Sentenza n. 22/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 456/2023 in data 13 luglio 2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro n. 456/2023, passata in giudicato, relativa al riconoscimento della carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., deducendo l’inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito rispetto alla sentenza n. 456/2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro. La sentenza del giudice ordinario aveva accertato il diritto di un ricorrente alla carta docente per l’anno scolastico 2020/2021 e dell’altra ricorrente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, per l’importo di 500 euro annui, condannando il Ministero a mettere a disposizione la carta docente o altro strumento equipollente, nel rispetto dei vincoli di legge. I ricorrenti hanno documentato la notificazione della sentenza al Ministero in data 14 marzo 2025, il suo passaggio in giudicato mediante certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma del 28 novembre 2024 e la persistente mancata esecuzione. Il Ministero, benché regolarmente evocato, non si è costituito e non ha contestato l’inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti dell’art. 112 e seguenti c.p.a. La mancata esecuzione del giudicato è risultata documentata e non contestata. Il giudice ha inoltre rilevato che era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, decorrente dalla notificazione della sentenza all’indirizzo PEC del Ministero ritenuto idoneo. È stato ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta, individuato nel direttore generale competente del Ministero o in un dirigente o funzionario delegato, il quale dovrà intervenire entro i successivi 60 giorni dalla comunicazione dei ricorrenti. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente dell’amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.200 euro oltre accessori e rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzabile per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una pronuncia del giudice ordinario.
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Fondano il rimedio dell’ottemperanza in presenza dell’obbligo dell’amministrazione di conformarsi a una decisione giurisdizionale esecutiva o passata in giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede il termine di 120 giorni concesso alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali; il suo decorso consente, nel caso concreto, di esperire il giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio amministrativo di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, quando l’amministrazione sia tenuta a porre in essere gli adempimenti ivi stabiliti e non vi abbia provveduto.
- La mancata esecuzione del giudicato da parte di un’amministrazione statale può essere accertata sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente, della prova del passaggio in giudicato e della notificazione della pronuncia, soprattutto quando l’amministrazione non si costituisca e non contesti l’inadempimento.
- Il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 decorre dalla notificazione del provvedimento giurisdizionale all’indirizzo PEC idoneo dell’amministrazione e, una volta inutilmente decorso, consente l’esperimento del rimedio dell’ottemperanza.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’esecuzione e nominare sin d’ora un commissario ad acta, anche individuandolo in un dirigente o funzionario dell’amministrazione debitrice delegato dall’organo indicato.
- Quando il commissario ad acta sia un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, il giudice può escludere la liquidazione di un compenso per l’attività commissariale.
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