Sentenza n. 1503/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 137/2025 del 13 febbraio 2025 del Tribunale Amministrativo Regionale per l' Emilia Romagna - Bologna, Sezione Seconda.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato pagamento delle spese legali liquidate in favore del difensore dalla sentenza TAR Emilia-Romagna n. 137/2025 del 13 febbraio 2025
Esito
La controversia
Il ricorrente, difensore nel precedente giudizio, ha promosso ottemperanza alla sentenza n. 137/2025 limitatamente alle spese legali liquidate in suo favore. Dopo la proposizione del ricorso, il Ministero ha disposto il pagamento il 15 aprile 2026; il ricorrente ha quindi riconosciuto l'avvenuto soddisfacimento della pretesa sostanziale e ha insistito per la condanna del Ministero alle spese del giudizio di ottemperanza, essendo il pagamento intervenuto dopo la sua instaurazione. La memoria con cui ha rappresentato il pagamento è stata depositata tardivamente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché il pagamento sopravvenuto ha soddisfatto pienamente e puntualmente la pretesa azionata, circostanza riconosciuta anche dal ricorrente. Ha posto le spese del giudizio a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, tenendo conto della limitata attività difensiva, liquidandole in 450 euro oltre spese generali e oneri accessori, nonché disponendo la restituzione del contributo unificato versato, se versato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
La disposizione individua il rito di ottemperanza attivato, ma la sentenza non ne sviluppa una specifica interpretazione.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Il Collegio ritiene che la suvvista sopravvenienza determini la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata dalla ricorrente nel presente giudizio, con conseguente cessazione della materia del contendere (cfr., ex multis, C.d.S, Sez. IV, sentenza n. 8100/2025), ai sensi dell’articolo 34, comma 5, Cod. proc. amm., come del resto riconosciuto dallo stesso difensore interessato.
La soddisfazione piena e puntuale della pretesa intervenuta nel corso del giudizio comporta la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento intervenuto dopo la proposizione del ricorso, se soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata ed è riconosciuto dal ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere.
- Quando la pretesa viene soddisfatta solo dopo l'instaurazione del giudizio di ottemperanza, le spese del giudizio possono essere poste a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale.
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