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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2666/2022 del 24/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha constatato, sulla base del certificato di morte prodotto dal difensore, che il ricorrente è deceduto il 17/03/2021. Si è quindi verificata la causa estintiva del reato prevista dall'art. 150 c.p., rilevabile in ogni stato e grado del giudizio. Per tale motivo la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

De Lisi impugnava in Cassazione la sentenza della Corte d'appello che, in grado di merito, aveva riformato parzialmente la precedente decisione del GIP che lo aveva condannato, in abbreviato, per il delitto di lesioni personali volontarie gravi. Nel ricorso si denunciava violazione di legge, con riguardo all'art. 420-ter c.p.p.; il Procuratore generale aveva chiesto l'accoglimento del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 420-ter c.p.p.

    Norma richiamata dal ricorrente per dedurre violazione di legge; tale censura non è stata esaminata nel merito perché il giudice di legittimità ha rilevato la causa estintiva sopravvenuta (morte dell'imputato) che rende ininfluente la questione sottostante.

  • art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma che disciplina la trattazione orale in udienza dei ricorsi durante il periodo emergenziale; menzionata in relazione alla requisitoria scritta del Procuratore generale e alle modalità di deposito della conclusione.

  • art. 150 c.p.

    Stabilisce l'estinzione del reato per morte dell'imputato; la Corte ha ritenuto applicabile tale disposizione e ne ha fatto derivare l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendo la causa estintiva rilevabile in ogni stato e grado del giudizio.

  • Cass. sez. IV, 26.6.2008, n. 36524 (rv. 242114)

    Decisione di richiamo che conferma il principio secondo cui la morte dell'imputato estingue il reato e determina la cessazione del procedimento penale in qualsiasi stato e grado, giustificando l'annullamento senza rinvio.

Massime di principio

  • La morte dell'imputato estingue il reato ai sensi dell'art. 150 c.p. e tale causa estintiva è rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del procedimento; se accertata, deve portare all'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio.
  • Se la morte sopravviene dopo la pronuncia di merito ma prima del definitivo, la Corte di legittimità deve dichiarare l'estinzione e non procede all'esame delle questioni di merito sottoposte dall'imputato.
  • La produzione del certificato di morte nel fascicolo processuale è la prova documentale che consente al giudice di rilevare la causa estintiva; il difensore può depositarlo anche in sede di legittimità.
  • Questioni processuali sollevate dall'imputato (es. presunte violazioni di norme procedurali) perdono rilievo quando sussiste una causa estintiva sopravvenuta; il giudice deve prioritariamente verificare l'eventuale estinzione del reato.
  • La pronuncia di annullamento senza rinvio per morte dell'imputato riguarda il profilo penale: eventuali rilevanze civili o risarcitorie richiedono un'analisi separata e non sono automaticamente estinte dalla morte penale dell'imputato.

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