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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41932/2023 del 16/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano il decreto che ha confermato la confisca di due abitazioni a Castelvolturno: contestano la qualificazione della pericolosita sociale di Pasquale Ambrosio (art. 4 d.lgs. n.159/2011) ritenendone la motivazione lacunosa e basata in modo esclusivo su fatti processuali e su una condanna per reati di contrabbando; contestano altresi la mancanza di ragionevole correlazione temporale tra gli acquisti (gennaio 2012) e il periodo di pericolosita contestato, nonche la sproporzione tra redditi leciti e valore dei beni, lamentando che elementi difensivi prodotti (movimentazioni bancarie, dichiarazioni di terzi e una presunta vincita al Superenalotto) non siano stati adeguatamente valutati o che non sia stato disposto il supplemento istruttorio richiesto.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto i ricorsi. Ha ritenuto inammissibili le doglianze sulla motivazione nella parte attenente all apprezzamento di fatto e ha dichiarato infondati i profili di violazione di legge relativi alla correlazione temporale e alla sproporzione tra redditi e beni. Il giudice di merito ha legittimamente delimitato la pericolosita qualificata del proposto nel periodo 1996-2016 e ha valutato che l acquisto del 2012 sia logicamente collegato a provvista illecita accumulata nel tempo; le giustificazioni difensive sono state ritenute inattendibili e le richieste istruttorie non necessarie. Condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 4, lett. b)

    Definisce la pericolosita sociale qualificata quale presupposto per le misure di prevenzione; la Corte interpreta tale pericolosita anche come parametro temporale utile a determinare la soglia temporale delle acquisizioni soggette a confisca.

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 24

    Norma relativa alla confisca di prevenzione; è richiamata in relazione al potere di assoggettare a confisca beni acquistati nel periodo di pericolosita o immediatamente dopo se collegabili alla provvista illecita.

  • codice di procedura penale, art. 125

    Richiamato nel contesto dei limiti procedurali e di motivazione nei procedimenti di prevenzione; la Corte segnala i limiti del sindacato di legittimita sulle valutazioni di merito.

  • codice di procedura penale, art. 666, comma 4

    Norma procedurale citata nella contestazione sulle garanzie difensive e sulle modalita di esecuzione delle misure; la Corte ritiene che le censure sollevino questioni di merito non sindacabili in Cassazione nel procedimento di prevenzione.

  • legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4

    Stabilisce i limiti del ricorso per cassazione nel giudizio di prevenzione; la Corte ricorda che in tale ambito il ricorso è ammesso solo per violazione di legge.

  • legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 3-ter, comma 2

    Richiamata per definire il regime di impugnabilita e i limiti del ricorso di legittimità nei provvedimenti di prevenzione.

  • codice di procedura penale, art. 611

    Citato per spiegare che nel procedimento camerale la partecipazione del Procuratore generale e' eventuale e l omissione di comunicazione delle sue conclusioni scritte non comporta nullita nel giudizio di legittimità.

  • codice di procedura penale, art. 606, lett. e)

    La Corte ricorda che, nei ricorsi di cassazione per misure di prevenzione, non e' sindacabile l illogicità manifesta della motivazione come vizio tipico di cassazione; soltanto la mancanza o l apparente motivazione puo' costituire motivo ammissibile.

  • codice di procedura penale, art. 51, comma 3-bis

    Richiamato in relazione all utilizzo di elementi probatori relativi a reati collegati alla pericolosita sociale nel giudizio di prevenzione.

  • D.P.R. n. 43 del 1973, art. 291-quater

    Norma relativa a illeciti connessi al contrabbando di tabacchi: la condanna e le contestazioni su tali fatti costituiscono elementi utilizzati per integrare la valutazione della pericolosita sociale qualificata.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • Nel giudizio di prevenzione la pericolosita sociale qualificata puo essere valutata come elemento temporale: beni acquistati durante il periodo di pericolosita o immediatamente dopo possono essere confiscati se esiste, sulla base di pluralita di indici, un collegamento logico con provvista illecita.
  • In sede di cassazione contro provvedimenti di prevenzione il sindacato e' limitato: ammissibili solo i vizi di legge; le censure esclusivamente motivazionali sono in larga parte inammissibili se richiedono nuovo apprezzamento di merito.
  • Il giudice di prevenzione puo utilizzare elementi probatori tratti da procedimenti penali anche non definitivi, purché dia conto delle ragioni per cui tali elementi sono ritenuti sintomatici dell attuale pericolosita del prevenuto.
  • La mera indicazione della pendenza di un procedimento penale non e' per se illegittima se il giudice motiva la rilevanza degli elementi ricavati da tale procedimento; la difesa deve attaccare la fondatezza degli indizi per contestarne l uso.
  • La prova della legittima provenienza dei fondi spetta al prevenuto: giustificazioni fondate su movimenti bancari e dichiarazioni di terzi devono essere concrete e documentate; elementi come vincite anonime di lotterie sono valutati con cautela e possono risultare insufficienti se non documentati in modo certo.
  • Il rigetto di richieste istruttorie supplementari e' giustificato quando il giudice ritiene tali approfondimenti superflui rispetto al quadro probatorio gia acquisito; il rimedio contro tale valutazione e', di regola, sindacabile solo nei limiti di legge in Cassazione.

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