Cassazione Civile, Sentenza n. 10740/2020 del 05/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
I proprietari di alcuni terreni avevano agito per ottenere il ristoro dei danni conseguenti all'occupazione usurpativa delle aree nell'ambito della realizzazione di un'opera pubblica. Il decreto di esproprio emesso dal Comune in favore dell'ente pubblico per l'edilizia residenziale era stato annullato dal giudice amministrativo per omessa comunicazione di avvio del procedimento. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza depositata il 20 dicembre 2013, aveva condannato la società coinvolta al pagamento di Euro 107.467,46 e l'ente ricorrente al pagamento di Euro 186.993,38, al netto delle somme già versate o depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti, oltre rivalutazione e interessi; aveva inoltre ritenuto il terreno edificabile e applicato il criterio analitico-ricostruttivo. L'ente ha proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2043 e 2055 c.c. e vizio motivazionale, sostenendo che l'annullamento del decreto non individuava una condotta dolosa o colposa a suo carico, che occorreva accertare la responsabilità del Comune e ripartire internamente le responsabilità, e chiedendo la manleva per le somme eventualmente dovute; 2) vizio motivazionale e difetto di legittimazione passiva, assumendo di avere soltanto eseguito i lavori mentre il Comune aveva adottato il decreto di esproprio e gli atti presupposti, e rilevando che il rapporto relativo alle aree non irreversibilmente trasformate sarebbe intercorso con il Comune; 3) vizio motivazionale quanto alla quantificazione, sostenendo che il danno doveva essere calcolato sulla base del valore agricolo medio e contestando la stima del terreno come edificabile; 4) vizio motivazionale sulla rivalutazione monetaria e sugli interessi.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse: benché l'ente avesse formulato in primo grado una domanda di manleva, dopo il rigetto non l'ha riproposta in appello; non poteva quindi chiedere in cassazione l'accertamento della corresponsabilità del Comune. Il secondo motivo è stato rigettato: risponde dell'illecito l'ente che ha materialmente appreso il bene e realizzato l'opera, ferma la possibile responsabilità concorrente dell'amministrazione committente, questione che però non era stata sollevata dai danneggiati e sulla quale l'ente non aveva interesse a ottenere una pronuncia in questa sede. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico: la natura edificatoria era contestata solo assertivamente e non erano stati indicati il fatto storico decisivo omesso, i dati da cui risultava, le modalità e il momento della sua discussione né la decisività; la mera omissione di elementi istruttori non integra il vizio previsto dall'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Il quarto motivo è stato rigettato: la rivalutazione è coerente con la natura di debito di valore dell'obbligazione risarcitoria, e gli interessi erano stati correttamente calcolati sulla somma devalutata e progressivamente rivalutata. Le spese di legittimità sono state compensate nel rapporto tra l'ente e il Comune; l'ente è stato condannato, verso gli altri controricorrenti, a pagare Euro 5.600,00 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, Euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2043 c.c.
In caso di occupazione appropriativa (ma identiche conclusioni valgono anche per il caso, qui ricorrente, dell’occupazione usurpativa), l’ente che ha posto in essere le attività materiali, di apprensione del bene e di esecuzione dell’opera pubblica, cui consegue il mutamento del regime di appartenenza del bene stesso, risponde sempre dell’illecito, potendo solo residuare, qualora il medesimo (come delegato, concessionario od appaltatore) abbia solo curato la realizzazione dell’opera di pertinenza di altra amministrazione, la responsabilità concorrente di quest’ultima, da valutare sulla base della rilevanza causale delle singole condotte.
La responsabilità aquiliana per l'occupazione usurpativa grava sull'ente che ha materialmente appreso il bene e realizzato l'opera, mentre può concorrere quella dell'amministrazione titolare dell'opera in base al ruolo causale delle rispettive condotte.
art. 2055 c.c.
In caso di occupazione appropriativa (ma identiche conclusioni valgono anche per il caso, qui ricorrente, dell’occupazione usurpativa), l’ente che ha posto in essere le attività materiali, di apprensione del bene e di esecuzione dell’opera pubblica, cui consegue il mutamento del regime di appartenenza del bene stesso, risponde sempre dell’illecito, potendo solo residuare, qualora il medesimo (come delegato, concessionario od appaltatore) abbia solo curato la realizzazione dell’opera di pertinenza di altra amministrazione, la responsabilità concorrente di quest’ultima, da valutare sulla base della rilevanza causale delle singole condotte.
La possibile responsabilità concorrente dell'amministrazione per l'illecito va valutata nei rapporti tra gli autori considerando la rilevanza causale delle rispettive condotte; la pronuncia, tuttavia, non decide una ripartizione interna nel caso concreto, perché la domanda di manleva non era stata riproposta in appello.
art. 346 c.p.c.
Al contrario, secondo le Sezioni Unite, nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla L. n. 353 del 1990 e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione, nel rispetto dell’autoresponsabilità e dell’affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale ex art. 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell’art. 346 c.p.c., le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel thema probandum e nel thema decidendum del giudizio di primo grado.
Le domande e le eccezioni non accolte in primo grado perché rimaste assorbite devono essere riproposte nel giudizio di appello, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, per evitare che si presumano rinunciate.
art. 343 c.p.c.
Al contrario, secondo le Sezioni Unite, nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla L. n. 353 del 1990 e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione, nel rispetto dell’autoresponsabilità e dell’affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale ex art. 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell’art. 346 c.p.c., le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel thema probandum e nel thema decidendum del giudizio di primo grado.
Quando una domanda o eccezione è stata esaminata e rigettata, anche implicitamente, dal primo giudice, occorre proporre appello incidentale; la mera riproposizione ex art. 346 c.p.c. riguarda invece le domande e le eccezioni rimaste assorbite.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così come novellato, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
Il motivo di ricorso per omesso esame deve individuare un fatto storico discusso e decisivo, indicarne la fonte, il modo e il momento in cui è stato discusso e spiegare perché avrebbe determinato un esito diverso. La mancata considerazione di singoli elementi istruttori non è sufficiente se il fatto storico rilevante è stato comunque esaminato.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così come novellato, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
La censura per omesso esame deve rispettare gli oneri di specifica indicazione del fatto storico decisivo e degli elementi necessari a identificarlo e verificarne la rilevanza processuale; la doglianza generica è inammissibile.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così come novellato, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
Il ricorrente deve rispettare gli oneri di specificità e di indicazione documentale connessi alla denuncia di omesso esame del fatto decisivo, indicando gli elementi che consentano di individuare e verificare il fatto e la sua decisività.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nel caso di occupazione usurpativa, risponde dell'illecito l'ente che abbia materialmente appreso il bene ed eseguito l'opera pubblica che ha determinato il mutamento del regime di appartenenza; può concorrere la responsabilità dell'amministrazione cui l'opera pertiene, da valutare in base alla rilevanza causale delle rispettive condotte.
- Le domande e le eccezioni non accolte in primo grado perché rimaste assorbite devono essere riproposte nel giudizio d'appello, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, per evitare la presunzione di rinuncia; se invece sono state esaminate e rigettate, anche implicitamente, occorre proporre appello incidentale.
- Il motivo di ricorso per cassazione fondato sull'omesso esame deve indicare specificamente il fatto storico decisivo, la fonte dalla quale risulta, il modo e il momento in cui è stato discusso tra le parti e la ragione della sua decisività; non è sufficiente lamentare la mancata considerazione di elementi istruttori quando il fatto storico sia stato comunque esaminato.
- La rivalutazione monetaria dell'obbligazione risarcitoria avente natura di debito di valore va distinta dal regime dei debiti di valuta; gli interessi possono essere calcolati sulla somma devalutata e progressivamente rivalutata.
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