Cassazione Civile, Ordinanza n. 15020/2024 del 29/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di una rilevante somma dovuta in base a due aperture di credito intestate a una ditta individuale, con ingiunzione estesa anche alla soggetta che aveva prestato fideiussione. Gli ingiunti proposero opposizione e poi appello, entrambi respinti. In cassazione dedussero, con sette motivi, vizi processuali e di motivazione della sentenza d’appello, lamentando: mancata motivazione sull’inammissibilità delle conclusioni precisate in udienza; nullità per mutamento del collegio; omessa pronuncia su varie eccezioni, tra cui nullità di clausole del rapporto bancario e della fideiussione; nullità della clausola di deroga all’art. 1957 c.c. per asserita intesa anticoncorrenziale ABI; omessa applicazione della disciplina consumeristica al fideiussore; erronea adesione alla c.t.u. circa l’insussistenza di interessi usurari, anche per asserito travisamento degli estratti conto e per il tasso di mora pattuito. La Corte di cassazione ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondati i motivi, valorizzando soprattutto la tardività delle nuove questioni introdotte solo in appello o negli scritti conclusionali, l’impossibilità di ottenere in cassazione un riesame del merito e la correttezza del giudice di merito nell’aver aderito alle conclusioni della c.t.u.
La decisione
Il ricorso è stato integralmente rigettato. La Corte ha escluso la nullità della sentenza d’appello, ha ritenuto infondate le doglianze sul mutamento del collegio, ha negato l’omessa pronuncia sulle eccezioni nuove formulate tardivamente, ha ritenuto tardiva e quindi inutilizzabile la documentazione prodotta per sostenere la nullità della fideiussione ABI e ha dichiarato inammissibili le censure sulla pretesa usurarietà dei rapporti bancari perché dirette a sollecitare una diversa valutazione del materiale istruttorio e della consulenza tecnica. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 3 c.p.c.
La sentenza deve esporre la motivazione in modo idoneo a rendere percepibile la ratio decidendi; tuttavia l’omessa trascrizione formale delle conclusioni non determina nullità se la decisione risulta comunque adottata sulle questioni esaminate.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La nullità per mancanza o apparenza di motivazione non può essere prospettata in cassazione come semplice omessa motivazione quando si deduce un vizio in procedendo, poiché la Corte può esaminare direttamente gli atti.
art. 156 c.p.c.
La nullità dell’atto o della sentenza richiede un concreto pregiudizio al diritto di difesa; le mere irregolarità formali restano prive di rilievo invalidante.
art. 112 c.p.c.
Sussiste omessa pronuncia solo se la domanda o eccezione ritualmente proposta non sia stata in concreto esaminata; non vi è violazione quando il giudice ignori questioni introdotte per la prima volta in modo tardivo.
art. 118 disp. att. c.p.c.
È richiamato in relazione al requisito della motivazione della sentenza.
art. 359 c.p.c.
Nel giudizio d’appello si applicano, in quanto compatibili, le regole del procedimento ordinario.
art. 276 c.p.c.
Il collegio deve essere quello che decide la causa; il mutamento di composizione non rileva se l’attività decisoria e la precisazione delle conclusioni si collocano davanti al medesimo collegio giudicante.
art. 158 c.p.c.
La nullità per inosservanza delle forme del giudice presuppone una concreta lesione del corretto esercizio della funzione giudicante.
art. 161 c.p.c.
Le nullità della sentenza vanno dedotte nei limiti consentiti dal sistema delle impugnazioni.
art. 190 c.p.c.
La comparsa conclusionale serve a illustrare domande ed eccezioni già ritualmente introdotte; non può essere utilizzata per introdurre per la prima volta nuove questioni di fatto o di diritto.
art. 1936 c.c.
È la norma di riferimento della fideiussione, richiamata nel contesto della validità della garanzia personale prestata.
art. 1957 c.c.
La clausola che deroga al termine di decadenza del creditore non è stata ritenuta, nel caso concreto, sufficiente a fondare la nullità della fideiussione; la questione era comunque preclusa o tardivamente introdotta nei suoi presupposti fattuali.
art. 1418 c.c.
La nullità contrattuale è rilevabile d’ufficio, ma solo nei limiti in cui i fatti costitutivi siano stati tempestivamente allegati e possano essere valutati in diritto.
art. 1419 c.c.
Invocata in relazione alla nullità parziale e alla possibile caducazione di clausole della fideiussione.
art. 2697 c.c.
Il ricorrente deve allegare e provare i fatti costitutivi delle nullità o delle pretese usurarie dedotte.
art. 2729 c.c.
Richiamato in tema di prova presuntiva, senza però condurre a un diverso esito sul merito.
art. 115 c.p.c.
La violazione può configurarsi solo se il giudice ponga a base della decisione prove non dedotte dalle parti o acquisite fuori dai limiti legali; non basta lamentare una diversa lettura delle prove acquisite.
art. 116 c.p.c.
La censura è ammissibile solo se il giudice abbia attribuito valore di prova legale a elementi che non lo sono o abbia disatteso prove legali; non consente il riesame del merito.
L. 10 ottobre 1990, n. 287, art. 2
Richiamata per sostenere la nullità della fideiussione conforme allo schema ABI ritenuto anticoncorrenziale.
d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, artt. 33, lett. b) e t), 34, commi 1 e 5, 36
Richiamati per sostenere la natura vessatoria o abusiva delle clausole della fideiussione e l’applicazione della tutela consumeristica.
art. 644 c.p.
Richiamato per dedurre l’usurarietà degli interessi pattuiti e applicati.
L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2
Richiamata quale disciplina dei tassi soglia antiusura.
art. 1815, comma 2 c.c.
Invocato quale conseguenza civilistica dell’usura, ossia la nullità della clausola sugli interessi e la gratuità del finanziamento.
art. 395, n. 4 c.p.c.
Indicato come rimedio dell’errore di fatto/travisamento della prova quando ricorrano i relativi presupposti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione o di omessa pronuncia non può essere dedotto in modo astratto: occorre confrontarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata e dimostrare che una domanda o eccezione ritualmente introdotta sia stata davvero omessa.
- La comparsa conclusionale non può introdurre nuove domande, eccezioni o fatti costitutivi: se una questione viene proposta per la prima volta in tale fase, il giudice può legittimamente non esaminarla senza incorrere in violazione dell’art. 112 c.p.c.
- La rilevabilità d’ufficio della nullità contrattuale non esonera la parte dall’onere di allegare tempestivamente i fatti costitutivi del vizio; il giudice può valutare d’ufficio solo la nullità fondata su fatti già acquisiti al contraddittorio.
- In appello, la produzione di nuovi documenti è ammessa solo nei limiti rigorosi dell’art. 345 c.p.c.; non basta che il documento sia utile o indispensabile, dovendo la parte dimostrare di non aver potuto produrlo prima per causa non imputabile.
- Le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. sono ammissibili solo quando il giudice utilizzi prove inesistenti o attribuisca valore legale a prove che non lo hanno; non sono invece strumenti per contestare la valutazione del materiale istruttorio o per ottenere una nuova lettura della consulenza tecnica.
- Quando il giudice di merito aderisce alle conclusioni del c.t.u., la motivazione può ritenersi sufficiente se sono indicate le fonti dell’apprezzamento; la parte che contesta l’esito deve evidenziare specifici errori di diritto o vizi processuali, non limitarsi a una diversa interpretazione dei dati tecnici.
- Il travisamento della prova non consente, di regola, di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito: il controllo della Corte resta circoscritto ai limiti propri della cassazione e, per l’errore di fatto sul contenuto oggettivo della prova, il rimedio tipico è la revocazione.
- La deduzione dell’usurarietà di interessi e moratori richiede una critica specifica e autosufficiente alle basi fattuali e tecniche dell’accertamento di merito; in cassazione non è consentito sostituire all’apprezzamento del giudice una diversa elaborazione dei calcoli e dei dati contabili.
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