Cassazione Penale, Sentenza n. 33024/2023 del 28/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di riforma parziale della Corte d'appello di Venezia, resa a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p., chiedendo: per V. J. Garbin l'annullamento per omessa motivazione nella ratifica dell'accordo; per M. Major e L. Marcato il riconoscimento delle condizioni per il proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. nonostante il concordato; per M. Major anche motivi aggiunti relativi alla sopravvenuta improcedibilità per carenza di querela in seguito al d.lgs. 10/10/2022 n.150; per E. Garbin la censura sulla mancata recezione nel dispositivo della revoca della confisca del motociclo indicato nel motivo n.7. Tutti i ricorsi contestano, in diverso modo, la correttezza della rideterminazione delle pene, la portata della rinuncia ai motivi nell'ambito del concordato e la mancata statuizione sulla confisca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da Luca Marcato, Maicol Major e Vivian Johnny Garbin, ritenendo che la loro rinuncia ai motivi d'appello, resa nell'ambito del concordato ex art.599-bis c.p.p., precluda la cognizione in Cassazione su quelle questioni. Anche i motivi aggiunti di Major relativi all'improcedibilità per carenza di querela sono risultati inammissibili in quanto non idonei a scalfire il giudicato sostanziale. Quanto al ricorso di Emanuele Garbin, la Cassazione ha ritenuto che la revoca della confisca del motociclo non fosse stata effettivamente inserita nel concordato formale e che la Corte d'appello abbia omesso una motivazione (anche sintetica) sulla conferma della confisca; perciò ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla mancata revoca della confisca del motociclo Yamaha targato E354123 e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Venezia per nuovo giudizio su quel punto. Per il resto la sentenza impugnata è stata dichiarata irrevocabile ed eseguibile, con rigetto implicito dei rimanenti profili di censura.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen. (introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103)
La Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo
La Corte sottolinea che il concordato in appello limita la cognizione del giudice ai motivi non rinunciati e che la rinuncia determina preclusione processuale; la Cassazione è inammissibile su questioni oggetto di rinuncia, salvo profili relativi alla formazione della volontà delle parti, al consenso del Procuratore generale o a difformità tra accordo e pronuncia
art. 589 cod. proc. pen.
Richiamato come riferimento formale alle modalità con cui le parti possono manifestare l'accordo sull'accoglimento dei motivi d'appello; la relativa rinuncia vincola l'ambito della cognizione giudiziale
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Invocato dai ricorrenti (Major e Marcato) come norma che consente il proscioglimento in presenza di determinate cause; la Corte ha ritenuto che, essendo la questione stata sottratta alla cognizione con la rinuncia nel concordato, non fosse ammissibile sindacarla in Cassazione
art. 606 cod. proc. pen.
Richiamato indirettamente come disciplina dei motivi di cassazione; la Corte ricorda che, per questioni non incluse nel concordato, resta possibile il ricorso per vizio di motivazione secondo la disciplina generale ove il motivo non sia stato oggetto di rinuncia
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Applicato per comunicare l'inammissibilità dei motivi originari ai motivi aggiunti (nel caso di Major), con esclusione della rilevanza della sopravvenuta improcedibilità per carenza di querela rispetto all'inammissibilità del ricorso
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Richiamato come fatto normativo che ha reso procedibili a querela alcuni reati e che i ricorrenti hanno invocato per sostenere l'improcedibilità; la Corte ha precisato che tale cambiamento non prevale sull'inammissibilità del ricorso in sede di legittimità
Massime di principio
- Il concordato ex art. 599-bis c.p.p. in appello comporta la rinuncia preventiva ai motivi d'appello non espressamente mantenuti; tale rinuncia preclude la sindacabilità in Cassazione delle questioni rinunciate.
- La Cassazione è ammissibile su questioni relative alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato, sul consenso del Procuratore generale o quando la pronuncia sia difforme dal contenuto formale dell'accordo.
- Se una parte intende preservare la possibilità di impugnare la confisca o altra statuizione non collegata al concordato, deve evitare di includere quella questione nella rinuncia o deve esplicitamente inserire la statuizione nel patto; l'omissione di una motivazione sulla conferma di una misura esclusa dall'accordo può determinare annullamento e rinvio.
- Le modifiche normative intervenute successivamente (es. sopravvenuta improcedibilità per carenza di querela) non incidono, di regola, sull'inammissibilità del ricorso pendente in Cassazione quando il giudicato sostanziale è già formatosi e la questione è stata rinunciata nel concordato.
- Difformità tra l'accordo formalmente raggiunto in udienza e la decisione del giudice che lo recepisce possono giustificare l'ammissibilità della cassazione e, se fondate, l'annullamento o il rinvio per nuovo giudizio sul punto specifico.
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