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Sentenza

Sentenza n. 1015/2026 - Torino, Sezione 1

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia esecutiva - del provvedimento del 24/07/2025 avente ad oggetto «Provvedimento finale – Accertamento della inefficacia della concessione del terreno comunale soggetto ad usi civici sito in loc. Vernetto F. 22 part. 147 parte (ex 6) stipulata con convenzione in data 7 aprile 2005»; - della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. del 15/04/2025 prot. 1428 con cui il Comune di Bruzolo comunicava l’avvio del procedimento amministrativo avente a oggetto l’accertamento della inefficacia della concessione del terreno comunale soggetto a usi civici sito in loc. Vernetto F. 22 part. 147 parte (ex 6) stipulata con convenzione in data 07/04/2005 (comunicazione del 15/04/2025); - della nota di riscontro del 13/06/2025 avente ad oggetto accertamento della inefficacia della concessione del terreno comunale soggetto a usi civici sito in loc. Vernetto F. 22 part. 147 parte (ex 6) stipulata con convenzione in data 07/04/2005 (comunicazione del 13/06/2025); - di tutti gli atti e/o comportamenti, anche non conosciuti, presupposti, anteriori e consequenziali e comunque connessi, coordinati ed esecutivi a tutti quelli impugnati.

Giustizia amministrativa202502753

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale del 24 luglio 2025 che ha dichiarato l'inefficacia della concessione d'uso del terreno comunale e ordinato la restituzione del fondo con messa in pristino e inerbimento

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale sostenendo che la concessione stipulata il 7 aprile 2005 fosse stata automaticamente prorogata fino al 31 dicembre 2025 in forza dell'art. 10-ter, comma 1, d.l. n. 73/2021, come modificato dall'art. 14, comma 4-quater, d.l. n. 228/2021. Ha dedotto violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione delle disposizioni emergenziali sulle concessioni di impianti sportivi, nonché irragionevolezza e contraddittorietà dell'ordine di restituzione e ripristino. Sono stati inoltre prospettati eccesso di potere per ingiustizia manifesta, difetto di presupposti, omessa o incompleta istruttoria, erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, sviamento, incongruenza e illogicità manifesta, oltre a illegittimità derivata. Il Comune ha sostenuto che mancassero inizialmente i requisiti soggettivi e oggettivi per la proroga e che, comunque, la disciplina invocata fosse stata abrogata e sostituita dall'art. 16, comma 4, d.l. n. 198/2022, il quale aveva prorogato le concessioni soltanto fino al 31 dicembre 2024. Nelle more del giudizio la ricorrente ha chiesto anche l'accertamento dell'illegittimità dell'atto ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., a fini risarcitori.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile la domanda di annullamento per sopravvenuto difetto di interesse. Al momento della proposizione del ricorso sussisteva un interesse concreto e attuale, ma nelle more il termine finale di efficacia della concessione era comunque definitivamente scaduto: secondo la disciplina applicabile, la proroga operava al più fino al 31 dicembre 2024. La concessione non legittimava quindi più l'occupazione del suolo comunale e non attribuiva alla ricorrente un interesse attuale alla demolizione del provvedimento di inefficacia e restituzione. Il giudice ha escluso che tale interesse potesse fondarsi sulla mera eventualità che l'atto costituisse il presupposto di future determinazioni amministrative. Ha invece esaminato la domanda di accertamento dell'illegittimità ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a. e l'ha respinta nel merito. L'art. 100, comma 1, d.l. n. 104/2020, cui rinviava l'art. 10-ter d.l. n. 73/2021 e che era stato modificato per prorogare il termine al 31 dicembre 2025, era stato abrogato dall'art. 3, comma 5, lettera b), l. n. 118/2022. La disciplina applicabile era pertanto quella successiva dell'art. 16, comma 4, d.l. n. 198/2022, che aveva reintrodotto una proroga per le concessioni di impianti sportivi su terreni demaniali o comunali in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, ma soltanto fino al 31 dicembre 2024. Anche riconoscendo che la ricorrente possedesse i requisiti soggettivi e oggettivi per beneficiare della proroga, alla data del provvedimento impugnato, 24 luglio 2025, la concessione era già divenuta inefficace. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 2.000 euro di compensi professionali, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse

    La domanda di annullamento diviene improcedibile quando, nelle more del giudizio, viene meno l'interesse concreto e attuale alla decisione per la sopravvenuta inefficacia della posizione giuridica azionata.

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    accertamento dell'illegittimità dell'atto ai soli fini dell'eventuale proposizione dell'azione risarcitoria

    La domanda di accertamento dell'illegittimità può conservare interesse anche quando la domanda di annullamento è improcedibile, ma deve essere valutata e può essere respinta nel merito.

  • art. 100, comma 1, d.l. n. 104/2020, convertito dalla l. n. 126/2020

    Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale

    La disposizione, nella parte rilevante per la proroga delle concessioni sportive, è stata abrogata dall'art. 3, comma 5, lettera b), l. n. 118/2022; non costituiva quindi il parametro vigente alla data del provvedimento impugnato.

  • art. 10-ter, comma 1, d.l. n. 73/2021, convertito dalla l. n. 106/2021

    le concessioni a tali associazioni degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023

    La disposizione aveva introdotto una proroga automatica delle concessioni sportive indicate, successivamente modificata e poi superata dalla disciplina legislativa sopravvenuta.

  • art. 14, comma 4-quater, d.l. n. 228/2021, convertito dalla l. n. 15/2022

    sono prorogate fino al 31 dicembre 2025

    La modifica del termine finale della proroga non ha impedito l'abrogazione della previsione sostanziale di proroga operata dalla l. n. 118/2022.

  • art. 3, comma 5, lettera b), l. n. 118/2022

    A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati: […] il comma 1 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104

    L'abrogazione ha colpito la previsione della proroga contenuta nell'art. 100, comma 1, d.l. n. 104/2020, rendendo non applicabile il termine prorogato al 31 dicembre 2025.

  • art. 16, comma 4, d.l. n. 198/2022, convertito dalla l. n. 14/2023

    le concessioni alle società e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2022, sono prorogate al 31 dicembre 2024

    È la disciplina applicabile alla fattispecie: ha reintrodotto la proroga delle concessioni sportive comunali, riducendone il termine finale al 31 dicembre 2024.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di annullamento, scade definitivamente il titolo concessorio posto a fondamento della posizione di vantaggio del ricorrente, viene meno l'interesse concreto e attuale alla demolizione del provvedimento amministrativo contestato e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
  • La mera possibilità che il provvedimento impugnato costituisca il presupposto di future determinazioni amministrative non conserva, da sola, un interesse attuale all'annullamento, trattandosi di un interesse eventuale.
  • L'abrogazione della disposizione legislativa che prevede una proroga automatica delle concessioni impedisce di applicare il termine prorogato dalla disciplina abrogata; una successiva norma che reintroduca la proroga è applicabile secondo i propri presupposti e il proprio termine finale.
  • Per le concessioni di impianti sportivi ubicati su terreni comunali, rientranti nell'ambito soggettivo e oggettivo della disciplina emergenziale, l'art. 16, comma 4, d.l. n. 198/2022 ha previsto una proroga legislativa fino al 31 dicembre 2024; dopo tale data la concessione non legittima più l'occupazione del terreno.
  • L'improcedibilità della domanda di annullamento per sopravvenuto difetto di interesse non impedisce l'esame della domanda di accertamento dell'illegittimità dell'atto proposta ai soli fini risarcitori ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MateriePatrimonio e alienazioniImpianti sportiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiDemanio e patrimonio pubblicoSportProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseEfficacia ed esecutorietàEffetto conformativo e riedizione del potere

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