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Sentenza

Sentenza n. 11316/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del decreto del Ministero dell’Interno datato 12 ottobre 2022 (K10/-OMISSIS-) con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 3 agosto 2018, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;

Giustizia amministrativa202305077

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana adottato dal Ministero dell'Interno

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (richiedente cittadinanza)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 12 ottobre 2022, con il quale era stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Nel corso del giudizio, l'Amministrazione ha depositato il decreto del Presidente della Repubblica con cui la cittadinanza italiana è stata conferita al ricorrente. La parte ricorrente ha quindi conseguito il bene della vita richiesto, ma si è opposta alla compensazione delle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'intervenuta concessione della cittadinanza italiana costituisce integrale soddisfazione dell'interesse fatto valere con il ricorso. Le spese sono state compensate tra le parti. Il Collegio ha ritenuto sussistenti giusti motivi di compensazione, osservando che i requisiti di incensuratezza penale devono essere posseduti già al momento della presentazione della domanda e che, nel caso concreto, tali requisiti erano maturati solo successivamente, secondo il principio che governa i procedimenti avviati su istanza di parte.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    La domanda di concessione della cittadinanza italiana era stata presentata sulla base di questa disposizione.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla definizione del giudizio a seguito della sopravvenuta soddisfazione dell'interesse del ricorrente.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • La sopravvenuta adozione del provvedimento amministrativo richiesto, quando attribuisce integralmente il bene della vita perseguito dal ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Nei procedimenti amministrativi avviati su istanza di parte, i requisiti richiesti per l'accoglimento della domanda devono essere posseduti al momento della presentazione dell'istanza; la loro maturazione successiva può giustificare la compensazione delle spese anche quando il ricorrente ottenga successivamente il provvedimento richiesto.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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