Regolamento (UE) 2022/946
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/946 della Commissione del 17 giugno 2022 recante modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’elenco delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. La principale novità è il rafforzamento della classificazione di alcune aree italiane, in particolare l’innalzamento di una zona da restrizione II a restrizione III a seguito di un nuovo focolaio nel comune di Roma e la ridefinizione delle aree limitrofe. L’allegato I viene integralmente sostituito per recepire la nuova situazione epidemiologica in vari Stati membri.
Modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 sulle misure speciali di controllo della peste suina africana, con aggiornamento delle zone soggette a restrizioni I, II e III in diversi Stati membri.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli Stati membri e, più precisamente, alle zone territoriali elencate nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, come sostituito dal presente atto. Incide sulle aree soggette a restrizioni per la peste suina africana in Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Bulgaria, Romania e altri territori specificamente individuati nell’allegato; l’applicazione è immediata e direttamente vincolante in tutti gli Stati membri. Le modifiche sono giustificate dall’evoluzione della situazione epidemiologica, in particolare da un nuovo focolaio in suini detenuti in Italia; il testo non prevede esclusioni generali, ma delimita puntualmente le aree incluse nelle diverse zone di restrizione.
Modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 sulle misure speciali di controllo della peste suina africana
Il regolamento aggiorna la classificazione geografica delle aree soggette a restrizioni per la peste suina africana nell’Unione, modificando l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. La finalità è adeguare senza ritardo le misure di contenimento alla situazione epidemiologica, considerata dinamica e in evoluzione, in particolare alla luce di nuovi focolai e dell’aumento del rischio di diffusione.
Contesto normativo e criteri di delimitazione
Il provvedimento si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 sulla normativa in materia di sanità animale e attua la base giuridica dell’articolo 71, paragrafo 3. I considerando richiamano che le zone soggette a restrizioni I, II e III devono essere determinate in funzione della situazione epidemiologica nelle aree interessate e nello Stato membro, del rischio di ulteriore diffusione, di criteri scientificamente validi, degli orientamenti dell’Unione concordati in seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e delle norme internazionali OIE, nonché delle giustificazioni fornite dalle autorità competenti nazionali.
Motivo della modifica: evoluzione della situazione epidemiologica
Il regolamento segnala un nuovo focolaio di peste suina africana in suini detenuti in Italia, rilevato nel giugno 2022 nel comune di Roma. Tale evento è considerato idoneo a innalzare il livello di rischio e a richiedere una revisione delle delimitazioni esistenti. In particolare, un’area italiana già classificata come zona soggetta a restrizioni II viene ora riclassificata come zona soggetta a restrizioni III, con conseguente ridefinizione anche della zona II circostante e aggiornamento delle misure di gestione del rischio.
Ambito territoriale delle nuove delimitazioni
L’allegato sostituito contiene elenchi molto estesi e puntuali delle zone soggette a restrizioni nei diversi Stati membri. Le zone sono ripartite in tre parti:
- Parte I: zone soggette a restrizioni I, tra cui aree di Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia e Italia.
- Parte II: zone soggette a restrizioni II, tra cui aree di Bulgaria, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia e Romania.
- Parte III: zone soggette a restrizioni III, tra cui aree di Bulgaria, Italia, Polonia, Romania e Slovacchia.
Per l’Italia, il testo è particolarmente rilevante perché:
- nella Parte I comprende aree di Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia e Lazio;
- nella Parte II include ulteriori aree di Piemonte, Liguria e Lazio;
- nella Parte III include l’intera Sardegna e l’area del comune di Roma compresa entro i confini amministrativi dell’ASL RM1.
Effetti pratici per gli operatori
L’aggiornamento delle zone di restrizione incide sui movimenti di suini e dei relativi prodotti, sulla gestione degli allevamenti e sull’operatività delle autorità competenti nei territori interessati. Per avvocati e commercialisti operanti nel settore agroalimentare e zootecnico, il dato essenziale è che la classificazione territoriale vigente va letta esclusivamente alla luce dell’allegato sostituito dal presente regolamento, poiché esso modifica in modo immediato la disciplina applicabile nelle aree interessate.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento di esecuzione, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Sostituzione dell’allegato I del regolamento (UE) 2021/605
L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 con il testo contenuto nell’allegato del regolamento in esame. Ne deriva l’aggiornamento completo delle zone soggette a restrizioni I, II e III per la peste suina africana.
Ridefinizione delle zone di restrizione sulla base del rischio epidemiologico
I considerando precisano che la delimitazione delle zone si fonda sulla situazione epidemiologica della peste suina africana nelle aree interessate e nello Stato membro coinvolto, sul rischio di ulteriore diffusione, su criteri scientifici, sugli orientamenti UE concordati in sede di comitato permanente per piante, animali, alimenti e mangimi e sulle norme internazionali dell’OIE. Per l’Italia, un nuovo focolaio nel comune di Roma comporta l’innalzamento di un’area da zona soggetta a restrizioni II a zona soggetta a restrizioni III e la ridefinizione delle zone circostanti.
Elenco aggiornato delle zone soggette a restrizioni I
La Parte I dell’allegato elenca le zone soggette a restrizioni I in Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia e Italia. Per l’Italia, la Parte I comprende aree in Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia e Lazio.
Elenco aggiornato delle zone soggette a restrizioni II
La Parte II dell’allegato elenca le zone soggette a restrizioni II in Bulgaria, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia e Romania. Per l’Italia, la Parte II riguarda aree del Piemonte, Liguria e Lazio, con delimitazioni geografiche dettagliate del territorio del comune di Roma e di altri comuni/province interessati.
Elenco aggiornato delle zone soggette a restrizioni III
La Parte III dell’allegato elenca le zone soggette a restrizioni III in Bulgaria, Italia, Polonia, Romania e Slovacchia. Per l’Italia, la Parte III include tutto il territorio della Sardegna e l’area del comune di Roma compresa entro i confini amministrativi dell’ASL RM1.
Entrata in vigore e applicazione immediata
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con finalità di risposta urgente all’evoluzione epidemiologica.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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