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Sentenza

Sentenza n. 2719/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento - del Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, USR per la Campania, Ufficio IV, n. 57540 del 29/07/2025, con cui è stato disposto il rigetto della istanza di riconoscimento della parità scolastica per l’a.s. 2025/2026 presentata dall’Istituto San Cuono, scuola privata dalla stessa gestita; - dei Decreti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, USR per la Campania, Direzione Generale, prot. n. 49707 e 49711 del 30/06/2025, con cui si elencano le istituzioni scolastiche a cui non è stato riconosciuto e quelle a cui è stato riconosciuto lo status di scuola paritaria a decorrere dall’a.s. 2025/2026, nella parte in cui figura l’Istituto San Cuono, recentemente conosciuti; - dei presupposti Decreto Ministeriale n. 267/2007, Decreto Ministeriale n. 83/2008, nonché nota dell’USR Campania prot. n. 17082 del 3/03/2025, avente ad oggetto la presentazione delle istanze di riconoscimento della parità scolastica per l’a.s. 2025/2026, ove interpretati nel senso di esigere che ai fini del riconoscimento della parità scolastica sia necessario documentare il possesso dei requisiti ritenuti nel caso di specie inesistenti dal provvedimento di diniego della parità impugnato in questa sede; - della nota dell’USR Campania, prot. n. 93704 del 1° dicembre 2025, di conferma di esecutività del decreto del 29/07/2025 con cui è stato disposto il diniego della istanza di riconoscimento della parità scolastica per l’a.s. 2025/2026 presentata dall’Istituto San Cuono, solo di recente conosciuta; - di ogni atto e provvedimento di data e di estremi ignoti presupposto, connesso o consequenziale, o collegato anteriore e successivo, comunque denominato, al mancato riconoscimento della parità scolastica di cui sopra.

Giustizia amministrativa202602130

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento della parità scolastica per l'anno scolastico 2025/2026 e gli atti connessi

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli studenti hanno impugnato il decreto dell'USR Campania che aveva negato all'Istituto San Cuono il riconoscimento della parità scolastica per l'a.s. 2025/2026, nonché gli atti connessi e presupposti. Hanno dedotto che, dopo avere ottenuto in via provvisoria la possibilità di svolgere l'attività in regime paritario in forza di decreti presidenziali cautelari ex art. 56 c.p.a., il mancato accoglimento del ricorso avrebbe arrecato loro un pregiudizio irreparabile, impedendo la conclusione dell'anno scolastico presso una scuola paritaria. Il giudizio si è concentrato sulla loro legittimazione ad agire e sull'affidamento derivante dall'avvio delle attività didattiche. Il TAR ha rilevato che i decreti monocratici non erano stati confermati dai collegi, con conseguente caducazione ex tunc degli effetti interinali, e che gli studenti si erano iscritti dopo l'adozione delle misure cautelari senza che risultasse fornita dall'istituto un'informazione completa sulla loro natura provvisoria e non stabilizzabile. È stata quindi esaminata d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., l'eccezione di difetto di legittimazione attiva: secondo il giudice, il procedimento di riconoscimento della parità riguarda esclusivamente il rapporto amministrativo tra Ministero e soggetto gestore dell'istituto, mentre gli studenti sono titolari di un rapporto contrattuale con la scuola privata e vantano soltanto un interesse di fatto o un vantaggio riflesso rispetto all'esercizio del potere amministrativo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione ad agire, senza esaminare il merito delle censure rivolte al diniego della parità scolastica. Ha affermato che legittimazione e interesse a ricorrere sono condizioni dell'azione, da verificare con riferimento a una posizione qualificata e differenziata e a una lesione concreta e attuale suscettibile di essere rimossa dalla sentenza. Nel procedimento di riconoscimento della parità, il solo titolare dell'interesse legittimo pretensivo è il gestore dell'istituto: egli presenta l'istanza, dichiara il possesso dei requisiti, comunica le variazioni, partecipa all'istruttoria e deve dimostrare il possesso dei requisiti normativi. Gli studenti non sono destinatari né interlocutori diretti del potere amministrativo e non possono far valere in nome proprio la posizione del gestore, salvo i casi di sostituzione processuale previsti dalla legge. Il loro rapporto contrattuale con l'istituto avrebbe potuto, ricorrendone i presupposti, fondare un intervento nel giudizio promosso dal gestore ai sensi dell'art. 28 c.p.a., ma non un'autonoma impugnazione del diniego. Il TAR ha inoltre escluso che la provvisoria operatività derivante dai decreti cautelari monocratici potesse fondare un affidamento giuridicamente tutelabile degli studenti, poiché tali misure erano interinali, subordinate alla conferma collegiale e non suscettibili di stabilizzazione; gli atti amministrativi adottati in loro esecuzione erano anch'essi condizionati agli esiti del giudizio. Le spese, liquidate in euro 2.000, sono state compensate per metà; i ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento della restante metà, pari a euro 1.000, in favore dell'Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 29 c.p.a.

    L'azione di annullamento presuppone la titolarità di una posizione legittimante e di un interesse concreto e attuale alla rimozione dell'atto.

  • art. 35 c.p.a.

    Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione all'azione quando il ricorrente non è titolare, rispetto al rapporto amministrativo controverso, di un interesse giuridicamente protetto.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di sottoporre al contraddittorio una questione rilevata d'ufficio, quale il difetto di legittimazione attiva.

  • art. 28 c.p.a.

    La posizione giuridica dipendente o connessa a quella controversa può, ricorrendone i presupposti, essere fatta valere mediante intervento nel giudizio promosso dal titolare del rapporto principale.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabile al processo amministrativo il principio dell'art. 81 c.p.c. sul divieto di far valere in nome proprio diritti altrui fuori dai casi previsti dalla legge.

  • art. 81 c.p.c.

    Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui

    Esclude che soggetti portatori di un interesse di fatto possano autonomamente esercitare l'azione diretta a produrre effetti sulla posizione giuridica di un altro soggetto.

  • art. 56 c.p.a.

    La tutela cautelare monocratica ha natura interinale e provvisoria, essendo destinata al successivo vaglio collegiale; il suo mancato consolidamento comporta il venir meno retroattivo degli effetti favorevoli medio tempore prodotti.

  • art. 1, comma 3, d.m. 267/2007

    L'istanza di riconoscimento della parità scolastica è presentata dal soggetto gestore persona fisica o dal rappresentante legale dell'ente gestore.

  • art. 3, commi 1 e 4, d.m. 267/2007

    Il gestore è tenuto a dichiarare la permanenza dei requisiti e a comunicare le variazioni relative alla gestione, organizzazione e funzionamento della scuola, confermando la sua centralità nel rapporto amministrativo.

  • art. 1, comma 6, d.m. 267/2007

    Il gestore è il soggetto gravato dall'onere di dimostrare il possesso dei requisiti necessari per il riconoscimento della parità scolastica.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto è indirizzato al soggetto gestore, quale interlocutore procedimentale del procedimento di riconoscimento della parità.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo di annullamento, la legittimazione ad agire richiede che il ricorrente sia titolare di una posizione qualificata e differenziata, normalmente configurabile come interesse legittimo, direttamente correlata all'esercizio del potere amministrativo controverso; il mero interesse di fatto o il vantaggio riflesso non sono sufficienti.
  • Quando un provvedimento amministrativo incide direttamente sul rapporto tra amministrazione e soggetto gestore di un'attività o istituzione, il gestore è il titolare dell'interesse legittimo all'impugnazione, mentre gli utenti o beneficiari indiretti non possono proporre autonomamente l'azione per tutelare gli effetti riflessi del provvedimento sulla propria posizione.
  • Il soggetto portatore di una posizione connessa o dipendente dal rapporto amministrativo principale può, ricorrendone i presupposti, intervenire nel giudizio promosso dal titolare del rapporto principale, ma non può sostituirsi a quest'ultimo nell'esercizio dell'azione, salvo un'espressa previsione legislativa di sostituzione processuale.
  • La tutela cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a. è provvisoria e interinale: se non viene confermata dal collegio, non consolida le situazioni favorevoli prodotte durante la sua efficacia e non può, da sola, fondare un affidamento giuridicamente tutelabile alla conservazione dell'utilità interinale.
  • Legittimazione e interesse a ricorrere devono sussistere al momento della proposizione della domanda e permanere fino alla decisione; la loro verifica è funzionale a evitare processi privi di concreta utilità e a garantire l'efficienza della giustizia amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieScuole paritarie e privateLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTutela del terzoEffetto conformativo e riedizione del potere

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