Cassazione Penale, Sentenza n. 38124/2024 del 16/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la conferma della condanna per invasione di terreni (art. 633 c.p.) ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni; la difesa denunciava: 1) travisamento della prova documentale (contratto preliminare del 10/01/1995 e decreto di trasferimento del 27/07/2015) ritenendo che il giudice di merito avesse errato nell'interpretare datazione e rilevanza del preliminare e nella valutazione della titolarità delle particelle catastali 27, 28 e 417; 2) carenza di motivazione rispetto all'elemento oggettivo e soggettivo del reato, sostenendo l'assenza del dolo specifico perché la società rappresentata dalla ricorrente aveva titolo derivante da procedura fallimentare e che dunque vi fosse una convinzione di legittimità dell'accesso. Si contestava inoltre la legittimazione dell'attore a proporre querela rispetto al compendio rientrante nel fallimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato: ha ritenuto insussistente il travisamento e congrua la valutazione del possesso fatto dai giudici di merito. Ha evidenziato che l'art. 633 tutela la situazione di fatto (ius possessionis) e che le condotte successive (cambio catena, demolizione recinzione, abbattimento piante, accorpamento) dimostrano la volontà di occupare e trarne profitto, costituente dolo specifico. Tuttavia la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio perché la pena inflitta (8 mesi di reclusione) non era conforme alle sanzioni applicabili al reato non aggravato, disciplinate dalla competenza del giudice di pace e dal D.Lgs. n. 274/2000 (multa o misure alternative). Il processo è stato quindi rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Caltanissetta per rideterminare la pena; nel resto il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata a rifondere alla parte civile le spese di giudizio liquidate in complessivi €1800,00 oltre.
Norme richiamate
art. 633 cod. pen.
La norma tutela la situazione di fatto del possesso (ius possessionis) più che la proprietà civilistica; per la configurazione del reato è richiesto il dolo specifico finalizzato all'occupazione o al profitto dall'immobile
art. 606 lett. e) c.p.p.
Ground di cassazione relativo a motivazione insufficiente o illogica; la Corte ha ritenuto i motivi proposti manifestamente infondati e generici rispetto alle motivazioni di merito
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e art. 8 D.L. 198/2022
Norme richiamate in relazione alla trattazione del ricorso con contraddittorio scritto e alle modalità procedurali di trattazione a distanza/telematica
D.Lgs. n. 274/2000 art. 52, comma 1 lett. a)
Indica le sanzioni applicabili ai reati di invasione in assenza di aggravanti (multa o misure alternative) e giustifica la rilevanza della competenza del giudice di pace per la determinazione della pena
Giurisprudenza richiamata (Sez. 2, n. 44902 del 30/10/2008 "Savonarota" e Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012 "Sardo" e Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022)
Principi interpretativi: la tutela dell'art. 633 riguarda il possesso di fatto; il dolo specifico si desume dalle condotte successive all'invasione; la Corte può rilevare d'ufficio l'illegittimità della pena
Massime di principio
- Distinguere sempre tra proprietà civilistica e ius possessionis: per i reati di invasione conta la situazione di fatto del possesso anche in presenza di contese proprietarie civili.
- La buona fede derivante da atti di trasferimento (es. decreto di trasferimento fallimentare) va provata documentalmente (verbale di immissione, consegna) per escludere il dolo; l'assenza di tali elementi rende efficace la valutazione del possesso dell'attore.
- Le condotte successive all'accesso (sostituzione serrature, demolizione recinzioni, eliminazione di segni di confine, distruzione di coltivazioni) sono elementi probatori forti del dolo specifico richiesto dall'art. 633 c.p.
- La qualificazione della pena e la competenza a infliggerla sono rilevanti in cassazione: se la pena inflitta è incompatibile con la disciplina di competenza (es. reato per cui è previsto il giudice di pace) la sentenza può essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per rideterminazione.
- Le censure di cassazione devono affrontare puntualmente le motivazioni di merito; argomentazioni ripetitive o generiche rischiano l'inammissibilità per manifesta infondatezza.
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