Cassazione Civile, Sentenza n. 5535/2020 del 28/02/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (richiedente)
La controversia
La ricorrente aveva chiesto alla Corte d’appello di Ancona l’equa riparazione per la durata del procedimento penale che la riguardava. Aveva individuato l’inizio del periodo il 12 settembre 2006, data in cui era stato redatto il verbale di identificazione e le era stato comunicato che erano in corso indagini per i reati di cui agli artt. 594 e 660 c.p.; il procedimento si era concluso con sentenza del Tribunale di Bologna che aveva dichiarato la prescrizione del reato, divenuta irrevocabile il 6 settembre 2015. Il Consigliere delegato della Corte d’appello, con decreto del 29 febbraio 2016, aveva riconosciuto soltanto tre anni di durata indennizzabile, escludendo il periodo successivo all’11 settembre 2012 per la mancata presentazione dell’istanza di accelerazione prevista dall’art. 2, comma 2-quinquies, lett. e), della L. n. 89/2001, e aveva liquidato Euro 1.500. L’opposizione era stata respinta dalla Corte d’appello di Ancona in composizione collegiale con decreto del 12 ottobre 2016. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, la richiedente denunciava la violazione e falsa applicazione della L. n. 89/2001, art. 2, comma 2-quinquies, lett. e), e dell’art. 11 preleggi: sosteneva che, essendo già maturato il termine di durata ragionevole prima dell’entrata in vigore della disposizione, non le si potesse imporre retroattivamente, a pena di perdita dell’indennizzo per il ritardo successivo, un adempimento non previsto quando quel termine era stato superato.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso e cassato il decreto impugnato con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. Ha rilevato che, nelle more, la Corte costituzionale, con sentenza n. 169 del 2019, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2-quinquies, della L. n. 89/2001, nel testo introdotto dal D.L. n. 83/2012, nella parte rilevante. La mancata presentazione dell’istanza di accelerazione non può condizionare la proponibilità della domanda di equa riparazione, poiché l’istanza è una facoltà e non ha efficacia effettivamente acceleratoria. In sede di rinvio, la mancata presentazione potrà eventualmente essere valutata come indice di carenza o non serietà sopravvenuta dell’interesse ai fini della determinazione del quantum, ma non può escludere il diritto di proporre la domanda.
Norme richiamate
art. 2, comma 2-quinquies, lett. e), L. n. 89/2001
Si è quindi ritenuto che le stesse considerazioni debbano valere anche per l’istanza di accelerazione del processo penale, la quale, non diversamente dall’istanza di prelievo nel processo amministrativo, non costituisce infatti un adempimento necessario ma una mera facoltà dell’imputato e non ha – ciò che è comunque di per sè decisivo – efficacia effettivamente acceleratoria del processo.
La mancata presentazione dell’istanza di accelerazione non può essere posta come condizione per la proponibilità della domanda di equa riparazione, perché l’istanza è una mera facoltà e non assicura un’effettiva accelerazione del procedimento.
art. 117, comma 1, Cost.
La sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della norma che subordinava la proponibilità della domanda di equo indennizzo alla necessaria presentazione dell’istanza di accelerazione, la cui violazione comporta, appunto, per interposizione, quella dell’art. 117 Cost., comma 1, impone quindi la cassazione del decreto impugnato con rinvio per nuovo esame alla Corte d’Appello di Ancona in diversa composizione, la quale dovrà in ogni caso considerare, come ribadito dalla Consulta nella menzionata sentenza, che la mancata presentazione dell’istanza di accelerazione nel processo presupposto può eventualmente assumere rilievo (come indice di sopravvenuta carenza o non serietà dell’interesse al processo del richiedente) ai fini della determinazione del quantum dell’indennizzo ex lege n. 89 del 2001, ma non può condizionare la stessa proponibilità della correlativa domanda.
Il vincolo convenzionale, tramite l’art. 117, comma 1, Cost., impedisce che la mancata presentazione di un rimedio privo di efficacia acceleratoria effettiva renda improponibile la domanda di equa riparazione; tale omissione può al più incidere sulla quantificazione dell’indennizzo.
art. 6, par. 1, CEDU
In quel caso si è osservato che, per “costante giurisprudenza della Corte EDU” (il riferimento va appunto alle ricordate sentenze Daddi e Olivieri, ma anche alla sentenza della Grande Camera 29 marzo 2006, Scordino contro Italia), i rimedi preventivi, volti ad evitare che la durata del procedimento diventi eccessivamente lunga, sono ammissibili, o addirittura preferibili, eventualmente in combinazione con quelli indennitari, ma solo se “effettivi” e, cioè, solo se e nella misura in cui velocizzino la decisione da parte del giudice competente.
I rimedi preventivi relativi alla durata del processo sono compatibili con la garanzia convenzionale soltanto se effettivi, ossia se idonei ad accelerare la decisione; altrimenti deve essere assicurata un’adeguata riparazione della violazione.
art. 13 CEDU
In quel caso si è osservato che, per “costante giurisprudenza della Corte EDU” (il riferimento va appunto alle ricordate sentenze Daddi e Olivieri, ma anche alla sentenza della Grande Camera 29 marzo 2006, Scordino contro Italia), i rimedi preventivi, volti ad evitare che la durata del procedimento diventi eccessivamente lunga, sono ammissibili, o addirittura preferibili, eventualmente in combinazione con quelli indennitari, ma solo se “effettivi” e, cioè, solo se e nella misura in cui velocizzino la decisione da parte del giudice competente.
Il rimedio interno contro la durata eccessiva deve risultare effettivo: se non accelera il procedimento, la tutela deve comunque garantire un’adeguata riparazione della violazione.
art. 46, par. 1, CEDU
In quel caso si è osservato che, per “costante giurisprudenza della Corte EDU” (il riferimento va appunto alle ricordate sentenze Daddi e Olivieri, ma anche alla sentenza della Grande Camera 29 marzo 2006, Scordino contro Italia), i rimedi preventivi, volti ad evitare che la durata del procedimento diventi eccessivamente lunga, sono ammissibili, o addirittura preferibili, eventualmente in combinazione con quelli indennitari, ma solo se “effettivi” e, cioè, solo se e nella misura in cui velocizzino la decisione da parte del giudice competente.
La disciplina interna dei rimedi per la durata irragionevole deve assicurare l’effettività della tutela convenzionale, mediante un rimedio preventivo realmente acceleratorio oppure un’adeguata riparazione.
Massime di principio
- La mancata presentazione dell’istanza di accelerazione nel procedimento penale non può determinare l’improponibilità della domanda di equa riparazione per durata irragionevole, quando l’istanza costituisce una mera facoltà e non è idonea, di per sé, ad accelerare effettivamente il processo.
- L’omissione dell’istanza di accelerazione può essere considerata dal giudice, se ne ricorrono i presupposti, quale indice di sopravvenuta carenza o non serietà dell’interesse al processo, esclusivamente nella determinazione dell’ammontare dell’indennizzo e non per negare la proponibilità della domanda.
- Un rimedio preventivo alla durata del processo è compatibile con la tutela convenzionale solo se è effettivo, ossia se può velocizzare la decisione; in mancanza, il sistema deve comunque garantire un’adeguata riparazione della violazione già verificatasi.
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