Cassazione Civile, Ordinanza n. 23817/2025 del 25/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice per il pagamento di una somma dovuta a titolo di corrispettivo per buste, biglietti da visita e fogli intestati, sulla base di una fattura e di documentazione di trasporto. Il destinatario del decreto proponeva opposizione, respinta in primo grado, e poi appello chiedendo la revoca del decreto, il rigetto della domanda e la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. Il Tribunale dichiarava l’appello inammissibile ai sensi dell’art. 342 c.p.c., ritenendo che l’atto non indicasse specificamente le parti della sentenza impugnata né contenesse una critica argomentativa idonea a contrastare la decisione di primo grado. In cassazione il ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione dell’art. 342 c.p.c. sostenendo che l’appello conteneva sei specifiche censure: sulla valenza di una e-mail considerata riconoscimento di debito, sull’attendibilità di un teste, sui documenti di trasporto, sulla mancata prova della commissione della merce, sull’asserito accordo sui prezzi e sul frazionamento del credito. Con il secondo motivo denunciava violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su un punto dell’appello relativo al fatto che il riconoscimento contrattuale richiamato dal giudice di pace riguardava solo rapporti pregressi e non la specifica fornitura oggetto di causa. La controricorrente eccepiva inammissibilità del ricorso, anche per doppia conforme e perché i motivi mascheravano censure di fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che il giudice di appello abbia interpretato in modo eccessivamente formalistico l’art. 342 c.p.c. L’atto di appello, secondo la Corte, individuava in modo sufficiente le questioni e i punti contestati della sentenza di primo grado e conteneva una parte argomentativa idonea a confutare le ragioni del primo giudice, senza necessità di formule sacramentali o di un progetto alternativo di decisione. È stato quindi cassato il provvedimento impugnato limitatamente al motivo accolto e il giudizio è stato rinviato al Tribunale di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
"gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012"
L'appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, con una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice; non sono richieste formule sacramentali né un progetto alternativo di decisione. Un eccesso di formalismo nella verifica dei requisiti di specificità integra violazione della norma.
art. 112 c.p.c.
Il motivo di ricorso prospettava omessa pronuncia su una censura di appello, ma la Corte non vi ha dato seguito perché il primo motivo è stato accolto e il secondo è stato assorbito.
art. 96 c.p.c.
È stato solo richiesto dall'appellante in merito alla condanna della controparte per responsabilità aggravata, senza che la Corte di cassazione si pronunci nel merito su tale domanda.
Massime di principio
- Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, l'art. 342 c.p.c. richiede una critica specifica e intelligibile alla sentenza impugnata, ma non impone formule rituali né la stesura di un elaborato autonomo di decisione alternativa.
- L'inammissibilità dell'appello non può essere dichiarata per il solo fatto che le doglianze siano articolate in modo non schematico, se dall'atto emergono con sufficiente chiarezza i capi della decisione contestati e le ragioni della contestazione.
- La verifica di specificità dell'atto di appello deve essere svolta in modo sostanziale e non meramente formalistico, valorizzando la capacità dell'atto di mettere il giudice di secondo grado in condizione di comprendere l'oggetto della devoluzione.
- Quando il primo motivo di ricorso determina la cassazione della sentenza impugnata, il secondo motivo resta assorbito e non viene esaminato nel merito.
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