Cassazione Penale, Ordinanza n. 19289/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ritenendo il motivo non proponibile in sede di legittimità perché volto a contestare in modo generico e non autosufficiente la qualificazione giuridica dei fatti in una sentenza di patteggiamento. Ha quindi condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Tre imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale che aveva applicato la pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e seguenti c.p.p. I ricorrenti deducevano l'errata qualificazione giuridica dei fatti e la mancata assoluzione, sostenendo in sostanza che non vi fosse certezza sulla destinazione a cessione a terzi della sostanza sequestrata. La Corte rileva però che, trattandosi di sentenza di patteggiamento pronunciata dopo la riforma del 2017, il ricorso è consentito nei soli casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; inoltre l'errore nella qualificazione giuridica è deducibile solo quando sia manifesto. Nel caso concreto, la censura era generica e non autosufficiente e non si confrontava con la motivazione della sentenza, che descriveva l'arresto in flagranza di tre soggetti impegnati in ruoli diversi in un'attività di spaccio, con sostanza, bilancino e denaro, e la fuga alla vista degli operanti.
Norme richiamate
richiama l'applicazione della pena su richiesta delle parti, ossia il patteggiamento.
limita il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli motivi tassativamente previsti, tra cui l'erronea qualificazione giuridica del fatto nei soli casi di errore manifesto.
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità quando ricorrono i relativi presupposti.
prevede la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità, salvo assenza di colpa.
disciplinano la richiesta e l'applicazione della pena concordata tra le parti.
legge n. 103 del 2017, art. 1, comma 50
ha introdotto il regime restrittivo dell'impugnazione della sentenza di patteggiamento richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di patteggiamento, pronunciata dopo la riforma del 2017, il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- L'erronea qualificazione giuridica del fatto può essere dedotta in cassazione contro il patteggiamento solo quando l'errore sia manifesto, cioè immediatamente percepibile, privo di margini di opinabilità e palesemente eccentrico rispetto al capo di imputazione.
- Non è ammissibile il ricorso che, sotto la veste della violazione di legge, contesti in modo generico e non autosufficiente la ricostruzione fattuale o la qualificazione del fatto, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza e con il contenuto dell'imputazione.
- In caso di inammissibilità del ricorso non dovuta ad assenza di colpa, segue la condanna alle spese processuali e al versamento della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
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