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Ordinanza

Ordinanza n. 6504/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento previa sospensiva del provvedimento del 24 novembre 2025, in pari data notificato al ricorrente, con cui la Commissione per gli accertamenti psico-fisici del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha giudicato il sig. -OMISSIS- non idoneo dal concorso pubblico, per esami e titoli, a complessivi n. 3852 allievi carabinieri effettivi

Giustizia amministrativa202600684

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità psico-fisica ed esclusione dal concorso per 3852 allievi carabinieri

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il provvedimento con cui la Commissione per gli accertamenti psico-fisici aveva dichiarato la sua non idoneità al concorso, nonostante fosse stato inizialmente giudicato idoneo. La successiva verifica effettuata in sede di reclutamento aveva rilevato una malattia infiammatoria cronica di grado moderato, attiva, istologicamente accertata, con lievi disturbi funzionali e in terapia medica, ricondotta al codice 80 e associata all'attribuzione del coefficiente 4. Il TAR aveva già disposto una verificazione affidata all'Ispettorato di Sanità della Marina Militare, il quale ha chiesto di essere esonerato dall'incarico per la mancanza in organico di specialisti necessari alla valutazione della patologia.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda cautelare né il merito del ricorso. Preso atto dell'impossibilità dell'Ispettorato di Sanità della Marina Militare di svolgere la verificazione, ha sostituito l'organismo incaricato individuando la Direzione Centrale di Sanità, Servizio Affari Generali di Sanità, 1^ Divisione, presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno. Ha disposto che la verificazione accerti, in contraddittorio tra le parti, la sussistenza della causa di esclusione, l'eventuale presenza dell'affezione, il coefficiente attribuibile all'apparato sanitario interessato e l'idoneità o meno del candidato secondo la normativa concorsuale applicabile. Ha disciplinato la documentazione da mettere a disposizione, la possibilità per le parti di partecipare tramite difensore e consulente tecnico, l'obbligo di preavviso delle operazioni e il termine per la trasmissione e il deposito della relazione. Ha fissato la prosecuzione della camera di consiglio al 17 giugno 2026 e differito alla conclusione della fase cautelare la decisione sulle spese. Ha inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi e sanitari delle persone interessate.

Norme richiamate

  • artt. 19 e 66 c.p.a.

    Il giudice può disporre una verificazione, affidandola a un organismo qualificato, per accertare fatti e valutazioni tecniche rilevanti ai fini della decisione, assicurando il contraddittorio tra le parti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Consente l'adozione di misure volte a impedire la diffusione dei dati personali mediante l'oscuramento delle generalità e delle informazioni identificative.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Rileva per la tutela dei dati relativi alla salute, giustificando l'oscuramento dei dati sanitari contenuti nel provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute e l'oscuramento del provvedimento.

Massime di principio

  • Quando la verificazione già disposta non può essere svolta dall'organismo originariamente incaricato per carenza di competenze specialistiche, il giudice amministrativo può sostituire l'organismo verificatore con un'altra struttura qualificata, specificando l'oggetto dell'accertamento e le modalità operative.
  • In una controversia sull'idoneità psico-fisica per l'accesso a un corpo militare, la verificazione deve accertare non solo l'esistenza dell'affezione sanitaria, ma anche il coefficiente attribuibile secondo il profilo sanitario applicabile e la conseguente idoneità rispetto ai requisiti concorsuali.
  • La verificazione deve svolgersi in contraddittorio, con previa comunicazione alle parti, facoltà di partecipazione dei difensori e dei consulenti tecnici e verbalizzazione degli eventuali rilievi.
  • L'organismo verificatore può avvalersi di specialisti ulteriori sotto il proprio coordinamento e controllo, purché siano estranei alle strutture dell'amministrazione militare direttamente interessata al concorso, così da preservare l'autonomia dell'accertamento tecnico.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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