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Sentenza

Sentenza n. 1503/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 137/2025 del 13 febbraio 2025 del Tribunale Amministrativo Regionale per l' Emilia Romagna - Bologna, Sezione Seconda.

Giustizia amministrativa202600284

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancato pagamento delle spese legali liquidate in favore del difensore dalla sentenza TAR Emilia-Romagna n. 137/2025 del 13 febbraio 2025

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente, difensore nel precedente giudizio, ha promosso ottemperanza alla sentenza n. 137/2025 limitatamente alle spese legali liquidate in suo favore. Dopo la proposizione del ricorso, il Ministero ha disposto il pagamento il 15 aprile 2026; il ricorrente ha quindi riconosciuto l'avvenuto soddisfacimento della pretesa sostanziale e ha insistito per la condanna del Ministero alle spese del giudizio di ottemperanza, essendo il pagamento intervenuto dopo la sua instaurazione. La memoria con cui ha rappresentato il pagamento è stata depositata tardivamente.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché il pagamento sopravvenuto ha soddisfatto pienamente e puntualmente la pretesa azionata, circostanza riconosciuta anche dal ricorrente. Ha posto le spese del giudizio a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, tenendo conto della limitata attività difensiva, liquidandole in 450 euro oltre spese generali e oneri accessori, nonché disponendo la restituzione del contributo unificato versato, se versato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

    La disposizione individua il rito di ottemperanza attivato, ma la sentenza non ne sviluppa una specifica interpretazione.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Il Collegio ritiene che la suvvista sopravvenienza determini la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata dalla ricorrente nel presente giudizio, con conseguente cessazione della materia del contendere (cfr., ex multis, C.d.S, Sez. IV, sentenza n. 8100/2025), ai sensi dell’articolo 34, comma 5, Cod. proc. amm., come del resto riconosciuto dallo stesso difensore interessato.

    La soddisfazione piena e puntuale della pretesa intervenuta nel corso del giudizio comporta la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento intervenuto dopo la proposizione del ricorso, se soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata ed è riconosciuto dal ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere.
  • Quando la pretesa viene soddisfatta solo dopo l'instaurazione del giudizio di ottemperanza, le spese del giudizio possono essere poste a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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