Cassazione Civile, Ordinanza n. 32192/2022 del 02/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
Una società aveva acquistato da una società venditrice un'autovettura usata, poi risultata con chilometraggio alterato rispetto a quello indicato in vendita. L'acquirente aveva chiesto la riduzione del prezzo e/o il risarcimento del danno, sostenendo che il contachilometri segnasse 133.500 km mentre l'auto avrebbe percorso non meno di 300.000 km. In primo grado il giudice aveva accolto la domanda, anche all'esito di giuramento estimatorio sulla quantificazione del danno. In appello la venditrice aveva eccepito, tra l'altro, la decadenza dalla garanzia ex art. 1495 c.c., l'inammissibilità del giuramento estimatorio ex art. 241 c.p.c. e il mancato accertamento della responsabilità di un precedente venditore. Il tribunale aveva accolto l'appello e respinto le domande dell'acquirente. In cassazione l'acquirente ha dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 345 c.p.c., assumendo che i documenti penalistici indicati come doc. 9 fossero stati in realtà prodotti in primo grado e non solo in appello; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., perché il giudice d'appello avrebbe errato nel ritenere non provato il maggior chilometraggio effettivo, nonostante l'ammissione della venditrice di aver acquistato il veicolo con indicazione di 166.000 km.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché, pur risultando i documenti presenti nel fascicolo di primo grado, la prova del loro effettivo e tempestivo deposito non era sufficiente a superare il rilievo del giudice di merito; inoltre la stessa ricorrente aveva in appello ammesso che i verbali di interrogatorio non erano stati prodotti in primo grado. Quanto al terzo motivo, la Corte ha escluso la violazione delle regole di valutazione della prova: il fatto costitutivo della domanda era l'asserito chilometraggio effettivo di almeno 300.000 km, e il giudice d'appello, nell'esercizio del prudente apprezzamento, aveva correttamente ritenuto non provata tale circostanza; la differenza tra 166.000 km e 133.500 km non bastava a dimostrare un chilometraggio così elevato. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1495 c.c.
richiamato come eccezione di decadenza dalla garanzia per vizi nella vendita; la Corte non si pronuncia sul merito della questione perché il ricorso viene comunque rigettato
art. 241 c.p.c.
invocato dalla parte appellante quale norma sull'inammissibilità del giuramento estimatorio; il testo non mostra una specifica statuizione della Corte sul punto
art. 345 c.p.c.
richiamato per contestare la dedotta tardività della produzione documentale in appello; la Corte afferma che non vi è violazione della norma perché il giudice di merito ha correttamente ritenuto i documenti prodotti solo in secondo grado
artt. 115 e 116 c.p.c.
la Corte ribadisce che la censura non coglie una violazione delle regole di valutazione della prova, ma tende a sollecitare un diverso apprezzamento del materiale istruttorio, non consentito in sede di legittimità
artt. 24 e 111 Cost.
richiamati dalla ricorrente a sostegno della censura probatoria; la Corte non ravvisa lesioni del diritto di difesa o del giusto processo
art. 74 disp. att. c.p.c.
la Corte richiama il principio per cui solo il cancelliere può certificare con la propria sottoscrizione la presenza dei documenti nel fascicolo di parte; in mancanza di tale attestazione, in caso di contestazione, la parte deve fornire la prova dell'avvenuta produzione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
viene applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente soccombente
Massime di principio
- In caso di contestazione sull'avvenuta produzione di documenti nel giudizio di merito, la semplice presenza materiale degli atti nel fascicolo non basta, se manca la certificazione del cancelliere: la parte interessata deve fornire prova dell'effettivo deposito, anche indiretta e tramite il comportamento della controparte.
- La deduzione di omesso esame di un fatto decisivo non è fondata quando il fatto invocato è stato in realtà considerato dal giudice di merito, ancorché con esito valutativo sfavorevole alla parte che ricorre.
- La violazione dell'art. 345 c.p.c. non sussiste se il giudice d'appello ritiene tardivamente prodotti documenti che la stessa parte ammette non essere stati depositati in primo grado.
- In cassazione non è consentito sostituire il proprio apprezzamento delle prove a quello del giudice di merito: la censura ex artt. 115 e 116 c.p.c. è infondata quando mira, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio.
- Quando la domanda si fonda su un determinato fatto costitutivo specifico, la prova di circostanze solo parzialmente compatibili non è sufficiente se non consente di raggiungere il livello probatorio richiesto per quel fatto costitutivo.
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