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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2580

Regolamento delegato (UE) 2022/2580 della Commissione del 17 giugno 2022 che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da fornire nella domanda di autorizzazione come ente creditizio e gli ostacoli che possono impedire l’efficace esercizio delle funzioni di vigilanza delle autorità competenti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R2580

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato completa la direttiva 2013/36/UE stabilendo, in modo analitico, quali informazioni devono essere fornite nella domanda di autorizzazione di un ente creditizio. Le informazioni coprono identità, storia, business plan, assetto organizzativo e di controllo, capitale iniziale, idoneità degli esponenti, struttura azionaria e fonti di finanziamento, con facoltà delle autorità di chiedere integrazioni e con alcune deroghe per dati già disponibili. Il testo disciplina inoltre i fattori da considerare per verificare l’assenza di ostacoli a una vigilanza efficace.

Norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da includere nella domanda di autorizzazione come ente creditizio e i criteri per individuare ostacoli all’efficace esercizio della vigilanza.

Ambito di applicazione

Si applica alle domande di autorizzazione presentate da soggetti che intendono ottenere l’autorizzazione come enti creditizi ai sensi della direttiva 2013/36/UE, nonché alle valutazioni svolte dalle autorità competenti in sede di rilascio dell’autorizzazione. Riguarda le informazioni da fornire sul richiedente, sulla sua storia, sul programma di attività, sulla situazione finanziaria, su governance, organi di gestione, azionisti o soci con partecipazioni qualificate, eventuali trust e, in assenza di partecipazioni qualificate, sui 20 maggiori azionisti o soci. Si applica anche ai casi in cui l’autorità competente valuta potenziali ostacoli all’efficace vigilanza; il regolamento è rilevante ai fini del SEE e si applica dalla data indicata all’articolo 13.

Informazioni da fornire nella domanda di autorizzazione come ente creditizio

Il regolamento delegato integra la direttiva 2013/36/UE definendo in modo analitico il contenuto minimo della domanda di autorizzazione per operare come ente creditizio. La finalità, richiamata nei considerando, è consentire all’autorità competente di verificare i requisiti sostanziali per il rilascio dell’autorizzazione, prevenire opacità nella struttura proprietaria e assicurare sin dall’inizio una gestione sana e prudente, una governance adeguata e la possibilità di vigilanza efficace.

Ambito e principi generali

Le informazioni richieste devono essere veritiere, accurate, complete e aggiornate dal momento della presentazione fino all’autorizzazione e all’avvio delle attività. Il richiedente deve comunicare ogni variazione; l’autorità può chiedere chiarimenti o dati supplementari e, per efficienza, può dispensare dalla produzione di dati già in suo possesso o relativi ad attività che il soggetto non svolgerà. Il regolamento è costruito come strumento di armonizzazione tecnica della fase autorizzativa, in coerenza con la direttiva 2013/36/UE e con i riferimenti a BRRD, CRR, sistemi di garanzia dei depositi e disciplina societaria.

Identità, storia e precedenti del richiedente

L’articolo 1 richiede i dati identificativi completi dell’ente richiedente: persona di contatto, eventuale consulente principale, denominazione, forma giuridica, data e giurisdizione di costituzione, sedi, iscrizioni in registri pubblici, LEI se disponibile, data di chiusura dell’esercizio, sito web, statuto o atti costitutivi e prova dell’iscrizione nel registro previsto dal diritto societario dell’Unione, se pertinente.

L’articolo 2 impone una sintesi della storia del richiedente e delle filiazioni, con indicazione di licenze, autorizzazioni, registrazioni o permessi nel settore finanziario, già concessi, pendenti, respinti, revocati o abbandonati. Devono inoltre essere segnalati eventi significativi, tra cui procedure di moratoria, ristrutturazione, sospensione dei pagamenti, liquidazione, insolvenza o amministrazione controllata, nonché sanzioni, sentenze, lodi arbitrali, procedimenti in corso e reclami formali risolti a favore del cliente da un soggetto terzo. Per tali eventi vanno indicati tribunale o autorità, data, importo, esito e circostanze.

Programma delle attività e piano aziendale

Ai sensi dell’articolo 3, la domanda deve contenere un programma delle attività che indichi le attività da svolgere, comprese quelle dell’allegato I della direttiva 2013/36/UE, e spieghi la coerenza del piano aziendale con tali attività. È prevista una clausola di economia documentale: il richiedente può omettere informazioni concernenti attività non incluse nel programma, purché specifichi cosa è stato omesso e richiami la disposizione che consente l’omissione.

Informazioni finanziarie, solvibilità, liquidità e capitale iniziale

L’articolo 4 richiede un insieme molto esteso di informazioni finanziarie. Devono essere presentate previsioni a livello individuale e, se applicabile, consolidato e subconsolidato, con scenari di base e di stress, piani contabili previsionali triennali, stati patrimoniali, conti economici/profitti e perdite, eventuale rendiconto finanziario, ipotesi di pianificazione e spiegazione delle misure di mitigazione dei rischi. Vanno inoltre calcolati i requisiti prospettici di fondi propri, riserve di capitale, liquidità e coefficiente di leva finanziaria per i tre anni successivi all’autorizzazione.

Sono richiesti anche il profilo di funding, la diversificazione delle fonti, i termini del finanziamento e una sintesi dell’adeguatezza della liquidità interna. Devono essere allegati i bilanci obbligatori degli ultimi tre esercizi, approvati dal revisore o dall’impresa di revisione, insieme alle relazioni annuali e agli allegati finanziari. L’articolo 4 richiede inoltre informazioni sull’indebitamento previsto prima dell’avvio, sulle garanzie o cauzioni concesse o da concedere, su eventuali rating e, se il gruppo è soggetto a vigilanza consolidata, l’analisi del perimetro di consolidamento e delle eventuali rinunce o deroghe applicabili.

L’articolo 6 dettaglia la prova del capitale: capitale emesso, versato e non versato, importi e tipi di fondi propri corrispondenti al capitale iniziale, piano e termine per il versamento integrale se non ancora effettuato, fonti di finanziamento dei fondi propri e relativa tracciabilità. Il richiedente deve inoltre dimostrare, tramite valutazione e proiezioni, che il capitale interno sarà sufficiente a coprire i rischi e a soddisfare i requisiti prudenziali per almeno tre anni in scenario di stress grave ma plausibile, tenendo conto, ove disponibili, delle metodologie dell’ultima prova di stress dell’autorità competente.

Governance, controlli interni, audit, esternalizzazioni e continuità operativa

L’articolo 5 richiede un quadro completo sull’organizzazione dell’ente, sulla governance e sui sistemi di controllo interno. Il programma di attività deve coprire almeno i primi tre anni e includere distribuzione geografica, sostenibilità del modello di business, segmentazione della clientela, canali distributivi, struttura del gruppo, fattori di rischio, piano di attuazione fino alla piena operatività e strategia generale.

Devono essere descritte le strutture di governance, i dispositivi di cui all’articolo 74, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, il mandato dell’organo di gestione, le risorse umane, tecniche e giuridiche assegnate alle attività pianificate e i sistemi di pagamento, compensazione o regolamento cui l’ente intende aderire nel primo anno. La sezione sui controlli interni comprende compliance, risk management e audit interno, con indicazione delle risorse dedicate, dei responsabili e delle procedure, anche per AML/CFT. Sono richieste inoltre le politiche su whistleblowing, conflitti di interesse, reclami, abusi di mercato, diversità, remunerazione, audit interno, product governance, tutela dei consumatori e continuità operativa. Quest’ultima deve includere sistemi di backup, ripristino e disponibilità del personale chiave.

L’articolo 5 disciplina anche l’outsourcing: devono essere indicate le funzioni esternalizzate, il fornitore, i legami con il richiedente, il luogo di svolgimento, le ragioni dell’esternalizzazione, le risorse del fornitore, i controlli interni, i piani di emergenza, le funzioni mantenute internamente, gli accordi di servizio e i dispositivi di sorveglianza sulle funzioni essenziali o importanti. Va inoltre descritta l’infrastruttura IT, compresi hosting, governance informatica, sicurezza informatica e servizi bancari online. Infine, devono essere forniti i dati dei revisori legali o dell’impresa di revisione.

Idoneità dei membri dell’organo di gestione e dei responsabili chiave

L’articolo 7 e l’allegato I disciplinano in dettaglio le informazioni necessarie per la valutazione dell’idoneità degli esponenti. Per ciascun membro candidato o effettivo dell’organo di gestione devono essere forniti dati personali, CV, referenze, precedenti penali, civili, amministrativi e disciplinari, eventuali insolvenze, rifiuti o revoche di autorizzazioni, licenziamenti o allontanamenti da posizioni fiduciari, nonché conflitti di interesse, incarichi, disponibilità di tempo e partecipazioni in organi o comitati. Deve essere dimostrata la capacità di dedicare tempo sufficiente, anche alla luce delle regole sul cumulo degli incarichi di cui all’articolo 91, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE.

Se l’ente è qualificato come significativo ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE, le stesse informazioni, con alcune eccezioni, si applicano anche ai responsabili delle funzioni di controllo interno e al direttore finanziario non membri dell’organo di gestione. Il regolamento definisce il direttore finanziario come il soggetto responsabile complessivamente delle risorse finanziarie, della pianificazione e della rendicontazione; la funzione di controllo come funzione indipendente che comprende risk management, compliance e audit interno; i responsabili delle funzioni di controllo interno come i vertici operativi di tali funzioni indipendenti.

Struttura azionaria, partecipazioni qualificate e soggetti di controllo

L’articolo 8 e l’allegato II impongono un’ampia disclosure su azionisti o soci che detengono o deterranno partecipazioni qualificate. Le informazioni variano a seconda che il titolare sia una persona fisica, una persona giuridica, un’entità priva di personalità giuridica, un trust, un organismo di investimento collettivo o un fondo sovrano. Devono essere forniti, tra l’altro, la struttura azionaria, le finalità dell’investimento, la strategia rispetto alla partecipazione, le intenzioni sull’influenza da esercitare, la disponibilità a sostenere l’ente con capitale aggiuntivo, gli accordi tra azionisti, i legami con PEP e i conflitti di interesse, le fonti di finanziamento per l’acquisto, gli eventuali prestiti e la tracciabilità dei fondi.

Per le persone giuridiche sono richieste informazioni societarie, fiscali e finanziarie, la catena di controllo, l’assetto del gruppo, i bilanci, l’eventuale vigilanza di paesi terzi, la compatibilità del regime AML/CFT con le raccomandazioni del GAFI, la struttura dell’azionariato e l’identificazione delle persone che dirigono di fatto l’attività. Per trust, organismi di investimento collettivo e fondi sovrani sono richieste informazioni specifiche su trustee, beneficiari, documenti istitutivi, politica di investimento e fonti di finanziamento. Se nessuno detiene una partecipazione qualificata, l’articolo 9 impone la comunicazione dei 20 maggiori azionisti o soci, o di tutti se meno di 20, con indicazione dell’eventuale vigilanza da parte di un’autorità competente.

Poteri delle autorità competenti e deroghe

L’articolo 10 consente alle autorità di richiedere informazioni supplementari o spiegazioni aggiuntive, purché necessarie, pertinenti e proporzionate alla verifica dei requisiti di autorizzazione. L’articolo 11 prevede una deroga alla presentazione totale o parziale delle informazioni richieste dagli articoli da 1 a 9 quando l’autorità possiede già i dati, che devono essere ancora veritieri, accurati, completi e aggiornati al momento della concessione dell’autorizzazione, e certificati dal richiedente; la deroga opera anche nei casi previsti dall’articolo 21 della direttiva 2013/36/UE.

Ostacoli all’efficace esercizio della vigilanza

L’articolo 12 indica i criteri da considerare ai fini della valutazione degli ostacoli a una vigilanza efficace ex articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE. Tra gli elementi rilevanti figurano: i rapporti con ordinamenti di paesi terzi da cui dipendono soggetti legati all’ente, le difficoltà di ottenere informazioni da tali giurisdizioni, la possibilità di scambio informativo con eventuali autorità estere, la complessità e trasparenza del gruppo, l’ubicazione dei membri del gruppo e le attività da essi svolte.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 13 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applica dalla data ivi indicata. Il testo precisa inoltre la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Finalità e logica della domanda di autorizzazione

Le informazioni richieste devono consentire all’autorità competente di verificare il rispetto dei requisiti per l’autorizzazione previsti dalla direttiva 2013/36/UE e dal diritto nazionale. I dati devono essere veritieri, accurati, completi e aggiornati fino all’autorizzazione e all’inizio delle attività; il richiedente deve comunicare ogni variazione e l’autorità può chiedere chiarimenti o informazioni supplementari.

Identità e storia del richiedente

Devono essere indicati i dati identificativi completi dell’ente richiedente, i recapiti, la forma giuridica, la data e il luogo di costituzione, il registro di iscrizione, il LEI se disponibile, lo statuto o atti costitutivi equivalenti. La domanda deve inoltre contenere una sintesi della storia del richiedente e delle sue filiazioni, incluse licenze, autorizzazioni, registrazioni o permessi ottenuti, pendenti, rifiutati, revocati o abbandonati, nonché eventi significativi, procedimenti, sanzioni, controversie e vicende rilevanti per l’autorizzazione.

Programma delle attività e business plan

La domanda deve includere un programma delle attività per almeno i primi tre anni, con l’elenco delle attività previste, comprese quelle dell’allegato I della direttiva 2013/36/UE, e la descrizione della coerenza del piano con le attività proposte. È consentita l’omissione delle informazioni relative ad attività non incluse nel programma, purché siano indicate le omissioni e il relativo fondamento normativo.

Informazioni finanziarie, capitale iniziale e funding

Sono richieste previsioni finanziarie a livello individuale e, se del caso, consolidato e subconsolidato, per i tre anni successivi all’autorizzazione o all’avvio delle attività, comprendenti conti previsionali, ipotesi di pianificazione, requisiti di fondi propri, liquidità e leva finanziaria, profilo di funding e valutazione della liquidità interna. Devono essere forniti i bilanci degli ultimi tre esercizi, una descrizione dell’indebitamento, garanzie o cauzioni, eventuali rating e, se applicabile, l’analisi del perimetro di vigilanza consolidata. L’articolo 6 richiede prove sul capitale emesso, versato e non versato, il piano di versamento integrale prima dell’efficacia dell’autorizzazione, le fonti di finanziamento dei fondi propri e una valutazione del capitale interno sufficiente anche in scenario di stress grave ma plausibile per almeno tre anni.

Governance, controlli interni, audit e continuità operativa

La domanda deve illustrare il programma di attività, la struttura organizzativa e di governance, le risorse umane e tecniche, i sistemi di controllo interno e di audit, le politiche su conflitti di interesse, whistleblowing, reclami, abusi di mercato, diversità, remunerazione, tutela dei consumatori, continuità operativa e governance dei prodotti. Devono essere descritti i sistemi di gestione dei rischi, inclusi i rischi AML/CFT, l’assetto della funzione di compliance, risk management e audit interno, l’outsourcing essenziale e l’infrastruttura IT.

Idoneità degli esponenti e requisiti di onorabilità

Per i membri candidati o effettivi dell’organo di gestione devono essere forniti i dati di cui all’allegato I, inclusi dati personali, CV, referenze, precedenti giudiziari e amministrativi, conflitti di interesse e disponibilità di tempo. Se l’ente è significativo ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE, le stesse informazioni sono richieste anche ai responsabili delle funzioni di controllo interno e al direttore finanziario non componenti dell’organo di gestione. Il regolamento definisce anche "direttore finanziario", "funzione di controllo" e "responsabili delle funzioni di controllo interno".

Struttura azionaria e partecipazioni qualificate

Devono essere fornite informazioni dettagliate su tutti i soggetti che detengono o deterranno partecipazioni qualificate, con specifiche diverse per persone fisiche, persone giuridiche, entità non dotate di personalità giuridica, trust, organismi di investimento collettivo e fondi sovrani. Se nessuno detiene una partecipazione qualificata, la domanda deve indicare i 20 maggiori azionisti o soci, o tutti se meno di 20, e se siano soggetti alla vigilanza di un’autorità competente.

Informazioni supplementari, deroghe e aggiornamenti

Le autorità competenti possono chiedere ulteriori informazioni o chiarimenti, purché necessari e proporzionati alla verifica dei requisiti di autorizzazione. Possono inoltre derogare, in tutto o in parte, alla presentazione delle informazioni quando i dati siano già in loro possesso, ancora veritieri, accurati, completi e aggiornati alla data del rilascio dell’autorizzazione, oppure quando opera una deroga prevista dall’articolo 21 della direttiva 2013/36/UE.

Ostacoli all’efficace vigilanza

Nella valutazione ex articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE, l’autorità competente deve considerare tutti gli elementi pertinenti, in particolare i legami con paesi terzi, la possibilità di scambio di informazioni con eventuali autorità estere, la complessità e trasparenza della struttura del gruppo, l’ubicazione dei soggetti del gruppo e le attività svolte o da svolgere.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La data di applicazione è rinviata alla data indicata nel testo all’articolo 13, per consentire alle autorità competenti e ai richiedenti di adeguarsi alle nuove prescrizioni.

Come è indicizzato

Materievigilanza bancariaautorizzazione degli enti creditizigovernance societariaantiriciclaggiotrasparenza azionaria

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