Regolamento (UE) 2022/1008
Regolamento (UE) 2022/1008 del Consiglio del 17 giugno 2022 che modifica il regolamento (UE) 2021/2278 recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 per taluni prodotti agricoli e industriali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il sistema di sospensioni tariffarie autonome già previsto dal regolamento (UE) 2021/2278, per assicurare l’approvvigionamento dell’industria dell’Unione di taluni prodotti non disponibili in quantità sufficienti sul mercato interno. Interviene su più fronti: sopprime sospensioni non più ritenute nell’interesse dell’Unione, modifica descrizioni e classificazioni tecniche di alcune voci, e introduce nuove sospensioni, anche parziali, per prodotti legati in particolare alla filiera batterie e ad altri settori industriali. Le nuove disposizioni si applicano dal 1° luglio 2022, in continuità con il regime tariffario autonomo.
Modifica il regolamento (UE) 2021/2278 sulle sospensioni autonome dei dazi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali, aggiornando, sopprimendo e aggiungendo specifiche voci tariffarie.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione europea dei prodotti elencati nell’allegato del regolamento (UE) 2021/2278, come modificato dal presente atto. Incide su operatori economici, importatori e industrie utilizzatrici che beneficiano o subiscono la sospensione dei dazi TDC; alcune sospensioni sono soggette a controllo doganale dell’uso finale ai sensi dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013. Le modifiche si applicano dal 1° luglio 2022, mentre il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Modifica del regolamento (UE) 2021/2278 sulle sospensioni tariffarie autonome
Il regolamento (UE) 2022/1008 del Consiglio interviene sul regime di sospensione dei dazi della tariffa doganale comune previsto dal regolamento (UE) 2021/2278. La finalità, richiamata nei considerando, è garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di prodotti agricoli e industriali non prodotti in quantità adeguate nell’Unione, evitando perturbazioni del mercato e sostenendo settori industriali specifici, in particolare la filiera delle batterie.
Finalità e contesto normativo
Il provvedimento si fonda sull’articolo 31 TFUE e si innesta nel quadro del regolamento (UE) n. 952/2013, codice doganale dell’Unione, con riferimento ai dazi TDC di cui all’articolo 56, paragrafo 2, lettera c). I considerando precisano che il sistema di sospensioni autonome era già stato introdotto dal regolamento (UE) 2021/2278 e che l’aggiornamento si rende necessario per riflettere l’evoluzione tecnica dei prodotti, le tendenze economiche del mercato e l’interesse dell’Unione a mantenere o introdurre sospensioni solo per i prodotti effettivamente necessari.
Ambito materiale dell’intervento
L’atto non disciplina in via generale le importazioni, ma modifica puntualmente l’allegato del regolamento (UE) 2021/2278. L’effetto pratico è la revisione del trattamento tariffario di specifiche merci identificate tramite codici NC e TARIC, descrizioni tecniche dettagliate, aliquote dei dazi autonomi e date di riesame obbligatorio. Alcune voci vengono soppresse, altre sostituite con descrizioni aggiornate, altre ancora inserite ex novo.
Soppressione di sospensioni non più giustificate
Il regolamento sopprime le voci con numeri di serie 0.3965, 0.4050, 0.4890, 0.4934, 0.5487, 0.7369, 0.8088 e 0.8210. Secondo il considerando (5), per tali prodotti non è più nell’interesse dell’Unione mantenere la sospensione dei dazi TDC; la cessazione ha efficacia dal 1° luglio 2022, così da allineare il regime tariffario al mutato contesto economico.
Nuove descrizioni e aggiornamenti tecnici delle voci esistenti
Talune voci già sospese sono riformulate per tenere conto dell’evoluzione tecnica e di classificazione. Il testo allegato mostra, ad esempio, aggiornamenti su prodotti chimici, resine, tessuti tecnici, componenti elettronici e parti per autoveicoli. In diversi casi l’aliquota resta pari a 0 %, mentre per alcune merci è confermata una sospensione parziale con aliquota ridotta, come 1,3 % o 3,2 %. Ogni voce riporta altresì la data prevista per il riesame obbligatorio, elemento essenziale per la futura rivalutazione dell’interesse dell’Unione.
Nuove sospensioni, anche per la filiera batterie
L’allegato introduce numerose nuove voci, molte delle quali concernono sostanze chimiche, intermedi farmaceutici e industriali, materiali polimerici, membrane, vetri speciali, componenti per apparecchiature elettroniche e prodotti destinati all’automotive e agli accumulatori. Tra i prodotti evidenziati figurano l’esafluorofosfato di litio, vari composti organici ad alta purezza, pellicole e membrane speciali, motori, riduttori, moduli e batterie al litio-ion, nonché sistemi di gonfiaggio per airbag. Alcune di queste sospensioni sono state concepite per favorire una produzione integrata di batterie nell’Unione, in linea con gli orientamenti richiamati nei considerando.
Controllo doganale dell’uso finale e condizioni applicative
Per più voci l’allegato precisa che la sospensione è soggetta al controllo doganale dell’uso finale ai sensi dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013. Ciò significa che il beneficio tariffario è vincolato alla destinazione del prodotto a specifiche lavorazioni o alla fabbricazione di determinati beni, come veicoli, batterie o componenti industriali. Questa clausola è rilevante per importatori e operatori doganali, perché impone un monitoraggio puntuale della destinazione d’uso.
Decorrenza ed efficacia
L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1° luglio 2022. La scelta di applicazione anticipata e la rapida entrata in vigore rispondono, secondo il considerando (7), all’esigenza di evitare interruzioni nel regime di sospensioni tariffarie autonome e garantire continuità agli operatori economici. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato del regolamento (UE) 2021/2278
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento (UE) 2021/2278 secondo quanto stabilito nell’allegato del nuovo regolamento. L’intervento riguarda sia la soppressione di alcune voci, sia la sostituzione di altre con descrizioni e codici aggiornati, sia l’inserimento di nuove voci nell’ordine numerico dei codici NC e TARIC.
Soppressione di sospensioni esistenti
Sono soppresse le voci corrispondenti ai numeri di serie 0.3965, 0.4050, 0.4890, 0.4934, 0.5487, 0.7369, 0.8088 e 0.8210. Il considerando (5) chiarisce che, per tali prodotti, non è più nell’interesse dell’Unione mantenere la sospensione dei dazi TDC e che la soppressione produce effetto dal 1° luglio 2022.
Sostituzione e aggiornamento di voci esistenti
Alcune voci già presenti nell’allegato sono sostituite con nuove descrizioni tecniche, codici NC/TARIC e date di riesame obbligatorio. Tra queste figurano prodotti chimici, materie plastiche, tessili tecnici, componenti per automotive, materiali per elettronica e altri beni industriali; per talune voci la sospensione resta a dazio zero, per altre è prevista un’aliquota ridotta (ad esempio 1,3 % o 3,2 %).
Nuove sospensioni tariffarie autonome
Sono aggiunte numerose nuove voci, prevalentemente per prodotti chimici e intermedi di sintesi, materiali per batterie, componenti elettronici, polimeri, vetri tecnici e parti automotive. Le nuove voci includono, tra le altre, esafluorofosfato di litio, vari reagenti e intermedi chimici, membrane e pellicole speciali, componenti per veicoli e accumulatori al litio-ion, con aliquota autonoma in genere pari a 0 % o, per talune voci, a 1,3 %, 2,7 % o 3,2 %.
Riesame obbligatorio e controllo dell’uso finale
Per ciascuna voce è indicata una data prevista per il riesame obbligatorio, spesso al 31 dicembre 2022, 2023, 2024, 2025 o 2026. Alcune sospensioni sono espressamente assoggettate al controllo doganale dell’uso finale ai sensi dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013, in particolare per prodotti destinati alla fabbricazione di specifici beni industriali o veicoli.
Decorrenza, entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1° luglio 2022. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 17 giu 2022Regolamento (UE) 2022/943
- Regolamento · 17 giu 2022Regolamento (UE) 2022/944
- Regolamento · 17 giu 2022Regolamento (UE) 2022/945
- Regolamento · 17 giu 2022Regolamento (UE) 2022/946
- Regolamento · 17 giu 2022Regolamento (UE) 2022/972
- Regolamento · 17 giu 2022Regolamento (UE) 2022/1520
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →