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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/945

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/945 della Commissione del 17 giugno 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i diritti che possono essere riscossi dai laboratori di riferimento dell’UE nel settore dei dispositivi medico-diagnostici in vitro (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R0945

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce i criteri di base per i diritti che i laboratori di riferimento dell’UE nel settore dei dispositivi medico-diagnostici in vitro possono richiedere quando forniscono assistenza o pareri a organismi notificati e Stati membri. La disciplina individua le categorie di spesa copribili, consente il recupero dei costi connessi a eventuali laboratori terzi e impone principi di non discriminazione, equità, ragionevolezza e proporzionalità. È inoltre previsto che i laboratori pubblichino le regole di calcolo dei diritti e le riesaminino almeno ogni due anni.

Modalità di calcolo, struttura e pubblicità dei diritti riscossi dai laboratori di riferimento dell’UE nel settore dei dispositivi medico-diagnostici in vitro.

Ambito di applicazione

Si applica ai laboratori di riferimento dell’UE istituiti nel quadro del regolamento (UE) 2017/746, quando svolgono compiti di assistenza scientifica o tecnica o rendono pareri scientifici su richiesta degli organismi notificati o degli Stati membri. Riguarda i diritti che tali laboratori possono riscuotere per coprire, in tutto o in parte, le spese sostenute per i compiti richiesti, incluse le ipotesi in cui l’attività di test sia esternalizzata a laboratori nazionali di riferimento o ad altri laboratori. Si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Diritti riscossi dai laboratori di riferimento dell’UE nel settore dei dispositivi medico-diagnostici in vitro

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/945 disciplina la struttura e il livello dei diritti che i laboratori di riferimento dell’UE possono chiedere quando prestano assistenza scientifica o tecnica, oppure un parere scientifico, nell’ambito del regolamento (UE) 2017/746. La disciplina mira a garantire trasparenza, recupero dei costi e prevedibilità, lasciando ai laboratori un margine di discrezionalità nel calcolo dell’importo specifico per ciascun compito, ma entro criteri predeterminati.

Finalità e contesto

Secondo i considerando, i diritti possono servire a coprire integralmente o parzialmente le spese sostenute per i compiti richiesti da organismi notificati e Stati membri. La Commissione sottolinea che la varietà dei dispositivi e dei compiti affidabili ai laboratori rende opportuno lasciare a tali laboratori la determinazione concreta del diritto, ma sulla base di regole trasparenti e verificabili. Viene inoltre evidenziato che il metodo più trasparente è il calcolo fondato sulle spese sostenute, con possibilità di ricorrere a stime medie quando la determinazione puntuale sia eccessivamente onerosa.

Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo

La disciplina riguarda i laboratori di riferimento dell’UE nel settore dei dispositivi medico-diagnostici in vitro istituiti ai sensi del regolamento (UE) 2017/746. Si applica ai diritti riscossi in relazione a compiti svolti su richiesta di organismi notificati o degli Stati membri, inclusa l’ipotesi in cui il test sia esternalizzato a laboratori nazionali di riferimento o ad altri laboratori. In tal caso, anche i costi sostenuti verso il terzo incaricato possono essere recuperati tramite il diritto richiesto.

Struttura delle spese copribili

L’articolo 1 individua le categorie di costo che possono essere inglobate nei diritti:

  • spese per il personale, incluse quelle di viaggio, alloggio e soggiorno;
  • spese per le attrezzature, salvo che siano fornite dal fabbricante del dispositivo da testare;
  • spese per materiali di consumo, campioni di prova e materiali di riferimento;
  • spese di spedizione dei campioni;
  • spese di traduzione;
  • spese generali di funzionamento del laboratorio.

Se il laboratorio di riferimento dell’UE ha affidato un’attività a un altro laboratorio tramite contratto ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 1 o 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/944, il diritto può coprire anche l’importo corrisposto a tale soggetto per l’esecuzione del compito.

Criteri di determinazione dell’importo

L’articolo 2 stabilisce che i diritti devono essere non discriminatori, equi, ragionevoli e proporzionati ai servizi effettivamente prestati. Regola generale è il calcolo sulla base delle spese sostenute. Tuttavia, per le categorie di spesa da a) a e), quando la determinazione puntuale risulti irragionevolmente gravosa, il laboratorio può fare ricorso a una stima basata sulle spese medie di quella categoria.

Le spese generali di funzionamento, invece, non si calcolano in modo autonomo ma come percentuale delle altre spese combinate (lettere da a) a e)). Tale percentuale non può superare il 7 % delle suddette spese.

Trasparenza, regole interne e aggiornamento periodico

L’articolo 3 impone ai laboratori di riferimento dell’UE di fissare le regole di calcolo dei diritti, comprese le modalità di stima fondate su spese medie, e di pubblicarle sui propri siti web. La pubblicazione è funzionale alla trasparenza verso organismi notificati, Stati membri e altri soggetti interessati.

Le medesime regole devono essere riesaminate almeno ogni due anni e, se necessario, adeguate, così da garantire che i diritti continuino a riflettere in modo corretto le spese effettivamente sostenute.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Trattandosi di regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Categorie di spesa copribili

L’articolo 1, paragrafo 1, elenca le spese che possono essere coperte dai diritti riscossi: personale, comprese viaggio, alloggio e soggiorno; attrezzature, se non fornite dal fabbricante; materiali di consumo, campioni di prova e materiali di riferimento; spedizione dei campioni; traduzione; spese generali di funzionamento del laboratorio.

Costi esternalizzati a laboratori terzi

L’articolo 1, paragrafo 2, consente di includere nel diritto anche l’importo versato a un altro laboratorio, se il laboratorio di riferimento dell’UE ha stipulato un contratto ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 1 o 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/944.

Principi di determinazione dei diritti

L’articolo 2 stabilisce che i diritti devono essere non discriminatori, equi, ragionevoli e proporzionati ai servizi prestati. In linea generale, l’importo va calcolato sulla base delle spese effettivamente sostenute; per alcune categorie di spesa da a) a e), se il calcolo puntuale è irragionevolmente gravoso, è ammessa una stima fondata sulle spese medie.

Spese generali di funzionamento e limite massimo

Sempre all’articolo 2, le spese generali di funzionamento di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), sono determinate come percentuale delle spese di cui alle lettere da a) a e) complessivamente considerate e non possono superare il 7 % di tali spese.

Regole interne e pubblicità

L’articolo 3 impone ai laboratori di riferimento dell’UE di stabilire le regole per il calcolo dei diritti, comprese quelle per la stima basata sulle spese medie, e di pubblicarle sui propri siti web.

Riesame periodico

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, le regole di calcolo devono essere riesaminate almeno ogni due anni e, se necessario, adeguate.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 4 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiedispositivi medico-diagnostici in vitroconformità e vigilanza del mercatotariffe e diritti amministrativicooperazione tecnica tra laboratori

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