Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 533/2026 - Catanzaro, Sezione 2

nel giudizio per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1058/2018 emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro.

Giustizia amministrativa202101174

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o incompleta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 1058/2018

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Le ricorrenti hanno promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1058/2018 della Corte d'Appello di Catanzaro. Nel corso del giudizio il TAR ha nominato una Commissaria ad acta e, con successive ordinanze, le ha fornito indicazioni operative. La questione specificamente esaminata nell'ordinanza riguarda l'estensione dei poteri della Commissaria, con particolare riferimento alla possibilità di compiere, in luogo dell'ente debitore, gli adempimenti catastali e pubblicitari necessari per dare piena esecuzione al titolo giudiziale, inclusa la modifica dell'iscrizione catastale e la trascrizione degli immobili oggetto di decreto di esproprio, nonché il pagamento delle relative spese.

La decisione

Il TAR ha fornito chiarimenti alla Commissaria ad acta, precisando che rientra nei suoi poteri compiere, in luogo del debitore, tutte le attività idonee all'esecuzione del titolo giudiziale. Nel caso concreto tali poteri comprendono la modifica dell'iscrizione catastale e la trascrizione degli immobili di cui al decreto di esproprio, oltre alle relative spese, secondo quanto prospettato in camera di consiglio. Non è stata definita conclusivamente la procedura di ottemperanza: il TAR ha fissato una nuova camera di consiglio per il 17 giugno 2026.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 6, c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale per i chiarimenti e per l'esercizio dei poteri del Commissario ad acta nell'ambito del giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il Commissario ad acta può compiere, in luogo dell'amministrazione o del soggetto debitore, tutte le attività concretamente necessarie e idonee a dare esecuzione al titolo giudiziale, anche quando si tratti di adempimenti catastali e di pubblicità immobiliare.
  • Tra le attività esecutive rientrano, quando necessarie per attuare il giudicato, la modifica dell'iscrizione catastale, la trascrizione degli immobili oggetto di un decreto di esproprio e la gestione delle relative spese.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.