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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29614/2021 del 22/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

Due contribuenti, quali soci di una società in nome collettivo dichiarata estinta, avevano presentato distinti ricorsi avverso il diniego opposto dall’Ufficio a domande di autotutela con cui chiedevano la revoca di alcuni avvisi di accertamento notificati nei loro confronti. In sede di merito la CTP aveva respinto i ricorsi, ritenendo i dinieghi di autotutela normalmente non impugnabili; la CTR aveva confermato. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 2 e 19 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 2-quater, comma 1-quinquies, d.l. n. 564/1994, sostenendo che fosse invece sindacabile il rifiuto di autotutela perché fondato su un interesse pubblico all’annullamento, individuato in sopravvenuti giudicati favorevoli che avrebbero escluso sia l’unicità del fatto generatore della pretesa tra società e soci, sia la debenza di pretese verso i soci dopo l’estinzione della società. Con il secondo motivo hanno denunciato la nullità della sentenza per motivazione apparente e mancata esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti, invocando gli artt. 36, comma 2, nn. 2, 3 e 4, e 61 d.lgs. n. 546/1992 e l’art. 118 disp. att. c.p.c.

La decisione

La Corte ha esaminato per primo il secondo motivo e lo ha ritenuto infondato, affermando che la sentenza della CTR non era priva di motivazione, poiché conteneva autonome considerazioni e una valutazione propria circa la non impugnabilità del diniego di autotutela in mancanza di gravi ragioni di interesse generale. Ha poi dichiarato manifestamente infondato anche il primo motivo, ribadendo che il ricorso contro il diniego di autotutela di un accertamento divenuto definitivo può investire solo la legittimità del rifiuto dell’Ufficio in relazione a un interesse generale alla rimozione dell’atto, e non la fondatezza della pretesa tributaria; nel caso concreto, il preteso mutamento giurisprudenziale sui rapporti tra accertamenti verso soci e società estinta non integra un interesse generale tale da imporre l’esercizio dell’autotutela. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna dei ricorrenti in solido alle spese e con attestazione della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato per sostenere la giurisdizione del giudice tributario; la Corte non ne amplia la portata oltre i limiti del sindacato sul diniego di autotutela.

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato come norma sull’impugnabilità degli atti; la Corte ribadisce che il diniego di autotutela è impugnabile solo nei limiti elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 2-quater, comma 1-quinquies, d.l. n. 564/1994

    Richiamato dai ricorrenti a fondamento dell’autotutela; la Corte lo legge in coerenza con il principio per cui l’autotutela tutela interessi generali e non i soli interessi individuali del contribuente.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Norma invocata per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte esclude il vizio.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    La sentenza è nulla solo se manca del tutto l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto o la valutazione autonoma del giudice; nel caso concreto tale mancanza non ricorre.

  • art. 61 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato in relazione ai requisiti motivazionali del processo tributario d’appello.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per il dovere di motivazione; la CTR ha assolto tale dovere con proprie considerazioni.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale parametro per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il diniego di autotutela su un avviso di accertamento definitivo è sindacabile solo quanto alla legittimità del rifiuto dell’Amministrazione in rapporto alla sussistenza di un interesse pubblico generale alla rimozione dell’atto, non già per rimettere in discussione il merito della pretesa tributaria ormai definitiva.
  • L’autotutela tributaria non costituisce uno strumento di tutela dei diritti individuali del contribuente né un mezzo surrettizio per riaprire la contestazione di atti impositivi definitivi.
  • La deduzione di un errore impositivo o di un mutamento giurisprudenziale favorevole al contribuente non è, di per sé, sufficiente a integrare l’interesse generale richiesto per imporre l’annullamento in autotutela.
  • La sentenza del giudice tributario è nulla per motivazione apparente solo quando sia del tutto carente l’esame delle censure dell’appellante e manchi ogni autonoma valutazione dei fatti e delle ragioni della decisione; non basta che la motivazione sia sintetica.
  • Il giudizio di cassazione sul diniego di autotutela non può trasformarsi in un nuovo giudizio sulla fondatezza dell’accertamento divenuto definitivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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