Cassazione Penale, Sentenza n. 26972/2023 del 21/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Merendino ha chiesto la rideterminazione della pena inflitta con sentenza della Corte d'appello di Genova (10/02/2003) a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 40/2019 che ha dichiarato incostituzionale la parte dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 che fissava il minimo edittale in 8 anni anziché 6. Il Tribunale di Massa ha respinto la richiesta ritenendo la pena (3 anni, 6 mesi e 20 giorni e 20.000 euro di multa) congrua in base agli artt. 132 e 133 c.p., valorizzando la quantità e il principio attivo della sostanza, il fatto che il reato fu commesso agli arresti domiciliari e la condotta di finta collaborazione (attribuita dal Tribunale al ricorrente). Il ricorrente ha impugnato per violazione di legge e difetto di motivazione (il giudice non ha considerato che la pena era stata determinata in sede di cognizione partendo dal minimo edittale di 8 anni), per travisamento della motivazione rispetto alla condotta di finta collaborazione (che a suo dire era stata riferita al coimputato) e per erronea valutazione dell\"\"ingente entità\"\" della sostanza in relazione ai parametri giurisprudenziali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, in particolare il primo motivo, e ha annullato l\"ordinanza del Tribunale di Massa con rinvio. La Corte ha affermato che, in seguito alla declaratoria di incostituzionalità (Corte cost. n. 40/2019), il giudice dell\"esecuzione è tenuto a rideterminare la pena non ancora interamente espiata alla stregua della nuova cornice edittale (minimo 6 anni) e dei criteri degli artt. 132 e 133 c.p.; la decisione impugnata aveva omesso tale riconsiderazione complessiva, senza spiegare la discrepanza tra l\"applicazione del minimo in sede di cognizione e la rivalutazione in peius operata in sede esecutiva su aspetti quali la gravità e la quantità della droga. Il provvedimento è annullato e la vicenda è rimessa al Tribunale di Massa per nuovo esame applicando i principi indicati.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La parte che fissava il minimo edittale in 8 anni è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale n. 40/2019; la declaratoria comporta che, se la pena non è interamente scontata, il giudice dell\"esecuzione deve rideterminarla alla luce della nuova cornice edittale.
Sentenza Corte Costituzionale n. 40/2019
sentenza n. 40 del 23 gennaio 2019
Ha dichiarato l\"illegittimità costituzionale della parte dell\"art. 73 che aveva elevato il minimo edittale da 6 a 8 anni, producendo effetti favorevoli per la determinazione del trattamento sanzionatorio dei reati di cui all\"art. 73.
Codice penale, art. 132
Criteri generali di commisurazione della pena che il giudice dell\"esecuzione deve utilizzare nella rideterminazione alla luce della nuova cornice edittale.
Codice penale, art. 133
Criteri specifici di determinazione della pena (circostanze, personalità del reo, gravità del fatto) che devono essere rinnovatamente valutati dal giudice dell\"esecuzione nella rideterminazione.
Cassazione - Sezioni Unite, Ercolano (orientamento consolidato)
Sez. Un., n. 18821 del 18/10/2013, dep. 2014, Ercolano, Rv. 258649-01
Principio che quando la pena applicata con sentenza irrevocabile è basata su norma poi dichiarata incostituzionale e non è totalmente espiata, il giudice dell\"esecuzione deve applicare la normativa risultante dalla declaratoria di incostituzionalità procedendo alla rideterminazione.
Cassazione - Sez. Un., Marcon e altri precedenti
Sez. Un. n. 37101 del 26/02/2015 (Marcon); Sez. 1, n. 3281 del 12/11/2019 (El Alami) e altri
Giurisprudenza che conferma l\"obbligo del giudice dell\"esecuzione di rinnovare la valutazione sanzionatoria secondo la nuova cornice edittale nel settore degli stupefacenti, con necessaria riduzione della pena quando il giudice della cognizione aveva applicato un minimo poi dichiarato incostituzionale.
Legge 30 marzo 1953, n. 87, art. 30
art. 30 legge n. 87 del 1953
Norma richiamata dalla Corte come principio che impone la rideterminazione della sanzione non interamente espiata se era stata inflitta in base a norma dichiarata incostituzionale.
Massime di principio
- Se la Corte costituzionale dichiara incostituzionale una parte della cornice edittale che ha inciso sulla determinazione della pena, il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena non completamente espia-ta applicando la nuova cornice e i criteri degli artt. 132 e 133 c.p.
- La rideterminazione non è una mera trasposizione matematica della pena precedente ma un nuovo giudizio di proporzione tra gravità del fatto e personalità del reo; tuttavia il giudice dell'esecuzione deve rispettare le valutazioni di fatto non soggette a rinnovo (es. attenuanti generiche già concesse salvo errori evidenti).
- Il rigetto della richiesta di rideterminazione, quando la pena in sede di cognizione è stata fissata al minimo poi dichiarato incostituzionale, è spesso illegittimo: occorre una motivazione chiara che spieghi perché la pena rimane congrua anche alla nuova cornice.
- Se il giudice dell'esecuzione cambia la valutazione di gravità in senso peggiorativo rispetto a quanto già ritenuto dal giudice di merito (ad es. enfatizzando quantità o condotte attribuite ad altri), ciò può integrare motivo di annullamento per travisamento o carenza motivazionale.
- In casi di reati in materia di stupefacenti, bisogna confrontare la quantità e i parametri adottati dalla giurisprudenza di legittimità per verificare la sussistenza dell\"aggravante dell\"ingente entità; valutazioni diverse devono essere adeguatamente motivate.
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