteriori normalmente connessi all'inadempimento
art. 1219 c.c.
gli interessi legali sull'obbligazione pecuniaria decorrono dalla messa in mora o, in mancanza, dalla domanda giudiziale
art. 1224 c.c.
si applica alla successiva trasformazione dell'obbligazione in debito di valuta, con conseguente disciplina degli interessi e del maggior danno
art. 1223 c.c.
richiamato in tema di criterio di risarcibilità del danno conseguenza
art. 1226 c.c.
richiamato in tema di liquidazione equitativa del danno
art. 1227 c.c.
richiamato in tema di concorso del fatto del creditore e delimitazione del danno risarcibile
art. 2056 c.c.
richiamato come norma di rinvio ai criteri di liquidazione del danno aquiliano applicati alla responsabilità dello Stato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente il raddoppio del contributo unificato nei confronti dei ricorrenti integralmente soccombenti
art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale base del contributo unificato dovuto
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la deduzione della novità di una questione o della formazione di un accertamento di fatto nel merito richiede specifica indicazione degli atti processuali e delle allegazioni rilevanti; in difetto il motivo è inammissibile.
- La mancata inclusione di una specializzazione negli elenchi comunitari, oppure la sua inclusione per equivalenza fattuale, è elemento costitutivo del diritto al risarcimento da tardivo recepimento delle direttive sui medici specializzandi: va allegato e provato dall'attore, ma il giudice può e deve verificarlo anche d'ufficio se emerge dagli atti.
- La contestazione in appello della sussistenza della specializzazione comunitariamente rilevante non è preclusa come eccezione in senso stretto, perché attiene a una mera difesa; opera però il principio di non contestazione solo rispetto ai fatti specificamente allegati e provati nel giudizio di merito.
- Per i medici che hanno iniziato la specializzazione prima del 1° gennaio 1983 ma l'hanno proseguita oltre tale data, il diritto alla remunerazione adeguata sussiste dal 1° gennaio 1983 fino alla conclusione del corso, a condizione che la specializzazione sia tra quelle riconosciute dalle direttive o equivalenti secondo il diritto dell'Unione.
- Ai fini della liquidazione del danno da tardiva attuazione delle direttive sui medici specializzandi, l'art. 11 l. n. 370/1999 costituisce parametro legislativo di quantificazione equitativa dell'obbligazione dello Stato e assorbe normalmente anche i pregiudizi ulteriori connessi al ritardo, salvo prova rigorosa di danni diversi e specificamente allegati.
- L'importo liquidato secondo il parametro legislativo assume natura di debito di valuta: gli interessi legali decorrono dalla messa in mora o, in mancanza, dalla domanda giudiziale, non automaticamente dalla data dell'illecito.
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