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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/972

Regolamento (UE) 2022/972 del Consiglio del 17 giugno 2022 che modifica il regolamento (UE) 2021/2283 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

Normativa europea32022R0972

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento 2022/972 del Consiglio aggiorna il regime dei contingenti tariffari autonomi dell'Unione previsto dal regolamento (UE) 2021/2283. L'intervento apre nuovi contingenti a dazio zero, modifica talune designazioni e codici TARIC, e chiude tre contingenti non più nell'interesse dell'Unione. Le modifiche si applicano dal 1o luglio 2022, con entrata in vigore urgente il giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica del regolamento (UE) 2021/2283 sui contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali, con apertura di nuovi contingenti, aggiornamento di alcuni prodotti e chiusura di contingenti non più giustificati.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell'Unione di taluni prodotti agricoli e industriali elencati nell'allegato del regolamento (UE) 2021/2283, come sostituito dal presente atto. Riguarda gli operatori economici che importano i prodotti compresi nei contingenti tariffari autonomi, con applicazione di dazio ridotto o nullo entro i volumi contingentali indicati e nel periodo contingentale previsto, di regola dal 1o gennaio al 31 dicembre; per alcuni contingenti il periodo decorre dal 1o luglio al 31 dicembre. Sono previste esclusioni specifiche per il trattamento di taluni prodotti destinati all'uso finale in imprese di vendita al minuto o di ristorazione, e il beneficio di sospensione è soggetto, per i prodotti interessati, al controllo doganale dell'uso finale ai sensi dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013.

Regolamento (UE) 2022/972 del Consiglio: modifica del regime dei contingenti tariffari autonomi

Il regolamento interviene sul sistema dei contingenti tariffari autonomi dell'Unione disciplinato dal regolamento (UE) 2021/2283. La finalità dichiarata è garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di prodotti agricoli e industriali per i quali la produzione unionale è insufficiente, evitando perturbazioni del mercato.

Finalità e contesto

I considerando evidenziano che alcuni prodotti non sono fabbricati in quantità sufficienti nell'Unione e che, per altri, l'ambito dei contingenti esistenti è divenuto inadeguato. Per tale ragione il Consiglio apre nuovi contingenti, modifica talune voci già esistenti e chiude i contingenti non più ritenuti di interesse unionale. La sostituzione integrale dell'allegato del regolamento base è disposta per ragioni di chiarezza e coordinamento.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell'Unione dei prodotti elencati nell'allegato sostitutivo. I benefici consistono nell'applicazione di un dazio ridotto o nullo entro il volume contingentale e per il periodo contingentale indicato per ciascuna voce.

In via generale, i periodi contingentali sono annuali (1o gennaio-31 dicembre), ma per alcuni nuovi o modificati contingenti decorrono dal 1o luglio al 31 dicembre. Il testo precisa inoltre che la sospensione dei dazi è subordinata, per le merci interessate, al controllo doganale dell'uso finale ai sensi dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013.

Interventi normativi principali

Il nucleo dell'atto è la sostituzione dell'allegato del regolamento (UE) 2021/2283. L'allegato aggiornato contiene una lunga elencazione di prodotti agricoli e industriali, con relativi codici NC/TARIC, descrizioni tecniche, volumi contingentali e dazi applicabili, che nella maggior parte dei casi sono pari allo 0 %.

Sono espressamente aperti nuovi contingenti a dazio zero per i numeri d'ordine 09.2819, 09.2839, 09.2855, 09.2857 e 09.2702.

Sono invece modificati i contingenti numeri 09.2583 e 09.2876, perché la descrizione dei prodotti era divenuta inadeguata; l'intervento riguarda anche l'aggiornamento del codice TARIC.

Sono chiusi, con decorrenza 1o luglio 2022, i contingenti numeri 09.2637, 09.2679 e 09.2740.

Esempi di contingenti presenti nell'allegato

L'allegato elenca numerosi prodotti, soprattutto chimici, materie plastiche, tessili, metalli e componenti industriali. Tra i casi più rilevanti figurano, a titolo esemplificativo:

  • funghi Auricularia polytricha congelati destinati alla fabbricazione di piatti preparati, con dazio 0 % e volume di 700 tonnellate;
  • tabacco greggio o non lavorato destinato a essere utilizzato come fascia esterna o sottofascia nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 2402 10 00, con dazio 0 % e volume di 6 000 tonnellate;
  • acrilonitrile destinato a specifiche produzioni industriali, con contingenti distinti e dazio 0 %;
  • numerose sostanze chimiche e intermedi industriali, come acido acetico, anilina, L-treonina, paracetamolo, triossido di tungsteno, e vari additivi e polimeri;
  • prodotti metalmeccanici e componenti per l'automotive, l'elettronica e l'aeronautica, con condizioni tecniche di dettaglio e volumi fissati in pezzi, tonnellate o metri quadrati.

In un caso il dazio contingentale non è nullo: per il copolimero di poli(etilene tereftalato) e cicloesandimetanolo del numero d'ordine 09.2585 il dazio contingentale è pari al 2 %.

Regole speciali e note applicative

L'allegato contiene due note rilevanti. La prima stabilisce che la sospensione dei dazi è soggetta al controllo doganale dell'uso finale ai sensi dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013. La seconda prevede che, per i funghi Auricularia polytricha destinati alla fabbricazione di piatti preparati, la sospensione non si applichi se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione.

Entrata in vigore e applicazione temporale

Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 24 giugno 2022. Tuttavia, la sua applicazione decorre dal 1o luglio 2022, così da garantire continuità al regime dei contingenti e allineamento con gli orientamenti della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi.

Implicazioni pratiche per gli operatori

Per gli importatori, il regolamento comporta l'opportunità di beneficiare di dazi nulli o ridotti per numerose merci industriali, purché siano rispettati il codice corretto, la destinazione d'uso, il periodo contingentale e l'eventuale controllo dell'uso finale. Per i consulenti doganali, è essenziale verificare la corrispondenza tra prodotto importato e descrizione tecnica dell'allegato, nonché l'eventuale esaurimento del contingente e la sussistenza di eventuali esclusioni o condizioni speciali.

Disposizioni principali

Sostituzione dell'allegato del regolamento base

L'articolo 1 sostituisce integralmente l'allegato del regolamento (UE) 2021/2283 con il testo contenuto nell'allegato del presente regolamento, aggiornando l'elenco dei contingenti, i codici NC/TARIC, le designazioni, i periodi contingentali, i volumi e i dazi contingentali.

Apertura di nuovi contingenti a dazio zero

Sono aperti nuovi contingenti tariffari autonomi per i numeri d'ordine 09.2819, 09.2839, 09.2855, 09.2857 e 09.2702, per quantitativi ritenuti adeguati di prodotti industriali non fabbricati in quantità sufficienti nell'Unione. I nuovi contingenti prevedono dazio pari a 0 %.

Modifica di contingenti esistenti

Per i contingenti con numeri d'ordine 09.2583 e 09.2876 è modificata la designazione dei prodotti, con conseguente aggiornamento dell'indicazione del codice TARIC applicabile, perché l'ambito di applicazione originario è divenuto inadeguato rispetto alle esigenze degli operatori economici.

Chiusura di contingenti non più nell'interesse dell'Unione

I contingenti recanti i numeri d'ordine 09.2637, 09.2679 e 09.2740 sono chiusi con effetto dal 1o luglio 2022, poiché non è più nell'interesse dell'Unione mantenerli aperti.

Decorrenza, urgenza ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica a decorrere dal 1o luglio 2022. L'entrata in vigore urgente è giustificata dall'esigenza di evitare interruzioni nell'applicazione del regime dei contingenti.

Controllo doganale e esclusioni specifiche

Per le merci interessate dalla sospensione dei dazi, l'applicazione è soggetta al controllo doganale dell'uso finale ai sensi dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013. Per i funghi Auricularia polytricha destinati alla fabbricazione di piatti preparati, la sospensione non si applica se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione.

Come è indicizzato

Materieunione doganalepolitica commercialecontingenti tariffariimportazioni di prodotti agricoli e industriali

Testo integrale

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